LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
L.M. - ricorrente -
contro
F.F.; - intimato -
sul ricorso 8680/2008 proposto da:
F.F. - controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
L.M., - controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ANCONA depositata il
02/02/2008, n. 222/07 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e incidentale.

Motivazione

1.- Con provvedimento del 19.4.2007 il Tribunale di Ancona, pronunciando sulle contrapposte domande presentate dagli ex coniugi F.F. e L.M. ai fini della modifica ed integrazione delle condizioni economiche stabilite in sede di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha da un lato respinto la domanda del F. di esser esonerato dal già stabilito assegno divorzile di Euro 350,00 in favore della L., ritenendo che il preteso fatto sopravvenuto prospettato dal F. - la documentata perdita del posto di lavoro - quale fattore di disequilibrio della sua capacità contributiva, non dimostrasse in realtà una complessiva e sensibile decurtazione del quadro globale delle risorse economiche di cui egli poteva disporre e quindi della sua complessiva capacità contributiva, ed ha, dall'altro lato, respinto anche la domanda della ex-moglie di vedersi attribuita una quota parte del TFR percepito dal marito (in proporzione al gradiente di TFR maturato in costanza di matrimonio), ritenendo tale domanda formulata in termini inammissibilmente generici, senza apporto di indispensabili elementi di quantificazione del dovuto.
Pronunciando sul reclamo proposto da entrambe le parti, la Corte di appello di Ancona, con il provvedimento impugnato, in parziale modifica della decisione del tribunale, ha ridotto l'assegno dovuto dal F. a Euro 300,00 mensili e ha attribuito alla L. la somma di Euro 12.976,00 a titolo di quota del TFR maturato dall'ex marito.
Ha osservato la corte di merito che il trattamento pensionistico maturato dal F. (peraltro in assenza di altre entrate) era di entità tale da non discostarsi in misura cospicua dall'ammontare delle retribuzioni percette in costanza di servizio, pur sussistendo un differenziale che giustificava una sia pur moderata riduzione dell'assegno divorzile già concesso alla ex moglie.
Quanto al prospettato, stabile rapporto della ex moglie (anche dal punto di vista della condivisione di risorse) con altro uomo, la corte di merito ha evidenziato che tale circostanza non era stata fatta valere con specifico motivo di reclamo.
In ordine alla domanda proposta dalla L., la corte di appello ha ritenuto che la stessa fosse volta ad ottenere la condanna dell'ex coniuge al pagamento della quota dovuta, di cui aveva chiesto l'accertamento, non potendo essere in possesso dei necessari elementi di calcolo. Il quantum, infine, andava determinato commisurandolo alla "durata effettiva della convivenza matrimoniale", venendo meno con questa la comunione di interessi legata alla condivisione di vita familiare. Contro il provvedimento della Corte di appello L. M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo f illustrato con memoria depositata nei termini di cui all'art. 378 c.p.c..
Resiste con controricorso il F., il quale ha proposto, altresì, ricorso incidentale affidato a un solo motivo.
La ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
2.- Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente principale denuncia violazione di norme di diritto e formula il seguente quesito ex art. 366 bis c.p.c.: "se la L. n. 898 del 1970, art. 12 bis, introdotto con la L. n. 74 del 1987, art. 16, commisuri il diritto dell'ex coniuge al quaranta per cento dell'indennità di fine rapporto alla durata del matrimonio da quella dell'effettiva convivenza".
Deduce di avere domandato che il F. fosse condannato a pagare (oltre la somma poi attribuita dalla Corte di Appello di Ancona) "l'ulteriore quota del 40% sul TFR maturato dal F. dal 20.1.1994 al 18.2.1998" e quindi la somma che sarebbe stata determinata a seguito della richiesta di "informazioni alla Indesit Company SpA e/o mediante C.T.U.".
3.- Con l'unico motivo del ricorso incidentale il controricorrente denuncia violazione di norme di diritto e formula i seguenti quesiti ex art. 366 bis c.p.c.: "a) se la convivenza more uxorio caratterizzata dalla nascita di un figlio costituisce il sorgere di una famiglia di fatto stabile la quale determina il venir meno del diritto a percepire l'assegno di mantenimento; b) se il venir meno del diritto all'assegno di mantenimento fa venir meno anche il diritto a percepire la quota TFR di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12 bis; c) se la domanda di accertamento del diritto ad una quota del TFR, formulata con la memoria di costituzione in 1^ grado in sede di giudizio ex art. 710 può trasformarsi in sede di reclamo in domanda di condanna alla quota di TFR senza violare il principio di immodificabilità della domanda".
4.- I ricorsi, proposti contro il medesimo provvedimento, vanno riuniti.
4.1.- Quanto al ricorso principale, osserva la Corte che l'unica censura formulata è fondata alla luce della giurisprudenza di legittimità (alla quale il Collegio intende dare continuità) secondo la quale ai fini della determinazione della quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12-bis (introdotto dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 16), all'ex coniuge, il legislatore si è ancorato ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad un elemento incerto e precario come la cessazione della convivenza, escludendo, pertanto, anche qualsiasi rilevanza della convivenza di fatto che abbia preceduto le nuove nozze del coniuge divorziato titolare del trattamento di fine rapporto (Sez. 1, n. 4867/2006; n. 8477 del 1997; Sez. 1, n. 10638/2007). Invero, la cessazione della convivenza non comporta immediatamente e automaticamente il totale venir meno della comunione materiale e spirituale di vita tra i coniugi (Corte Cost. 17 gennaio 1991, n. 23).
Il provvedimento impugnato, per contro, fa espresso riferimento alla durata della convivenza.
Esso, pertanto, deve essere cassato con rinvio alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
4.2.- Il ricorso incidentale, per contro, deve essere rigettato.
Invero, la censura sub a) è inammissibile perchè la corte di merito ha ritenuto non specifico il motivo di gravame relativo alla mancata valutazione della dedotta convivenza more uxorio e il quesito prescinde da una specifica impugnazione della relativa statuizione.
Il motivo, inoltre, difetta della necessaria autosufficienza.
La censura sub b) è infondata.
Poichè la "ratio" della norma di cui all'art. 12 bis L. div. è quella di correlare il diritto alla quota di indennità, percepita dal coniuge cui essa spetti, all'assegno divorzile, che in astratto sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, ancorchè di regola venga costituito e divenga esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza che lo liquidi, ne deriva che, indipendentemente dalla decorrenza dell'assegno di divorzio, ove l'indennità sia percepita dall'avente diritto dopo la domanda di divorzio, al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell'assegno è riconnessa l'attribuzione del diritto alla quota di T.F.R. (Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 06/06/2011).
Ma se presupposto del diritto alla quota di TFR è il riconoscimento giudiziale del diritto all'assegno divorzile, è anche vero che il venire meno del diritto all'assegno per circostanze sopravvenute non esclude il diritto alla quota che sia maturato allorquando sussisteva la titolarità dell'assegno, posto che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (Sez. 1, Sentenza n. 11913 del 22/05/2009).
La censura sub e) è infondata perchè la corte di merito, con accertamento sorretto da congrua e logica motivazione, ha interpretato la domanda proposta dalla ricorrente correttamente evidenziando che la richiesta di attribuzione della quota di TFR (previo accertamento del relativo ammontare) costituisse idonea formulazione di una domanda di condanna al pagamento della relativa somma e la predetta motivazione non è attinta da specifica censura.
5.- Il giudice del rinvio dovrà fare applicazione del principio per il quale (cfr. Sez. 1, n. 15299/2007): "In materia di determinazione della quota di indennità di buonuscita, cui ha diritto il coniuge, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se non passato a nuove nozze, la base su cui calcolare la percentuale della L. n. 898 del 1970, ex art. 12 "bis", comma 1, è costituita dall'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Ne deriva, in base al coordinamento tra il primo ed il secondo comma dell'articolo citato, che l'indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40 per cento (percentuale prevista dal comma 2), dell'indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincise con il rapporto matrimoniale; risultato che si ottiene dividendo l'indennità percepita per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto matrimoniale e calcolando il 40 per cento su tale importo".

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2012


 

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