N. R.G. 2014/11995
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta sezione civile
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 11995/2014 promossa da:
D. V. L. R.V. con il patrocinio degli avv. TORRISI GIUSEPPE VINCENZO e , elettivamente domiciliato in LARGO AQUILEIA, 9 CATANIA, presso il difensore avv. TORRISI GIUSEPPE VINCENZO
ATTORE
contro
I. SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA , con il patrocinio dell’avv. ESPOSITO ORAZIO STEFANO e elettivamente domiciliato in VIA CARMELO PATANE’ ROMEO 28 CATANIA presso lo studio dell’avv. ESPOSITO ORAZIO STEFANO ;
CONVENUTO

Motivazione

Il G.I., dott. A. Fichera,
esaminati gli atti della causa n. 11037/14 R.G.; sciogliendo la riserva che precede;
ritenuto che il resistente ha domandato la remissione in termini al fine di depositate la memoria ex art. 426 cpc e produrre alcuni documenti;
ritenuto che il ricorrente si è opposto alla richiesta;
ritenuto che il resistente ha depositato la memoria ed i documenti in questione avvalendosi del deposito telematico e che per errore i documenti sono stati inviati/depositati alla sezione lavoro del tribunale;
ritenuto che il ricorrente ha, tuttavia, ricevuto un messaggio di accettazione deposito delle memoria integrativa con la dizione “descrizione esito: numero di ruolo non valido: il mittente non ha accesso al fascicolo. Accettazione avvenuta con successo”;
ritenuto che la comunicazione inviata dalla cancelleria è senz’altro idonea a generare un legittimo affidamento sull’avvenuto deposito degli atti;
ritenuto che la cancelleria a fronte dell’errata accettazione dell’atto avrebbe dovuto trasmetterlo alla sezione competente (evitando che la parte incorresse in preclusioni) ovvero informare compiutamente la parte dell’errata ricezione (come peraltro suggerito dal cd. “vademecum PCT-II edizione”, all’art. 13);
ritenuto che nessuna di tali condotte risulta posta in essere e che sussistono, dunque, almeno a giudizio di questo decidente, i presupposti per la remissione in termini;
ritenuto che posta tale conclusione va riassegnato il termine per il deposito di memorie integrative ad entrambe le parti;

PQM

Rinvia all’udienza del 15.04.2015 ex art. 420 cpc, assegnando alle parti termine fino al 31.03.2015 per l’eventuale integrazione degli atti mediante deposito di memorie documenti.
Si comunichi.
Catania, 28.01.2015
Il giudice
dott. Antonino Fichera


 

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