Civile Ord. Sez. 6 Num. 410 Anno 2020
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA
Data pubblicazione: 13/01/2020

ORDINANZA
sul ricorso 23748-2018 proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, EMANUELA CAPANNOLO;
- ricorrente -
contro
R. F.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 7220/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata 11 31/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli , con sentenza n. 7220/2017, per quel che in questa sede rileva, aveva condannato l'Inps a pagare a R. F. i ratei relativi alla indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.1.2017 .
La Corte territoriale aveva preliminarmente rilevato che la assenza di certificazione medica allegata alla domanda amministrativa con specifica attestazione della sussistenza delle condizioni sanitarie utili per la indennità in questione, non poteva essere motivo di inidoneità della domanda stessa e di conseguente infondatezza della domanda giudiziale. La Corte aveva quindi provveduto ad espletare l'accertamento medico legale che aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni medico legali utili all'indennità di accompagnamento.

Avverso detta decisione l'Inps aveva proposto ricorso affidato a due motivi .
Il R. rimaneva intimato.
Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

Motivazione

1) Con il primo motivo è dedotta la nullità della sentenza ( art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.)
2) Con il secondo motivo l'Inps denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 I.n.533/1973, 2697 c.c., 1 e 2 DM 19 novembre 1990, in relazione alla legge n. 18/1980 , dell'art. 1 DPR n. 698/1994 , dell'art 20, comma 3, DL n.78/2009 ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.).
L'Istituto rileva che la sentenza impugnata ha erroneamente riconosciuto il beneficio dell'indennità di accompagnamento in mancanza di idonea
certificazione allegata alla domanda amministrativa.
Deve premettersi che lo stesso Istituto ricorrente da' atto della presenza nel caso di specie di domanda amministrativa e certificazione medica e che dunque le censure riguardano l'adeguatezza di siffatti documenti rispetto alla prestazione domandata( indennità di accompagnamento). L'assistito aveva in origine presentato domanda amministrativa utilizzando i moduli predisposti dall'Inps. Secondo l'Istituto la situazione era caratterizzata dal
fatto che il medico non aveva "spuntato" nel certificato, allegato alla domanda, la casella riguardante la condizione che l'assistito non fosse in grado di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita; ciò rendeva improcedibile il ricorso non essendo stata individuata la prestazione richiesta.


Questa Corte, recentemente ( Cass.-n. 14412/2019) ha affrontato fattispecie analoga alla presente rilevando che "In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost."
Rispetto a tale orientamento, assolutamente coerente con la fattispecie in esame, le argomentazioni attualmente utilizzate dall'Inps non riescono a
scalfire la decisione già in precedenza assunta . La sentenza infatti rileva che " il disposto del DL . 01/07/2009, n. 78, conv. con modif. dalla legge n.
102 del 2009, che ha modificato il sistema precedente di cui al d.p.r. 21 settembre 1994, n. 698, emanato in attuazione della L. n. 537 del 1993,
disciplinante il procedimento per l'accertamento sanitario dell'invalidità, stabilisce all'art. 20 ,comma 3, che "a decorrere dal gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali". La norma, dunque , nel richiedere che sia allegata la certificazione medica con indicazioni delle infermità , nulla aggiunge con riferimento all'indennità di accompagnamento, ma il modello predisposto dall'Inps reca la dicitura persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" , oppure " persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita", prevedendo che sia barrata l'ipotesi ritenuta sussistente ma ,la spuntatura di una di dette ipotesi, non sembra affatto costituire requisito imprescindibile della domanda amministrativa in base alla norma suddetta".
Il ragionamento seguito da questa Corte evidenzia la discrasia esistente tra disposizione legislativa dispositiva di una generale necessità di attestazione
della infermità invalidanti nella domanda amministrativa proposta e la specifica richiesta dell'Inps di "barrare", nel modulo predisposto, l'indennità di accompagnamento ovvero le condizioni che ne impongano il riconoscimento. La estraneità di siffatta ultima circostanza al dettato normativo deve far quindi escludere che " l'istituto previdenziale (possa) introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost." ( Cass.n. 14412/2019).

Da ultimo questa Corte ha ulteriormente precisato che "non costituisce requisito ostativo all'esercizio dell'azione per il riconoscimento del beneficio
dell'indennità di accompagnamento ( ..neppure) la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all'assistito dal medico curante, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost."
( Cass. 24896/2019) Per le esposte ragioni il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Nulla per le spese .
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 24 settembre 2019.
Pubblicata in data 13 gennaio 2020


 

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