Civile Ord. Sez. 6 Num. 28014 Anno 2017
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: MARULLI MARCO
Data pubblicazione: 23/11/2017

ORDINANZA
sul ricorso 26605-2016 proposto da:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANIA P.I. 04721260877, in persona del suo Direttore Generale e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentata e difesa dall'avvocato FEBO BATTAGLIA;
- ricorrente -
contro
COMUNE ACIREALE C.F. 81000970871, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati AGATA SENFETT, e GIOVANNI CALABRETTA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1491/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 05/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

Svolgimento del processo

1. Con il ricorso in atti l'ASP ricorrente ha inteso chiedere la cassazione dell'impugnata sentenza — con la quale la Corte d'Appello di Catania, confermando la decisione di primo grado, ne ha respinto l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui il Comune di Acireale aveva reclamato il pagamento della "cd. quota sanitaria" prevista dell'art. 59 1. reg. 18 maggio 1996, n. 33 (integrazione della retta corrisposta agli enti gestori per il ricovero degli anziani non autosufficienti) — sul rilievo a) del proprio difetto di legittimazione passiva; b) della mancanza di prova in ordine all'effettiva erogazione delle prestazioni; c) dell'intervenuta decadenza del diritto al rimborso per inosservanza del termine di notificazione; d) dell'omesso accoglimento della pretesa svolta in via riconvenzionale.
Resiste al ricorso l'intimato.
Memorie di entrambe le parti ex art. 380-bis cod. proc. civ.

Motivazione

2. Infondato deve per vero reputarsi il motivo sub a), atteso che, se come ha statuito in motivazione da Cass., Sez. III, 19/10/2016, n. 21068, il cristallino dettato di legge di cui all'art. 59 sopra richiamato porta a ritenere che «l'obbligo di pagare la quota integrativa è un obbligo delle ASL, sia pure entro limiti di spesa previsti dalla legge, ed i Comuni debbono solo anticiparle», la legittimazione passiva in capo all'odierna ricorrente nel giudizio inteso al pagamento dell'integrazione in parola, almeno sino a concorrenza della somma anzidetta, non è revocabile in dubbio. Del che non dubita neppure il precedente non massimato di questa Corte citato in memoria ASP (Cass., Sez. I, 13/04/2017, n. 9565).

3. Parimenti infondati devono ritenersi pure i motivi sub b) e sub d), entrambi perché intesi a sollecitare una rinnovazione dello sfavorevole giudizio di fatto esperito dal giudice d'appello che, in relazione al primo, — smentendo alla radice la convinzione ricorrente di un equivoco tra prova dell'erogazione e prova delle prestazioni — si è dato cura di annotare che l'erogazione delle prestazioni era «comprovata con la documentazione versata in atti», osservando, per di più, a maggior conforto del punto, che i ricoveri erano disposti in forza di prescrizioni del personale sanitario della stessa ASP e che l'ASP disponeva ex lege dei mezzi per procedere alla verifica delle singole posizioni; ed in relazione al secondo, ha rilevato senza incorrere in confutazioni del ricorrente, che «non risulta che sia stata fornita alcuna prova da parte dell'azienda sanitaria della propria pretesa».

4. E' fondato invece il motivo sub c).
Va infatti rilevato che il richiamo al principio secondo cui non può ritenersi decadenziale un termine che tale non sia qualificato dalla legge non è qui pertinente, in quanto se è vero in generale che i termini del procedimento amministrativo devono essere considerati ordinatori, qualora non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge, è pur vero che l'intenzione del legislatore non si ricava sempre e necessariamente dall'esplicita disposizione in tal senso, potendo la natura perentoria esser desunta, proprio come va fatto nella specie, anche implicitamente dalla ratto legis e dalle specifiche esigenze di rilievo pubblico (nel caso in esame di attivazione del procedimento di controllo, e dunque, di salvaguardia della finanza pubblica) che lo svolgimento di un adempimento in un arco di tempo prefissato è indirizzato a soddisfare. E poiché dall'assetto complessivo impresso alla materia dalla disciplina dettata dal legislatore regionale risulta evidente come il credito azionato dal Comune non sia incondizionato, essendo assoggettato ad un preciso iter procedurale — che impone, in particolare, la tempestiva notifica del ricovero dell'anziano entro cinque giorni al fine di consentire all'Azienda le valutazioni del caso, in modo da discriminare la componente sanitaria da quella propriamente assistenziale, anche ai fini della ripartizione dei relativi costi — e come, d'altro canto, tale costo vada soggetto a limiti di compatibilità finanziaria, la natura decadenziale del termine previsto dall'art. 59, comma 2, 1. reg. 33/1996 si correla esattamente alle finalità perseguite dal legislatore di garantire agli anziani non autosufficienti il diritto fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile consentita dalle risorse disponibili.
Alla stregua degli esposti principi, l'impugnata sentenza è incorsa nel vizio che le è stato addebitato, per avere riconosciuto il diritto al rimborso, senza accertare l'osservanza dei termini per la notifica del dispositivo di ricovero e per l'attivazione della procedura, il cui tema d'indagine è stato affermato irrilevante.

La sentenza va cassata, per i dovuti accertamenti, ed i giudici del rinvio dovranno attenersi al seguente principio di diritto: "il credito del comune per l'integrazione relativa ai servizi di carattere sanitario erogati in favore di anziani ricoverati in strutture protette costituisce un diritto, per il cui conseguimento è necessario che l'Ente territoriale adempia agli oneri formali previsti dalla legge, e dunque dia la prova di aver notificato il ricovero dell'anziano entro il termine cinque giorni, cui deve riconnettersi carattere perentorio, poiché volto a segnare l'inizio del procedimento di controllo ed in riferimento al quale è posto il dies a quo del successivo termine di venti giorni per la proposizione dell'opposizione da parte dell'Azienda sanitaria".

5. Il ricorso va dunque accolto nei limiti anzidetti e, previa cassazione dell'impugnata sentenza, la causa va rinviata avanti al giudice a quo a mente degli art. 383, comma 1 e 384, comma 2, cod. proc. civ.

PQM

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa l'impugnata sentenza nei limiti anzidetti e rinvia avanti alla Corte d'Appello di Catania che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 28.9.2017.
Depositata in data 23.11.2017


 

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