REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Sonia Di Gesu, all’udienza del 21 marzo 2019, ha emesso, ai sensi dell’art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10932/2014 promossa
DA
S. B. G.;
- ricorrente -
CONTRO
I.N.P.S.;
- resistente -
Oggetto: indennità di disoccupazione agricola; iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.

Svolgimento del processo

Il ricorrente in epigrafe ha chiesto di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato quale bracciante agricolo a tempo determinato alle dipendenze della ditta “S. di M. S.”, di accertare e dichiarare il diritto a trattenere l’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2004 per il numero complessivo di 122 giornate, di dichiarare l’illegittimità delle trattenute già operate sull’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2014, di condannare l’INPS a iscriverlo negli elenchi previsti dalla legge e alla restituzione delle somme trattenute, di annullare il provvedimento di cancellazione dagli elenchi e di indebito.
A sostegno delle domande ha esposto che con comunicazione del 28/3/2014 l’INPS aveva comunicato l’accoglimento della domanda di indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2004 soltanto per n. 51 giornate, che il disconoscimento era illegittimo e che aveva regolarmente svolto attività per la ditta individuale “S.di M. S.”.

Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l’INPS il quale ha eccepito la decadenza ex art. 22 D.L. n. 30/1970 e, nel merito, l’infondatezza delle domande.
Tanto premesso, ha chiesto il rigetto del ricorso.

La causa è stata rinviata per la decisione all’udienza odierna, stante l’elevato carico del ruolo, avente alla data di rinvio circa 3.000 procedimenti pendenti, e l’esigenza di definire cause instaurate in data anteriore.
All’udienza odierna le parti hanno concluso come da atti e verbale e, all’esito della camera di consiglio, la causa viene decisa con la presente sentenza dando lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e delle esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Motivazione

In via preliminare va rigettata l’eccezione di decadenza per decorso del termine previsto dall’art. 22 D.L. n. 7/1970.
A norma dell’art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito nella Legge 11.03.1970, n. 83 “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l’interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
In merito al dies a quo del termine di centoventi giorni nella materia in esame, la S.C. per costante orientamento ha affermato che “In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lg. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, c.p.c.).” (cfr. Cass. 27/12/2011 n. 29070).

Per quanto in questa sede rileva, prevede l’art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 di attuazione dell’art. 3 comma 1 lett. a) della l. n. 421/92, in tema di ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli, che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della Commissione l’interessato e il dirigente della competente sede SCAU (ante riforma ex art. 19 della l. n. 724/194) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso ala Commissione Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.”
L’art 38 comma 7 del D.L n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011 dispone:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”

In forza della disciplina sopra riportata, pertanto, in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi di variazione, e da tale pubblicazione decorre il termine per impugnare l’eventuale cancellazione.
L’INPS ha prodotto l’elenco nominativo trimestrale 2013 di variazione da cui risulta la cancellazione delle giornate lavorative prestate dal ricorrente, pubblicato (con effetto di notifica ai lavoratori interessati) dal 10/3/2014 al 26/3/2014.
Il ricorrente ha presentato tempestivo ricorso amministrativo in data 15/4/2014, rimasto privo di riscontro.
Il termine di 120 giorni, pertanto, ha iniziato a decorrere in data 15/7/2014, ovverosia dopo che è spirato il termine di 90 giorni per la decisione sul ricorso amministrativo.
Di conseguenza, alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio - avvenuta il 12/11/2014 - il termine per la proposizione del ricorso giudiziario non era ancora decorso.

Nel merito, va osservato quanto segue.
In materia di disconoscimento e d’indennità di disoccupazione agricola, laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura, grava sul lavoratore l’onere di provare la sussistenza del medesimo.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio “ (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Anche nelle ipotesi in cui manchi un provvedimento di disconoscimento “…nel settore dell'agricoltura, il diritto … alle
prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma dell'art. 4 d.lg.lt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi)” (Cass. civ. sez. lav. 5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585).
Grava, pertanto, su chi invoca il diritto ad ottenere le suddette prestazioni l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (Cass. cit.), non potendo, peraltro, il giudice del merito “limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla p.a., ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando l'esistenza di contraddizioni nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna contestazione)” (cfr. Cass. civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877; Cass. civ. sez. lav. 5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585;).
La produzione dell’iscrizione nell’elenco, infatti, costituisce prova sufficiente solo ove l'istituto previdenziale convenuto non ne contesti le risultanze (Cass. civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877).

In particolare, la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all’intrinseco svolgimento della prestazione, e che l’elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell’organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645).

Ciò posto, nella specie il disconoscimento delle giornate prestate alle dipendenze della ditta individuale “S.di M. S.” è scaturito da un accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza allo scopo di rilevare irregolarità nella percezione di indennità di malattia e di disoccupazione, il cui esito è stato riversato nel verbale di accertamento INPS n. 2100 000133710 del 05/10/2010, prodotto dall’Istituto previdenziale.
Da tali accertamenti sono emerse diverse circostanze rilevanti che depongono in senso contrario rispetto all’effettivo svolgimento da parte della ditta “S. di M. S.” di attività agricola con dipendenti e, quindi, rispetto alla reale esistenza del rapporto di lavoro subordinato con l’odierno ricorrente.
In particolare va osservato che la ditta, pur essendo iscritta all’INPS come impresa senza terra, è risultata priva dei documenti necessari per la dimostrazione dell’attività agricola (contratti di raccolta con regolare piano d’impresa), che non è stata in grado di esibire i contratti commerciali e di dimostrare i rapporti economici posti in essere con altre società giacché gli accordi sarebbero stati conclusi oralmente, che le retribuzioni sarebbero state erogate - secondo quanto dichiarato dal titolare - con assegni della società O. F. poi girati ai dipendenti ma di tale emissione non è stato possibile avere riscontro contabile, che il legale rappresentante era sconosciuto ai braccianti sentiti dagli Ispettori.
E’ altresì emerso che la ditta, sebbene avesse dichiarato nel 2003 n. 64 lavoratori per 3.992 giornate lavorative, nel 2004 n. 93 lavoratori per 8.787 giornate e nel 2005 n. 59 lavoratori per 5.843 giornate, non aveva mai presentato dichiarazioni dei redditi né Modd. 770 in relazione ai dipendenti impiegati, che non aveva alcuna documentazione relativa alle fatture, ai registri acquisti/vendite e ai contratti d’opera necessari per le imprese “senza terra” ai fini dell’assunzione dei braccianti agricoli, e, in generale, nessun elemento idoneo a dimostrare lo svolgimento dell’attività costituente oggetto sociale.
A fronte di tali specifici elementi, da cui emerge che la ditta in questione non ha svolto effettivamente attività agricola con dipendenti e che pertanto il rapporto lavorativo con il ricorrente era fittizio, la prova testimoniale articolata in ricorso non appare idonea a superare le risultanze dei superiori accertamenti in quanto generica, allo stesso modo dei documenti prodotti (buste paga e libro matricola) trattandosi di atti di formazione unilaterale.
Laddove emergono elementi di dubbio circa l’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, infatti, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l’insussistenza o l’assenza dei contenuti tipici di cui all’art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. ex plurimis, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione della complessità delle questioni trattate.

PQM

Definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 10932/2014 R.G.;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania, 21/3/2019
IL GIUDICE
dott.ssa Sonia Di Gesu


 

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