REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Presidente di Sezione dott. Filippo Pennisi, quale Giudice Unico del Tribunale di Catania, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta n.9164/2013 R.G. avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale” promossa
DA
R.G.C. s.r.l., con sede in ______, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Orazio Esposito per procura a margine dell’atto di citazione, attore,
CONTRO
Uniter Consorzio Stabile a r.l. in liquidazione, con sede legale in _____, in persona del procuratore speciale avv. Santo Campione, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Lupica, subentrato a precedente procuratore, per procura in calce ad apposita comparsa presentata in prima udienza, convenuti,
E CONTRO
Fallimento della Si.Gen.Co. s.p.a., in persona del curatore pro tempore, convenuto, contumace,
E NEI CONFRONTI DI
HDI-Gerling Industrie Versichung AG, Rappresentanza generale per l’Italia, con sede in _____, in persona del suo Rappresentante generale e legale rappresentante pro tempore ing. Francesco Semprini, rappresentato e difeso, anche
disgiuntamente, dall’Avv. Federico Vitali del Foro di Genova e dall’Avv. Giovanni Nicosia del Foro di Catania per procura a margine della comparsa di risposta, terzo chiamato in garanzia.

All’udienza del 29 maggio 2015 le parti precisavano le rispettive conclusioni come da apposito verbale, assegnandosi di seguito termine per comparse conclusionali e memorie di replica fino al 2 ottobre 2015.

Motivazione

(ai sensi dell’art.132 c.p.c., come modificato dalla l.n.69/2009)
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del Fallimento della Si.Gen.Co. s.p.a., nei cui confronti è stato pure riassunto il giudizio, dopo la rituale declaratoria di interruzione del processo, senza che la relativa curatela si sia costituita in giudizio.
La domanda risarcitoria della R.G.C. s.r.l., incontestata proprietaria dell’immobile sito in Catania, corso Sicilia n.69, al pianoterra, adibito a negozio per la vendita al dettaglio di abbigliamento per bambini, va peraltro dichiarata improcedibile nei confronti della curatela del detto fallimento, dovendo il relativo credito essere fatto valere nelle forme previste per l’accertamento del passivo fallimentare (artt.93 ss. r.d. n.267 del 1942).

La stessa domanda, che in citazione venne fondata sui danni riportati alle finiture dell’immobile causati dai lavori di prolungamento della linea metropolitana cittadina già appaltati alla società Uniter Consorzio Stabile a r.l. e materialmente eseguiti dalla consorziata società SI.GEN.CO. s.p.a., va invece accolta nei confronti della Uniter Consorzio Stabile a r.l., e ciò alla stregua delle risultanze tecniche d’ufficio, che, confermando gli esiti degli accertamenti di parte (cfr. la relazione tecnica datata 28 luglio 2011 a firma del geom. Giorgio Angelo Di Prima, al fascicolo di parte attorea), hanno accertato che “sotto il profilo ingegneristico risulta coerente in linea causa-effetto imputare i danni appena elencati ad onde di vibrazioni trasmesse nel terreno dai lavori di scavo della linea metropolitana, peraltro eseguiti in aree immediatamente contigue all’edificio; data l’assenza di altre accertabili concrete cause di vibrazioni nel sedime dell’edificio, può ritenersi in conclusione che i danni elencati ai superiori punti “a.1”, “a.2”, 2”a.3” e “c.2” della presente relazione sono riconducibili esclusivamente ai lavori per la costruzione della linea metropolitana eseguite dalle parti convenute” (pag.10 della relazione scritta di c.t.u. a firma dell’ing. Giovanni Monaco) e hanno concluso nel senso che “i danni subiti dall’attrice in conseguenza delle lesioni nel locale imputabili ai lavori di scavo eseguiti dalle parti convenute ammontano ad Euro 9.055,00, oltre IVA, per il ripristino dell’immobile ed Euro 2.884,00 per il mancato guadagno causato dall’indisponibilità del locale” (pag.13 della relazione scritta).

Ulteriori elementi a conforto della tesi dell’addebitabilità (di una parte) dei danni rilevati sull’immobile all’attività di scavo della società appaltatrice si individuano nella documentazione prodotta dall’attrice, come richiamata in memoria di replica, e in particolare nella missiva 8 ottobre 2007 della Uniter C.S. a r.l., che vi rappresentava come l’immobile in questione ricadesse nell’area adiacente alle realizzande opere (in fotocopia, al fascicolo dell’attrice, doc.n.1), e il verbale redatto e sottoscritto il 6 novembre 2007 dai tecnici della SI.GEN.CO. s.p.a., i quali, prima dell’inizio dei lavori (cfr. la comparsa di risposta della Uniter C.S. a r.l.), vi dichiararono che “l’immobile risulta essere in buone condizioni. Non si rilevano danni e/o ammaloramenti alle finiture” (in fotocopia, al fascicolo dell’attrice, doc.n.2).

In consulenza tecnica d’ufficio risulta peraltro premesso che “l’immobile attoreo è collocato a brevissima distanza dal tracciato della linea metropolitana cittadina nella tratta compresa tra la stazione Giovanni XXIII e la stazione Stesicoro” (pag.3 della relazione scritta).
La causa (di una parte) dei danni lamentati dalla R.G.C. s.r.l. e accertati nel suo locale al n.69 del Corso Sicilia va quindi individuata nei lavori di scavo per la realizzazione della metropolitana cittadina eseguiti dalla relativa impresa aggiudicataria Uniter C.S. a r.l., come tali configurabili, per imponenza e profondità degli scavi (a pag.3 della relazione di c.t.u. è riferito che essi si svolsero a circa 13 metri nel sottosuolo), in termini di esercizio attività pericolosa, ai sensi e per effetti dell’invocato art.2050 c.c. (cfr., per l’espressione del relativo principio giuridico, Cass., sezione terza, 7 maggio 2007 n.10300; conforme Cass. n.1954 del 2003).
La detta società convenuta non ha fornito la relativa prova liberatoria.

Tali danni vanno allora quantificati in Euro 9.055,00, oltre IVA, per i relativi lavori di riparazione e in ulteriori Euro 2.483,84 per lucro cessante, così come motivatamente calcolati dal c.t.u., pur in importi inferiori a quelli richiesti.
Tali somme di denaro vanno poi rivalutate a partire dalla data di deposito della relazione di c.t.u. che li ha quantificati.
Quanto alla domanda di manleva proposta dalla Uniter C.S. a r.l. nei confronti della HDI-Gerling Industrie Versichung AG, tale domanda va rigettata, essendo stato documentalmente comprovato trattarsi di assicurazione stipulata “a secondo rischio” e comunque, ai sensi della specifica clausola intitolata “estensione ai danni da vibrazione” (cfr. la prodotta polizza d’assicurazione, al fascicolo del terzo chiamato), trattandosi di garanzia prestata con una franchigia minima di Euro 30.000,00.
Nulla di specifico ha opposto in proposito la società chiamante in garanzia.
Le spese seguono la soccombenza e, in assenza di notula, vanno liquidate alla stregua del valore della causa, dell’importanza delle questioni trattate e dell’attività difensiva svolta.
Quelle di c.t.u. vanno infine poste a carico della società Uniter C.S. a r.l., soccombente.

PQM

Il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, nella contumacia –che dichiara- della curatela del Fallimento della SI.GEN.CO s.p.a., dichiara improcedibile la domanda proposta dalla società R.G.C. s.r.l. nei confronti di tale curatela fallimentare, condanna la società Uniter Consorzio Stabile a r.l. in liquidazione a risarcire alla società R.G.C. s.r.l. i danni causati in occasione dei lavori meglio descritti in atti, liquidandoli in Euro 9.055,00, oltre IVA, per lavori di riparazione dell’immobile sito in Catania, corsoSicilia n.69, al pianoterra, e in Euro 2.483,84 per il relativo lucro cessante, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a partire dal 6 agosto 2013, rigetta la domanda di manleva proposta dalla società Uniter Consorzio Stabile a r.l. nei confronti della società HDI-Gerling Industrie Versichung AG, condanna la Uniter Consorzio Stabile a r.l. a rimborsare le spese processuali alla R.G.C. s.r.l., liquidandole in Euro 458,00 per spese vive ed Euro 4.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, e in favore della HDI-Gerling Industrie Versichung AG, liquidandole in Euro 3.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, pone quelle di c.t.u. definitivamente a carico della Uniter C.S. a r.l. nella misura già liquidata con decreto in corso di causa.
Così deciso in Catania 2 dicembre 2015
IL GIUDICE UNICO
dott. Filippo Pennisi


 

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