REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Paternò, avv. Salvatore Corsello, della 1^ sezione civile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al no 95/2019 R G. promossa
DA
A. A., elettivamente dom.to Catania in via C. Patané Romeo 28, presso lo studio dell'avv. Gennaro Esposito che lo
rappresenta e difende per procura in atti
CONTRO
Prefettura di Catania in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dal V. Prefetto A. dott. L. Pergolizzi per procura in atti

Oggetto:opposizione ad ordinanza ingiunzione

All'udienza del 7/6/2019 i procuratori delle parti concludevano come da apposito verbale.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 23/2/2019 A. A. proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. M IT PR CTUTG 0012500 20190128 del 28/1/2019 notificata 4/2/2019, con la quale la Prefettura di Catania gli ingiungeva il pagamento della somma di € 1.032,00 oltre spese notifica, per violazione della L.386/1990 e successive modifiche, per aver emesso assegno bancario senza autorizzazione del trattario.
Deduceva vari motivi, in accoglimento dei quali chiedeva la declaratoria di illegittimità dell'atto opposto.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio si costituiva la Prefettura di Catania ma tardivamente chiedendo il rigetto del ricorso.

Motivazione

La presente opposizione è fondata e merita pertanto, accoglimento.
La tardiva costituzione della Prefettura fa si che la documentazione prodotta non può essere considerata dal punto di vista probatorio, cosi come previsto dalla Suprema Corte (vedi tra l'altro Cass. Civ. sez. II, 9545/2018 del 14/4/2018).
L'eccezione della mancata notifica del verbale, come atto presupposto dell'ordinanza ingiunzione impugnata quindi, sulla base di quanto sopra detto, può trovare accoglimento.
L'ordinanza ingiunzione, da intendersi come primo atto notificato al ricorrente, non è stata preceduta dall'atto prodromico ed emessa quindi, oltre il termine previsto per legge.
Per l'effetto di quanto sopra va annullata l'ordinanza ingiunzione impugnata col presente ricorso poiché illegittima.
Vista la peculiarità della questione ricorrono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
La presente sentenza è esecutiva per legge.

PQM

Il Giudice di Pace, uditi i procuratori della parti, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato; spese compensate.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
Paternò 7/06/2019
Depositata in cancelleria in data 29 luglio 2019.


 

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