Non occorre, dunque, la realizzazione di un ingiusto profitto da parte dell'agente, il cui perseguimento, del resto, non è richiesto neppure a titolo di dolo specifico.

Integra il delitto di peculato anche l'appropriazione di cose il cui commercio è vietato" /> Non occorre, dunque, la realizzazione di un ingiusto profitto da parte dell'agente, il cui perseguimento, del resto, non è richiesto neppure a titolo di dolo specifico.

Integra il delitto di peculato anche l'appropriazione di cose il cui commercio è vietato." /> Non occorre, dunque, la realizzazione di un ingiusto profitto da parte dell'agente, il cui perseguimento, del resto, non è richiesto neppure a titolo di dolo specifico.

Integra il delitto di peculato anche l'appropriazione di cose il cui commercio è vietato" />
 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Giovanni - Presidente -
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere -
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere -
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere -
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Z.S.;
avverso la sentenza n. 773/2014 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 07/07/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Dennis Zaniolo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa in data 7 luglio 2014 la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Padova del 1 ottobre 2013, ha ridotto ad anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione la pena inflitta a Z.S. per il reato di peculato continuato di cui agli artt. 81 cpv. e 314 c.p., commesso dal 2009 al 7 novembre 2011 nella sua qualità di Sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso l'ufficio gestione reperti della Questura di Padova, per essersi appropriato di quantitativi imprecisati di droga, attraverso la manomissione dei reperti contenenti sostanze stupefacenti in sequestro (nove reperti accertati per un peso complessivo di circa gr. 300 di eroina, gr.39,04 di cocaina e gr. 8,54 di hashish).
Con la medesima pronunzia, inoltre, la Corte d'appello applicava la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena, confermando nel resto la decisione di primo grado.

2. Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo tre motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 314 c.p., atteso che l'imputato si è appropriato di stupefacente sequestrato ad ignoti o destinato alla distruzione, con la conseguenza che nessun pregiudizio poteva verificarsi per effetto della sua azione, tenuto conto del fatto che non vi era per lo Stato possibilità alcuna di alienare quelle sostanze.
Nel caso in questione, peraltro, l'imputato se ne è appropriato per uso personale, perchè mosso in tal senso dal proprio stato di tossicodipendenza.

2.2. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62 c.p., nn. 4 e 6, trattandosi di beni destinati alla distruzione, che nessuna valenza economica potevano dunque avere per la Pubblica amministrazione.

2.3. Vizi motivazionali in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, lamentandosi profili di manifesta illogicità nel ragionamento seguito dalla Corte di merito, in particolare per aver considerato alla stregua di un'aggravante il fatto che l'imputato fosse un pubblico ufficiale, ovvero per avere interpretato contra reum la motivazione che avrebbe spinto l'imputato a sottrarre unicamente lo stupefacente destinato alla distruzione, ovvero sequestrato ad ignoti, perchè in tal modo sarebbe stata più difficoltosa la scoperta degli ammanchi, anzichè per evitare un qualsivoglia pregiudizio all'amministrazione.
Nè, infine, la Corte di merito ha tenuto conto delle condizioni psicofisiche dello Z. all'epoca dei fatti, e in particolare del suo stato di tossicodipendenza.

Motivazione

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre un quadro di argomentazioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione.

2. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di primo grado, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha esaminato e puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, ponendo in evidenza, attraverso il richiamo ai passaggi motivazionali già esaustivamente delineati nella prima decisione: a) che lo stesso imputato ha ammesso il fatto di essersi appropriato, per farne uso personale, di vari quantitativi di stupefacenti custoditi nell'ufficio gestione reperti ove prestava servizio, nell'arco temporale ricompreso fra il 2007 ed il 7 novembre 2009; b) che i quantitativi di droga oggetto di impossessamento costituiscono solo una parte della droga effettivamente sottratta dall'imputato, non essendo stato possibile quantificare l'entità delle sostanze - poste in sequestro a carico di ignoti - da lui sottratte negli anni precedenti; c) che il fatto di appropriarsi di stupefacenti sequestrati nell'ambito di procedimenti penali a carico di ignoti era dovuto al peculiare meccanismo di smaltimento di tali reperti, che in seguito all'accertamento del c.d. "narcotest" venivano custoditi senza essere più controllati e pesati, rendendosi in tal modo più difficile la scoperta di eventuali ammanchi; d) che le ripetute assunzioni di stupefacenti, anche durante l'attività di servizio e per un rilevante arco temporale, hanno compromesso l'efficienza nel servizio e la professionalità del predetto pubblico funzionario, preposto allo svolgimento di compiti importanti e delicati, avendo la disponibilità di reperti in sequestro con il fine esclusivo di custodirli, secondo le disposizioni impartite dall'Autorità giudiziaria.

3. Muovendo da tali premesse, deve rilevarsi come i Giudici di merito abbiano fatto buon governo dei principii al riguardo pacificamente fissati da questa Suprema Corte (Sez. Un., n. 38691 del 25/06/2009, dep. 06/10/2009, Rv. 244190; Sez. 6, n. 26476 del 09/06/2010, dep. 09/07/2010, Rv. 248004), secondo cui l'appropriazione della "res" o del danaro da parte del pubblico agente, anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, un danno patrimoniale alla P.A., è comunque lesiva dell'ulteriore interesse tutelato dall'art. 314 c.p., che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato. Non occorre, dunque, la realizzazione di un ingiusto profitto da parte dell'agente, il cui perseguimento, del resto, non è richiesto neppure a titolo di dolo specifico (Sez. 6, n. 8009 del 10/06/1993, dep. 24/08/1993, Rv. 194922).

E' noto, infatti, che il peculato è un reato a carattere plurioffensivo, inteso, da un lato, alla tutela dell'interesse statale della "funzionalità operativa" della pubblica amministrazione, sotto i molteplici profili della legalità, efficienza, probità ed imparzialità, e, dall'altro lato, alla protezione dei beni patrimoniali che sono affidati - come nel caso di specie - alla custodia dei pubblici funzionari.
Da tale natura plurioffensiva, pertanto, deriva, come più volte affermato in questa Sede, che l'eventuale mancanza, o particolare modestia, del danno patrimoniale conseguente all'appropriazione non esclude la sussistenza del reato, considerato che rimane pur sempre leso dalla condotta dell'agente l'altro interesse, diverso da quello patrimoniale, protetto dalla norma incriminatrice, ossia il buon andamento della pubblica amministrazione (v., in motivazione, Sez. 6, n. 12306 del 26/02/2008, dep. 19/03/2008, Rv. 239212; Sez. 6, n. 4328 del 02/03/1999, dep. 07/04/1999, Rv. 213660).

Nella medesima prospettiva ermeneutica, inoltre, si è affermato (Sez. 6, n. 12611 del 25/02/2010, dep. 31/03/2010, Rv. 246735) che non può essere un atto consapevolmente illecito (come, ad es., la mancata formale redazione di un verbale di sequestro) a vanificare o dissolvere una situazione di fatto che si è già compiutamente realizzata, con l'apprensione della sostanza stupefacente da parte della Polizia giudiziaria, ciò che appunto determina - con immediata sovrapposizione -il possesso dell'amministrazione, il quale a sua volta impone la successiva gestione del bene secondo le pertinenti disposizioni normative del caso (Sez. 6, n. 3018 del 5 febbraio - 26 marzo 1996, Rv 204788).
Ciò che solo rileva, invero, è che quella sostanza, una volta sottoposta a sequestro, doveva rimanere nella sfera di esclusiva disponibilità dell'Amministrazione fino al momento in cui, esperiti gli accertamenti ed effettuate le valutazioni di legge, ne fosse stata ritualmente disposta la distruzione.
Ne discende, in relazione al caso in esame, che integra il delitto di peculato anche l'appropriazione di cose il cui commercio è vietato (arg. ex Sez. 6, 30 maggio 2012 - 2 luglio 2012, n. 25588, con riguardo ad una fattispecie di sottrazione di parte di eroina in sequestro).

4. Inammissibili, infine, devono ritenersi le censure difensive prospettate in relazione alle modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio, poichè la Corte distrettuale, facendo leva sui criteri direttivi posti dall'art. 133 c.p., ha specificamente indicato, con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, le ragioni giustificative del suo apprezzamento, incentrato su una valutazione di merito riguardo alla specifica gravità del comportamento delittuoso tenuto nel caso in esame ed alla personalità dell'imputato, in quanto tale non assoggettabile a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive sul punto formulate nella mera prospettiva di accreditare una diversa ed alternativa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero un diverso epilogo decisorio in punto di dosimetria della pena.

5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro mille.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2015


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.