REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
In persona del Giudice, dott.ssa Antonella CASOLI
All’udienza del 21 luglio 2015, all’esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall’art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 452 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell’anno 2013, vertente tra

POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Rossana Ferrata, Servizio Legale di Poste Italiane S.p.A., ed elettivamente domiciliata presso Poste Italiane S.p.A. Filiale di Grosseto Piazza F.lli Rosselli
RICORRENTE
e
F.R., nato a Grosseto il XX.X.XXX, residente a Castiglione della Pescaia (GR), rappresentato e difeso dall’Avv. Vito Sola, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Grosseto Via dè Barberi 108 Fabb. 4, scala A, presso Confsalcom, giusta procura a margine della memoria difensiva
CONVENUTO
Oggetto: sanzione disciplinare

CONCLUSIONI

Ricorrente: Voglia il Giudice del lavoro:
“dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare da applicare da parte di Poste ITALIANE S.p.A. al dipendente sig. F.R. nella misura dell’ammonizione scritta, per i fatti di cui in premessa, ex artt. 52, 53, 54 e 55 CCNL Poste del 14.0402011;

- condannare la controparte alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio. Convenuto: Voglia il Giudice del lavoro:

– nel merito, accertare e dichiarare l’infondatezza in fatto ed in diritto della domanda (..) e per l’effetto emettere pronuncia di integrale rigetto della medesima;

– in ogni caso condannare la S.p.A. POSTE ITALIANE (…) al pagamento delle spese e del compenso del giudizio in favore del (…) procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 12.4.2013, la soc. POSTE ITALIANE S.p.A., ha chiesto accertarsi la legittimità della sanzione della ammonizione scritta comminata il 12.2.2013 al dipendente R.F., dipendente assegnato all’Ufficio di Castiglione della Pescaia, il quale, malgrado l’applicazione straordinaria per la giornata 1.2.2013 presso la succursale di Grosseto 4, dopo aver richiesto ed ottenuto l’indicazione degli orari per il trasferimento da Castiglione alla succursale e viceversa, non si è comunque presentato nella sede di applicazione nella giornata prevista recandosi a lavoro all’ufficio di appartenenza.

Si è costituito il lavoratore contestando la mancata affissione del codice disciplinare e deducendo nel merito l’illegittimità della condotta datoriale che, malgrado a ciò tenuta, non gli ha tempestivamente fornito le informazioni necessarie per organizzare la trasferta che era stata disposta , nel volgere di poche ore, presso tre diversi uffici postali.

Escussi due testimoni, all’odierna udienza, sul deposito di note conclusive, la causa è stata discussa e decisa mediante sentenza di cui è stata data lettura.

Motivazione

La domanda è infondata e, pertanto, deve essere respinta.

Dall’esame della documentazione prodotta dalle parti emerge anzitutto che il provvedimento di distacco per il giorno 1.2.2013 è stato disposto dal direttore dell’ufficio di Castiglione della Pescaia soltanto il giorno precedente, e cioè il 31.1.2013, e per l’ufficio di Grosseto Centro.

Emerge anche che, effettivamente, siccome lamentato dal lavoratore, malgrado la legittima richiesta del lavoratore distaccato di conoscere tempestivamente gli orari dei collegamenti con i mezzi pubblici per ottemperare al distacco (non essendo egli chiamato a fare ricerche in tal senso peraltro in orario di lavoro, essendosi la vicenda dipanata in poche ore nell’arco della stessa giornata del 31.1.2013), ha ricevuto la comunicazione di un possibile collegamento negli orari 7.09 (Castiglione) – 7.40 (Grosseto) e 14.15 (Grosseto) – 14.59 (Castiglione della Pescaia), senza alcuna specificazione del luogo di arrivo e partenza né delle modalità di raggiungimento di tali luoghi all’ufficio di applicazione e appartenenza.

Quanto alla questione dell’autorizzazione all’utilizzo del mezzo privato, a parte il rilievo che il ricorrente non ha mai avanzato una tale richiesta, non v’è alcuna prova che il dipendente potesse effettivamente disporre in quelle ore di un mezzo privato

Altra evidente anomalia nella gestione della vicenda da parte dell’ufficio si ravvisa nel fatto che nel volgere di poche ore la sede di applicazione è passata da Grosseto Centro, alla succursale n. 6 e infine alla succursale n. 4, sede aventi una non trascurabile distanza l’una dall’altra, e peraltro senza, vale la pena notarlo nuovamente, che le indicazioni sui mezzi pubblici fornite dall’ufficio siano state riferite all’una piuttosto che all’altra sede.

Ma, vieppiù, occorre evidenziare come la stessa convenuta ha prodotto evidentemente ritenendo il caso in esame integrante una tale fattispecie, la “travel Policy” aziendale in materia di trasferte, ove si legge anzitutto che la trasferta dal luogo di lavoro ad alto, posto in altro Comune, inizia dal momento del trasferimento proprio dalla detta sede sino al rientro nella stessa, di tal che deve certamente ritenersi fondata la doglianza del resistente in merito all’omesso preavviso di 48 ore previsto dal CCNL (art. 29) per il caso di variazione dell’orario di lavoro del resistente rispetto a quello affisso in ufficio, essendo chiaro che dovendo il resistente, come da indicazioni aziendali, prendere il mezzo pubblico alle 7 a Castiglione e rientrare in sede alle 14.59, l’orario di lavoro – pacificamente 8.00-14.10 – avrebbe certamente subito una variazione di quasi due ore aggiuntive.

Infine non è inutile rilevare che proprio nel documento prodotto da Poste è specificato che la trasferta del dipendente debba essere autorizzata dall’ufficio almeno tre giorni prima.

Appare allora certamente giustificato il rifiuto del lavoratore di adempiere al distacco illegittimamente richiesto dal datore di lavoro in violazione delle regole di buona fede e correttezza che devono presiedere l’esecuzione del rapporto in riferimento sia alla insufficiente comunicazione delle modalità logistiche di adempimento del servizio, sia alla tardività della richiesta inoltrata al dipendente solo poche ore prima del distacco che avrebbe comportato una variazione dell’orario di lavoro senza congruo preavviso.

Alla luce di tutte le superiori argomentazioni, la sanzione irrogata al convenuto deve ritenersi certamente illegittima.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tendendo conto del valore della controversia.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla soc. POSTE ITALIANE S.P.A. con ricorso depositato il 12.4.2013, così provvede:
- dichiara illegittima la sanzione disciplinare della ammonizione scritta comminata nei confronti di F.R. del 12.2.2103;
- condanna la soc. POSTE ITALIANE SPA alla rifusione, in favore dell’avv. Vito SOLA, procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1500, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 21 luglio 2015

Il Giudice
Antonella CASOLI


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.