REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VICENZA SEZIONE 3
riunita con l'inten/ento dei Signori:
GIARRUSO SABINO Presidente e Relatore
DE BIASE FREZZA Giudice
RIONDINO ALFREDO Giudice
ha emesso la seguente
ISENTENZA
sul ricorso n. 470/2016
I depositato il 07/06/2016
avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° CONT.UNIF. 1376/2015 TRIB.ERARIALI
avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° CONTR.UNIF 1377/2015 TRIBERARIALI
I - avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° CONTRIB.UNIF.1378/2015 TRIB.ERAR|ALI
contro:
MEF-SEGR.-COMM. TRIB. PROVINCIALE DI VICENZA
proposto dai ricorrenti:
D.G

difeso da:
S.V.A.

Svolgimento del processo

Ai fini del contributo unificato tributario quel che rileva è il valore della controversia e non certo il valore del singolo atto contenente il tributo, e il valore della lite, in caso di ricorso cumulativo, ovvero di ricorso proposto avverso più provvedimenti, è dato dalla somma dei vari tributi (o delle varie uniche sanzioni) contenuti nei provvedimenti impugnati

Motivazione

**** e **** hanno proposto ricorso N. 470/2016 RGR contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), Dipartimento delle Finanze, Direzione della Giustizia I Tributaria - Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, Corso Palladio c.n. 37 - Vicenza, in persona del Direttore pro tempore, averso 1” intimazione al pagamento del contributo unificato con prot. N. 1376/15, 1377/15 e 1378/15 del 10.2.2015, ricorso che nella registrazione è stato duplicato al N. 575/2016 RGR, per cui va ordinata la riunione dei predetti ricorsi, deducendo
1) L'errata applicazione art. 37 del D.L. n. 98 del 06/07/2011;
2) La violazione dei principi costituzionali di uguaglianza della capacità contributiva artt. 97, 3 e 53 Cost.;
3) La falsa applicazione ed uso distorto del contributo unificato tributario;
4) La violazione dei principi costituzionali artt. 24, 113 e 117 comma 1 e dei Trattati istitutivi dell'Unione Europea che vietano di imporre filtri economici gravosi al1°accesso alla giustizia artt. 6,13 e 18 CEDU.
Sostiene la parte ricorrente che il contributo unificato dovuto per un ricorso cumulativo o di litisconsorzio necessario (come nella ipotesi che qui ne interessa) nel processo tributario, deve essere calcolato, quale sia l°oggetto degli atti impugnati, tributi o solo sanzioni, per scaglioni secondo il valore della controversia. Detto valore, ai sensi dell"art. 14, comma 3 bis T.U.S.G. che I usa lite come sinonimo di controversia, è costituito dalla somma dei vari tributi contenuti nei provvedimenti impugnati. Una contraria in perpetrazione dell°A.F. che in caso di ricorso
cumulativo tenderebbe rapportare il calcolo del contributi al valore dei singoli atti contrasta non solo con il dato letterale dell' art. 9 T.U.S.G. in base al quale il C.U. è dovuto per ciascun grado di giudizio e non per ciascun atto impugnato, ma anche disposto con il testuale dall”art. 10 c.p.c. (Le domande si sommano tra loro) che, come già rilevato o, si applica anche al processo tributario.
Del resto che il valore della lite (al quale come si è detto deve essere commisurata l°entità del C.U.) sia costituito dalla somma dei tributi (al netto di interessi, sanzioni ed accessori) oggetto degli atti impugnati (o dalla somma delle sanzioni in caso di atti contenenti solo sanzioni) e non dalla somma dei C.U. dovuti per ciascuno degli atti impugnati risulta dallo stesso provvedimento impugnato.

Appare pertanto veramente singolare che l”Ente impositore dopo avere egli stesso determinato il valore della lite in base alla somma dei tributi indicati negli atti cumulativamente impugnati, pretenda poi che il C.U. debba essere corrisposto in ammontare pari alla somma dei contributi dovuti per ciascuno degli atti impugnati con l'unico ricorso cumulativo, in palese violazione delle norme di cui agli artt. 13, comma 6 bis e 14, comma 3 bis, del T.U.S.G.
Né in contrario potrebbe osservarsi che il principio della somma delle domande ai fini della determinazione del valore della causa non si applica nell' ipotesi di riunione dei processi ex art. 29 D. Lgs. II. 546/92.
In esito alla odierna pubblica udienza (alla quale nessuno è comparso per l”Ufficio il
Collegio rileva preliminarmente che al presente ricorso fa riferimento anche quello sub n. 575/2016 RGR e pertanto ne ha ordinato riunione ai fini della eliminazione della duplicazione.

Nel merito questa Commissione ritiene che il ricorso sia fondato e che quindi vada accolto.
Invero l'art. 104 c.p.c. dispone che “Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'articolo 10 secondo comma” ovvero nel rispetto del principio, posto dall°art. 10, secondo comma, c.p.c.,secondo il quale “le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro”.

La ratio di dette disposizioni è evidentemente quella, presente in ogni tipo di processo, incluso quello tributario, dell”econo1nia processuale, della concentrazione e della celerità, attesi i tempi notoriamente lunghi dei giudizi. Sia la dottrina che la giurisprudenza tributaria hanno da tempo ammesso la possibilità del ricorso cumulativo nel processo tributario facendo rilevare che detta disciplina della riunione dei processi dettata dall”art.29 DLgs. 546/92, pur non potendosi omettere di rilevare che l”art.29 assegna il potere di riunire i processi al giudice, mentre l”art. 104 c.p.c. assegna alla parte la possibilità del ricorso cumulativo (nel processo civile, ad es. presentando un unico atto di opposizione contro più decreti ingiuntivi). Si è addirittura rilevato che la possibilità del ricorso cumulativo è molto più agevole nel processo tributario, nel quale non vi sono limiti alla competenza per valore del Giudice, mentre nel processo civile l"`attore (o opponente) può esercitare il potere di riunire più domande (0 più atti di opposizione) solo nel rispetto dei limiti della competenza per valore del giudice. Quello che rileva è il valore della controversia e non certo il valore del singolo atto contenente il tributo, e il valore della lite, in caso di ricorso cumulativo, ovvero di ricorso proposto avverso più provvedimenti, è dato dalla somma dei vari tributi (0 delle varie uniche sanzioni) contenuti nei provvedimenti impugnati. La disciplina del ricorso cumulativo nel processo tributario, nella carenza di alcuna disposizione specifica, è posta, come sopra premesso, dall°art. 104 c.p.c. (per il quale opera il generico rinvio disposto dall”art. 1 D.Lgs. 546/92) e che il predetto art. 104 impone l°osservanza dell°art. 10, secondo comma c.p.c. secondo il quale il valore della causa, in caso di pluralità di domande proposte nello stesso processo contro la medesima parte, è determinato dalla somma di esse.

Le impugnate intimazioni al pagamento del contributo unificato con prot. n. 1376/15, 1377/ 15 e 1378/15 del 10.2.2015 vanno quindi annullate con la condanna, per il principio della soccombenza, dell°Ufficio a rifondere al ricoprente le spese del giudizio liquidate in complessivi
onnicomprensivi €. 1.000,00 (mille).

PQM

La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, Sez. III, accoglie il ricorso RGR n. 470/2016 (che nella registrazione è stato duplicato al RGR n. 575/2016) e per l”effetto annulla le impugnate intimazioni al pagamento del contributo unificato con prot. n. 1376/15, 1377/15 e 1378/15 del 10.2.2015, e condanna l'Ufficio a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio che vengono liquidate in complessivi €.1.000,00 (mille/00) oltre gli eventuali accessori come per legge.
Così deciso in Vicenza, pubblica udienza del 25 maggio 2017


 

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