TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Nella causa iscritta al n. r.g. 889/2019 promossa da:
_______________
RICORRENTE
contro
INPS
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA
INAIL
SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS - S.C.C.I. SPA
RESISTENTI
Il Giudice dott. Chiara Zompi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.10.2019
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

Motivazione

Con ricorso depositato il 1.4.2019, _______ ha proposto opposizione avverso l’Intimazione di pagamento n. 02020199004820506000 notificata il 14-03-2019, limitatamente ai crediti vantati da INPS ed INAIL nei confronti di esso ricorrente e pertanto di competenza del Giudice del lavoro, eccependo, tra i vari motivi, l’intervenuta prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle di pagamento e avvisi di addebito specificamente elencati in ricorso.
Si sono costituiti INPS ed INAIL, nonché l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, assistita da un avvocato del libero foro, chiedendo il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha eccepito la nullità dello ius postulandi essendo l'Agenzia delle Entrate-Riscossione difesa da avvocato del libero foro invece che dalla Avvocatura dello Stato.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.06.2019, il Tribunale ha pronunciato ordinanza ex art. 182 c.p.c. con cui ha assegnato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione termine perentorio fino al 30.7.2019 per la regolarizzazione della procura alle liti.
Entro il predetto termine perentorio, l'Agenzia delle Entrate non ha regolarizzato la procura.
Ed invero, non solo non si è costituita mediante l'Avvocatura dello Stato, ma neppure ha prodotto alcuna integrazione dei documenti allegati alla comparsa, quale ad esempio una deliberazione che indicasse le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificavano il ricorso alternativo ad avvocato del libero foro, limitandosi a ribadire (più volte) la validità e legittimità della procura alle liti conferita all'avv. V.
All'udienza del 17.10.2019, l'avv. V. ha chiesto la revoca dell'ordinanza con la quale era stata disposta la regolarizzazione della procura alle liti conferitagli dall'Agenzia delle Entrate, facendo presente che nelle more era entrato in vigore il D.L. n.34/2019, il cui articolo 4-novies (recante "Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate- Riscossione"), così dispone: “Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell’articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.”

Ciò premesso, si osserva che l'art. 182 c.p.c., nel testo in vigore dal 04/07/2009, prescrive che, "quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione".
La Suprema Corte ha affermato nell'interpretazione della predetta norma che il giudice non può dichiarare l'invalidità della costituzione della parte senza aver prima provveduto - in adempimento del dovere imposto dall'art. 182, primo comma cod. proc. civ. - a formulare l’'invito a produrre il documento mancante (o a rinnovare quello viziato); tale invito, nel caso in cui non sia stato rivolto dal giudice istruttore, deve essere fatto dal collegio, od anche dal giudice dell'appello, poiché la produzione o rinnovazione, effettuata nel corso del giudizio di merito anche d'appello, sana ex tunc la irregolarità della costituzione (in questo senso v, tra le recenti, anche per richiami, Cass, n. 6041 del 13/03/2018 oltre che Cass. sez. lI n. 26338 del 07/11/2017).
Viceversa, ove la parte intimata non vi ottemperi, dovrà ritenersi invalida la procura alle liti, nonché l'atto difensivo inerente.
Nel caso di specie, la convenuta Agenzia delle Entrate ha consapevolmente omesso di provvedere, nel termine perentorio assegnato dal giudice, a regolarizzare la procura alle liti, di tal che - a prescindere da ogni considerazione in merito alla vexata quaestio della difesa in giudizio dall'Agenzia delle Entrate e alle conseguenze della recente entrata in vigore del D.L. n.34/2019 - non può che essere ritenuta, a questo punto, la nullità del mandato difensivo conferito all'avv. V., con conseguente nullità della costituzione in giudizio della AdER.


Ciò posto, occorre rilevare che INPS ed INAIL, a verbale di udienza del 17.10.2019, hanno chiesto che la documentazione utile ai fini della prova dell’interruzione della prescrizione dei crediti portati nell'intimazione di pagamento impugnata, già prodotta in giudizio dall'Agenzia in allegato alla comparsa, fosse comunque ritenuta utilizzabile ai fini della decisione anche nell'ipotesi di ritenuta nullità della costituzione in giudizio dell’ Agenzia. La richiesta è fondata, ove si consideri che INPS, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, aveva chiesto, in via istruttoria, “ordinare al concessionario all'esazione competente la produzione in giudizio: - delle notifiche delle cartelle eseguite ratione temporis dall’AdR; - degli atti con valenza interruttiva del credito Inps compiuti dall’AdR e le rispettive notifiche; - delle dilazioni e concesse e dei pagamenti ex adverso eseguiti con data di versamento; - delle procedure esecutive attivate.”
Tale documentazione, che risulta senz'altro rilevante ai fini della decisione, deve quindi acquisirsi al processo ai sensi dell’art. 210 c.p.c. o, in alternativa, facendo applicazione dei poteri ufficiosi del Giudice del Lavoro ex art. 421 c.p.c..

PQM

ritenuta la nullità della costituzione in giudizio dell’ Agenzia delle Entrate; visti gli art. 210 c.p.c. e 421 c.p.c., dispone l’acquisizione al giudizio dei docc. da 2 a 11 allegati alla comparsa di costituzione e risposta dell’ Agenzia delle Entrate; ritenuta la causa matura per la decisione, fissa per la discussione l’udienza del 10.3.2020 ore 10.30, assegnando alle parti termine per note conclusive fino al 20.2.2020.
Si comunichi. Bologna, 31/10/2019
Il Giudice
dott. Chiara Zompi


 

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