In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma.


SENTENZA EX ART. 281 - sexies C.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
n composizione monocratica, nella persona del Magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile iscritta al n. 6392/2009 R.G.L, avente ad oggetto opposizione al ruolo ex art. 24 D.Lgs. 46/1999, promossa da T. A. (con l'Avv. O. Esposito), contro INPS-SCCI s.p.a. (con l'Avv.to R. V.), dà lettura della seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che costituisce parte integrante del verbale di
udienza al quale viene allegata.

Motivazione

1. Premessa.
Con l'odiemo ricorso, depositato il 31/7/2009, parte attrice ha promosso opposizione al ruolo ex art. 24 d.lgs. 46/1999, in relazione alla cartella esattoriale numero 293 2009 ______ con la quale gli è stato richiesto il pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali inerenti alla gestione commercianti relativi agli anni 2007 (4 rata) e 2008 (I rata).
Deduce di non essere tenuto al pagamento delle somme richieste, atteso che, come risulta dalla documentazine prodotta, ha cessato l'attività di commercio nel 1994.
Si sono costituite l'INPS e la SCCI le quali hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza odiema, le parti presenti hanno discusso la causa come da verbale e la stessa, ritenuta matura per la decisione, viene definita come da presente sentenza con contestuale motivazione allegata in atti e ritualmente letta.
2. Competenza territoriale
Alla luce degli atti di causa, sussiste la competenza territoriale di questo Ufficio ai sensi dell'art. 444, I co., c.p.c., atteso che i crediti opposti riguardano contributi relativi alla gestione commercianti (e quindi sono relativi alla categoria dei lavoratori autonomi) e che parte ricorrente risulta risiedere in Biancavilla, comune rientrante nel circondario di questo Ufficio (cfr., ex multis, Cass., civ. sez. lav., 17 aprile 2007 n. 9113)
3. Qualificazione della domanda.
Preliminarmente, occorre qualificare la domanda proposta dal ricorrente.
In generale, va osservato come nella materia in scrutinio, in ordine ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere; eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in
primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo.
In ordine ai motivi che riguardano il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla
notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 digs. 46/99.
In ordine ai motivi che attengano alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione,
violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 digs. 46/1999.
Nel caso di specie, parte ricorrente deduce motivi che attengono chiaramente al merito della pretesa contributiva e la domanda va qualificata come opposizione all'iscrizione al ruolo.
4. Tempestività
Il termine per proporre opposizione al ruolo va desunto dall'art. Art. 24, quinto comma, del d.lgs. 46/1999, come modificato dall'art. 4, d.l. 24 settembre 2002, n. 209, conv. con modificazioni, in l. 22 novembre 2002, n. 265, secondo cui "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore".
Il ricorso, depositato il 31.7.2009, pertanto tempestivo, atteso che la cartella esattoriale è stata notificata il 24.6.2009 (come risulta dalla documentazione INPS).
5. Istanze istruttorie
Preliminarmente, deve evidenziarsi la inammissibilità delle prove orali dedotte dall'Istituto, atteso il carattere eccessivamente generico e/o valutativo delle circostanze ivi contemplate.
6. Merito
Nel merito, il ricorso proposto nei confronti dell'INPS è fondato e va accolto.
Risulta provato dalla documentazione prodotta che il ricorrente ha cessato di svolgere l'attività di commerciante nel 1994 (v. certificato Agenzia Entrate, doc. 2) e che ha dichiarato detta cessazione in data 25.5.1995.
L'Istituto, per contro, non è stato in grado di offrire alcuna prova in ordine alla permanenza dei presupposti del credito contributivo, non essendo a tal fine sufficiente la mera permanenza dell'iscrizione negli elenchi previdenziali di competenza.
Sul punto, va ricordato che "In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma" (Cass. civ. sez. lav . 12 aprile 2010 n. 8651).
Ne consegue che parte opponente non è tenuta al pagamento dei contributi IVS richiesti relativamente alle annualità indicate nella cartella esattoriale impugnata.
Alla luce degli atti di causa, deve pertanto concludersi per la fondatezza dell'opposizione proposta.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell'INPS ex art 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Catania, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, annulla i ruoli e la cartella esattoriale opposti;
CONDANNA l'INPS al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente-opponente, che si liquidano in €.850,00 di cui €.400,00 per diritti, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso, in Catania, il 3 ottobre 2012
Il Giudice
Dott. Mario Fiorentino


 

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