REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FERRARA -SEZIONE 5-
riunita con l'intervento dei Signori:
BORRELLI ANNA MARIA -Presidente-
FEGGI ALESSANDRO -relatore-
RIVERSO ROBERTO -Giudice-
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n.141/13 depositato il 26.04.2013
avverso Avviso di intimazione n.392_____ Dir.Annuo CCIAA 2001 e altri
contro: Camera di Commercio Ind. Artigianato e Agr.
proposto dal ricorrente
C.M.
Difeso da:
LIPERA PIETRO
via Trieste 19 95100 Catania
altre parti coinvolte:
Ag. Riscossione Ferrara Equitalia Centro S.p.a.
Oggetto: ricorso contro intimazione di pagamento. Ricorso di RGR n.141/13.

Svolgimento del processo

Il contribuente, Signor M. C. rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Lipera come da mandato a margine, ricorreva contro quattro intimazioni di pagamento relative agli anni 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, per un totale di €. 1561,89, riguardanti il mancato pagamento di diritti camerali, atti emessi da EQUITALIA Centro S.p.a quale Agente della riscossione, per chiederne, previa sospensiva, l'annullamento. La difesa del contribuente spiegava succintamente i fatti che collegavano i fratelli C. alle obbligazioni tributarie avanzate nei loro confronti, anche se infondatamente. Il Signor C. C. nel novembre del 1996 acquistava con il padre le quote della società Garden s.n.c., avente ad oggetto l'esercizio di attività alberghiere e di ristorazione al Lido di Pomposa, nel Comune di Comacchio.
Con la cessione di quote si provvedeva anche a modificare la ragione sociale della società. Nel 1999 il padre cedeva la sua quota all'altro figlio M. La società era rimasta attiva sino al settembre 2009.
L'Amministrazione finanziaria riteneva che la società, e i fratelli C. in quanto soci, fossero tenuti al pagamento di imposte di cui ai ricorsi di RGR nn. 140 - 141 -176 - 177, tutti trattati congiuntamente nel corso della stessa udienza del 26.9.2013. A fondamento delle proprie richieste la difesa del contribuente poneva le seguenti principali motivazioni:
eccepiva in primo luogo che era maturata la prescrizione quinquennale;
sussisteva violazione dell'art. 50, comma 2, del DPR n.602/73, poiché l'espropriazione non era iniziata entro un anno dalla notifica della cartella e questo per mancanza di notifica;
il Concessionario era incorso in decadenza ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 602/73, non essendo state notificate le cartelle indicate nell'intimazione;
era intervenuta la prescrizione ex art. 2948 c.c., trattandosi di intimazioni volte alla riscossione di diritti camerali. Il termine di prescrizione quinquennale era desumibile anche da quanto previsto dall`art. 26, comma 5, del DPR n. 602/73;
non era stata effettuata la notifica dell'atto di contestazione, rientrante a tutti gli effetti tra gli atti prodromici;
l'Amministrazione aveva violato i principi di cui all'art. 24 Cost. e quelli indicati dall'art. 7, comma 2, della legge n. 212/2000.
Si costituiva la società EQUITALIA che in via preliminare chiedeva l'integrazione del contraddittorio, poiché la parte poneva delle questioni che riguardavano anche il merito della vicenda processuale e di queste doveva risponderne necessariamente l'Agenzia delle Entrate. Con riferimento alle altre accezioni deduceva che la notifica della cartella era stata regolarmente eseguita come da documentazione allegata alla memoria di costituzione, deduceva che il credito vantato nei confronti del contribuente era assoggettato alla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e che la cartella principale era stata notificata al coobbligato iscritto a ruolo e cioè la società Garden s.n.c. Parimenti infondate erano le argomentazioni del ricorrente in tema di vizi formali, atteso che gli atti opposti erano conformi alle prescrizioni di legge. La parte depositava memoria illustrativa di replica. Riproponeva tutte le eccezioni in tema di prescrizione - decadenza e soprattutto di nullità della notifica, come poteva evincersi, rispetto ad ogni singola intimazione opposta, proprio dalla documentazione prodotta dalla controparte.
La Commissione con ordinanza del 13.6.2013 accoglieva l'istanza di sospensione avanzata dal ricorrente, ritenendo sussistere i presupposti di legge. La causa era discussa in sede di pubblica udienza. Assente EQUITALIA.

Motivazione

La Commissione osserva che il ricorso appare meritevole di accoglimento.
In particolare vanno accolte le doglianze del contribuente in tema di decadenza e di nullità delle notifiche degli atti prodromici. In primo luogo, si rileva che si ritiene destituita di fondamento la tesi del Concessionario, secondo cui il tributo in questione, costituito da diritti camerali, debba ritenersi assoggettato al regime della prescrizione decennale. La tesi in questione appare sostenuta più per confrastare l'evidenza del maturare della prescrizione quinquennale eccepita dal ricorrente, atteso che non è supportata da argomentazioni approfondite e da giurisprudenza pertinente.
In primo luogo, la prescrizione decennale sarebbe in contrasto con quanto asserito dall'art. 25 del DPR n. 602/73, laddove si prevedono dei termini precisi di decadenza per il concessionario ai fini della notifica delle cartelle di pagamento e comunque termini mai superiori al quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Non si ravvedono per quali ragioni il regime del citato art. 25 non debba applicarsi anche alle cartelle aventi ad oggetto gli omessi versamenti dei diritti camerali. Tale conclusione è avvalorata dall'art. 20 del D.Lgs. n. 472/97 e dal D.M. n. 54/2005, in materia di sanzioni, poiché, come correttamente affermato dalla C.T.P. di Roma, con la sent. n. 544/2010, richiamata dalla difesa del contribuente, non avrebbe senso disporre termini quinquennali per le sanzioni e termini decennali per i diritti camerali dalle cui violazioni conseguono le sanzioni.
Tale principio è altresì, rinvenibile, nell'art. 28, comma 5, del DPR n. 802/73, laddove si fa obbligo all'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento e si fa obbligo a carico dello stesso di farne esibizione, a richiesta, al contribuente. Trattasi di chiara presunzione di prescrizione quinquennale, come ritenuta dalla Cass. con sentenza n. 4283/2010.
Stabilito che anche per la riscossione dei diritti camerali omessi vale il principio della decadenza/prescrizione quinquennale, si rileva che le intimazioni in questione sono tutte state notificate in data 7.3.2013. La stessa Amministrazione resistente afferma nella propria memoria di costituzione che le cartelle principali sono state notificate al coobbligato iscritto a ruolo società Garden s.n.c. rispettivamente in data 30.3.2001 - 18.2.2006 – 11.1.2007 e 20.11.2007. Appaiono pertanto maturati i termini di decadenza /prescrizione di cui alla normativa sopra indicata.
La Commissione prende atto del fatto che la difesa del contribuente nega la regolarità delle notifiche. Si ritiene tuttavia che l'accoglimento del motivo principale d'impugnazione, costituito dall'intervenuta decadenza sia assorbente di tutte le altre questioni. Va respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata dall'Ufficio resistente, poiché il ricorrente non ha chiesto di entrare nel merito di nessuna delle richieste di pagamento. Nella fattispecie non vi sono ragioni per dubitare che il ruolo non sia stato regolarmente consegnato da parte dell'ente impositore, per cui la mancata riscossione del tributo nei termini di legge è e unicamente imputabile al comportamento del Concessionario. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del numero delle cause trattate nel corso della stessa udienza nonché delle problematiche sostanzialmente simili, si liquidano in misura forfettaria come da dispositivo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna la parte resistente EQUITALIA alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente nella misura di €. 250,00 per diritti e onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Ferrara, il giorno 26.09.2013
Il relatore Avv. Alessandro Feggi
Il V. presidente di sezione Dott.ssa Anna Maria Borrelli
Depositata in segreteria il 21.11.2013


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.