REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE 4
riunita con l'intervento dei Signori:
- VINCI SALVATORE Presidente
- MARINO GIORGIO
- LA MANTIA NICOLA Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4058/2018
depositato il 04/07/2018
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°29320170027584700 ICl 2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 293 2017 0027584700 TAS.AUTOMOBILI 2013
contro:
AG. RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA SP.A.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°29320170027584700 ICI 2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 293 2017 0027584700 TAS.AUTOMOBILI 2013
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANIA
proposto dal ricorrente:
C. A.
difeso da:
ESPOSITO ORAZIO STEFANO
VIA CARMELO PATANE’ ROMEO 2895126 CATANIA CT

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato C. A. adiva questa Commissione esponendo di avere ricevuto in data 4.1.2018 cartella di pagamento per pagamento tassa auto anno 2013 ed ici 2011.
Eccepiva che si trattava di somme non dovute per intervenuta prescrizione ex art. 5 dl 953/82 convento in legge 53/83. Per l’ici eccepiva
l’omessa notifica del prodromico avviso di accertamento.
Si costituiva l’Agenzia delle Entrate opponendosi.
Si costituiva Riscossione eccependo la correttezza del proprio operato.

Motivazione

Preliminarmente va rigettata la richiesta di autorizzazione a chiamare in causa l'ente impositore Comune di Paternò avanzata da Riscossione Sicilia s.p.a. in quanto tardiva.
Invero, secondo l’art. 23 d.lgs. 564/92, la mancata costituzione tempestiva in giudizio della resistente determina la decadenza dalla possibilità di proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di chiamare terzi in causa (cfr. Cass. Sez trib. 28.9.2005 n. 18692; Cass. Sez. Trib. 13.5.2003 n. 7329).

Atteso che il ricorso è stato notificato all’agente della riscossione in data 4.3.2018 la costituzione in giudizio in data 3 1.8.2020 di quest’ultimo è palesemente tardiva (in quanto intervenuta dopo oltre 60 giorni dalla ricezione del ricorso), circostanza questa a cui consegue la decadenza della resistente dal potere di chiamare in causa l’Agenzia delle Entrate.

Nel merito il ricorso è solo parzialmente fondato.
In relazione alla tassa auto l’art. 5 comma 51 del di. 953/82 — convertito in legge 53/83 e successive modifiche - dispone che l'azione dell’amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.
Nella specie risulta per tabulas che la pretesa azionata si riferisce a tasse auto relative all'anno 2013 e l’Agenzia ha comprovato di avere notificato in data 8.6.2016 l’avviso di accertamento.

In relazione all’ici il ricorso è fondato, atteso che non vi è prova della notifica del preventivo avviso di accertamento.
Spese compensate.

PQM

La Commissione Tributaria di Catania - sezione IV, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C. A. contro Agenzia delle Entrate e Riscossione Sicilia s.p.a., disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso ed annulla la cartella impugnata limitatamente alle somme relative all’ICI;
2. compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione della Commissione Tributaria di Catania l’11.9.2020.
Depositata in segreteria il 24.09.2020


 

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