Civile Ord. Sez. 6 Num. 15223 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO
Data pubblicazione: 12/06/2018

ORDINANZA
sul ricorso 26352-2016 proposto da:
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SRL 13756881002, in persona del Procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE AFRICA 40, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA SORDINI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANFRANCO CHIARELLI;
- ricorrente -
contro
M. F. A.,
- intimato -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.I. 80078750587, in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETa DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. - CF 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;
- resistente -
avverso la sentenza n. 1309/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE depositata il 23/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Svolgimento del processo

RILEVATO
che, con sentenza del 23 maggio 2016, la Corte di Appello di Lecce confermava la decisione del primo giudice di accoglimento dell'opposizione proposta da F. A. M. avverso l'intimazione di pagamento notificatagli in data 22 agosto 2012 e relativa alla cartella di pagamento n. 024200030000172877200 avente ad oggetto un credito INPS afferente gli anni 1994, 2000 e 2001;
che per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. affidato a due motivi;
che l'INPS ha depositato procura mentre il M. è rimasto intimato;
che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

Motivazione

CONSIDERATO
che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 24 , comma 5, del d.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e 615 cod. proc. civ. ( in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) per avere la Corte di appello erroneamente rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione alla intimazione di pagamento nonostante la stessa fosse stata proposta con ricorso depositato il 26 ottobre 2012, ben oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell'opposta intimazione (il 22 agosto 2012); con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2953 e 2946 cod. civ. e 3 della L. 8 agosto 1995 n. 335 ( in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) in quanto la Corte territoriale aveva ritenuto di applicare il termine di prescrizione quinquennale nonostante, a seguito della mancata impugnazione nei termini della cartella di pagamento, la pretesa creditoria in essa contenuta fosse divenuta irretrattabile con conseguente trasformazione del termine di
prescrizione da quinquennale in decennale (in conformità di quanto previsto per l'actio iudicati dall'art. 2953 cod. civ.);

che il primo motivo è infondato avendo correttamente la Corte di appello considerato l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento una opposizione all'esecuzione, ex art. 615 cod. civ., per la quale non è previsto alcun termine di decadenza; ed infatti, essendo stato eccepito un fatto estintivo (la prescrizione della pretesa contributiva di cui all'intimazione di pagamento) intervenuto dopo la formazione del titolo (il decorso del termine di decadenza per opporre la cartella di pagamento), ciò che è stato contestato è il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione rimasta inadempiuta (Cass. n. 9698 del 03/05/2011, tra le varie);

che del pari infondato è il secondo motivo alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 secondo cui "La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 3, del dlgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 333 del 1993) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2933 c. c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;
che non si provvede alle spese del presente giudizio essendo il M. rimasto intimato e non avendo l'INPS svolto alcuna
apprezzabile attività difensiva;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi);

PQM

la Corte, rigetta il ricorso ; nulla per le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto del sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2018
Pubblicata il 12 giugno 2018


 

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