Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di ……., con sentenza emessa il 24/11/2010, confermava la sentenza del Tribunale di ……., in data 15/02/2010, appellata da (..), imputato del reato di cui all’art. 5 DLgs. 10 marzo 2000 n. 74 – per aver omesso di presentare le prescritte dichiarazioni IVA relativa agli anni di imposta 1999, 2000, 2002, 2003 – e riconosciuto colpevole limitatamente agli anni di imposta 2002 e 2003, con la conseguente condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione; pena sospesa.
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen..
In particolare il ricorrente esponeva:
a) che non ricorreva l’elemento soggettivo del reato de quo poiché l’omessa trasmissione delle dichiarazioni dei redditi alla competente Agenzia delle Entrate era dovuta a colpa e/o negligenza del proprio commercialista ((..)), cui aveva affidata la tenuta della contabilità;
b) che comunque non ricorreva l’elemento obiettivo del reato de quo, non risultando accertato in modo univoco il superamento della soglia di punibilità penale fissata in € 77.468,53 per ogni anno di imposta, ai sensi dell’art. 5 DLgs. 74/2000.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivazione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1° grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.
In particolare i giudici del merito, mediante un esame analitico ed esaustivo delle risultanze processuali, hanno accertato che (..), quale rappresentante legale della (X) srl, con sede a ……., aveva omesso di presentare la prescritta dichiarazione IVA, fra l’altro, per gli anni di imposta 2002 e 2003, con conseguente evasione della relativa imposta, rispettivamente per un importo di € 111.618,47 per l’anno 2002 e di € 210.214,67, quanto all’anno 2003 (vedi sent. 2° grado, pagg. 1, 2, 3).
Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui all’art. 5 DLgs. 74/2000, come contestato in atti.
2. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perché meramente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello.
Sono infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.
Sono, altresì, errate in diritto.
All’uopo va ribadito che l’affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle Entrate (tale è l’assunto difensivo del ricorrente) – ai sensi dell’art. 3, comma 8, DPR n. 322/1988, come modificato dal DPR n. 435/2001 – non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione dei redditi a vigilare affinché tale mandata sia puntualmente adempiuto [conforme Sez. III n. 9163 del 29/10/2009 (depositata 08/03/2010), [Omissis]].
3. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da (..) con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in € 1.000,00.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.