REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Cooperativa edilizia Giorgione 90 a r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via E. Gianturco 6, presso lo studio dell'avv.to Meliambro Silvana che la rappresenta e difende per mandato speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
nei confronti di:
P.G., elettivamente domiciliato in Roma, via di San Basilio 72, presso lo studio dell'avv. Santoro David Maria, rappresentato e difeso dall'avv. Basilio Lucio, per procura speciale in calce al ricorso notificato dalla cooperativa;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3534/07 della Corte d'appello di Roma emessa in data 22 giugno 2007 e depositata il 6 settembre 2007, R.G. n. 2513/2002;
sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso con condanna alle spese.

Svolgimento del processo

che:
1. P.G. ha ottenuto dal Presidente del Tribunale di Roma, in data 12 ottobre 1999, l'emissione di decreto ingiuntivo per L. 6.058.458, nei confronti della Cooperativa edilizia Giorgione, di cui era stato socio sino al recesso esercitato nel 1990, dopo l'assegnazione dell'alloggio sociale.
Ha esposto il ricorrente in via monitoria che la Cooperativa Edilizia Giorgione con comunicazioni del 20 dicembre 1994 e 30 gennaio 1995, dopo aver dato atto dell'esistenza di residui attivi, quantificati per ogni singolo socio, si era impegnata al rimborso, mano a mano che le poste attive del conto finale si fossero rese disponibili e liquidabili. A tale comunicazione non era però seguito alcun versamento da parte della società cosicchè il P. aveva proposto il proprio ricorso per decreto ingiuntivo quanto alla somma riconosciuta di sua spettanza e pari a L. 6.058.458.

2. Ha proposto opposizione la Cooperativa rilevando che il credito vantato da P.G. non poteva considerarsi nè liquido nè esigibile sino alla redazione del conto finale della società e cioè al completamento del programma sociale cui si opponeva un articolato contenzioso con la s.p.a. PETRO APPALTI società alla quale era stata affidata l'esecuzione delle opere oggetto del progetto sociale.

3. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5600/2001 del 13 febbraio 2001, ha respinto l'opposizione ritenendo doversi dare rilievo alle sole risultanze di bilancio senza differenziare rendiconto provvisorio e conto finale. Il Tribunale ha riconosciuto alla missiva del 30 gennaio 1995 la natura e la funzione proprie della ricognizione di debito. Ha ritenuto che il riferimento alla pendenza di un contenzioso con l'impresa appaltatrice aveva avuto l'unica ragione di evidenziare la possibilità della sopravvenienza di ulteriori poste attive mentre la richiesta di sottoscrivere una dichiarazione di "coobbligazione" allegata a una polizza fideiussoria era strumentale al conseguimento di ulteriori crediti per rimborso dell'IVA. 4. La Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.
5. Ricorre per cassazione la Cooperativa affidandosi a tre motivi di impugnazione.
6. Si difende con controricorso P.G.

Motivazione

Che:
7. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 633 c.p.c. e segg. e dell'art. 2516 c.c., in relazione agli artt. 2423 c.c. e segg.
La Cooperativa ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito: "visti l'art. 2423 c.c. e segg., dica la Corte se solo a seguito di una delibera sociale che accerti la realizzazione del programma sociale (rectius: bilancio finale di liquidazione) e determini saldi attivi e passivi della gestione societaria possono eventualmente sorgere in capo ai soci posizioni creditorie verso una cooperativa a r. l. e se, prima di tale momento, alcun socio possa vantare un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti della società cooperativa stessa?".

8. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 1988 c.c. La Cooperativa ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito: "alla luce dell'art. 1988 c.c. dica la Corte se è vero che, in presenza di una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. si verifica una inversione dell'onere della prova e se, pertanto, la parte sulla quale incombe tale onere, qualora lo riesca ad assolvere, non è tenuta all'adempimento di quanto in precedenza riconosciuto?"

9. Con il terzo motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, violazione dell'art. 2516 c.c. in relazione all'art. 2423 c.c. e segg.. La Cooperativa ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito: "alla luce dell'art. 2516 c.c. e dell'art. 2423 c.c. e segg., dica la Corte se è vero che solo a seguito della realizzazione del programma sociale, accertata attraverso l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, possano determinarsi saldi attivi o passivi della gestione societaria e sorgere in capo ai soci posizioni creditorie verso la società?"

10. Il ricorso appare fondato e i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione logica e giuridica.
11. La decisione appare infatti viziata nel ritenere definibile una posizione creditoria dei soci verso la società, da ritenersi liquida ed esigibile e quindi oggetto del diritto all'immediato pagamento dei residui attivi riconosciuti dalla società, prima della chiusura del programma sociale e della redazione del conto finale che solo può consentire una definitiva quantificazione della posizione creditoria o debitoria dei soci nei confronti della società.

12. In tema di società, la costituzione del rapporto societario e l'originario conferimento, pur rappresentando il presupposto giuridico del diritto del socio alla quota di liquidazione, non rilevano come fatto direttamente genetico di un contestuale credito restitutorio del conferente, configurandosi la posizione di quest'ultimo come mera aspettativa o diritto in attesa di espansione, destinato a divenire attuale soltanto nel momento in cui si addivenga alla liquidazione (del patrimonio della società o della singola quota del socio, al verificarsi dei presupposti dello scioglimento del rapporto societario soltanto nei suoi confronti), ed alla condizione che a tale momento dal bilancio (finale o di esercizio) risulti una consistenza attiva sufficiente a giustificare l'attribuzione "pro quota" al socio stesso di valori proporzionali alla sua partecipazione (cfr. Cass. civ. sezione 1 n. del 2011, Cass. civ. S.U. n. 22659 del 23 ottobre 2006, Cass. civ. sezione 1 n. 20169 del 12 ottobre 2004).

13. Il principio, affermato ripetutamente dalla giurisprudenza di legittimità, trova la sua ragione fondamentale nel rispetto della parità di trattamento dei soci, oltre che nella garanzia di realizzazione del programma sociale, cosicchè deve ritenersi incompatibile con la sua realizzazione l'accertamento di una volontà contraria della società.
14. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di accoglimento dell'opposizione della Cooperativa al decreto ingiuntivo.
15. In considerazione del carattere confusivo delle comunicazioni della società ai soci le spese dell'intero giudizio devono essere compensate.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, in accoglimento dell'opposizione della Cooperativa, revoca il decreto ingiuntivo opposto. Compensa le spese processuali dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2014


 

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