REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO
SEZIONE 17
riunita con l'intervento dei Signori:
BERETTA GIUSEPPE Presidente
DEL RE CLAUDIA Re latore
CHIAMETTI GUIDO Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
-sul ricorso n. 6543/2016
depositato 24/11/2016
avverso AVVISO DI INTIMAZIONE no 06820169023007020000 IRES-ALTRO 2008
proposto dal ricorrente:
***

Svolgimento del processo

Il ricorrente contesta l'intimazione di pagamento in oggetto per l'importo di 228.912,35.
Tale pretesa impositiva deriva da nove cartelle di pagamento asseritamente notificate alla società ma invece depositate presso la Casa Comunale . pertanto il notificatore ha posto in essere illegittimamente la procedura per irreperibilità assoluta del
destinatario. Il ricorrente asserisce e documenta che la sede legale della società è
sempre stata nel comune di Corbetta in Via Gaetano Donizzetti.

Pertanto l'agente notificatore avrebbe dovuto di notifica come
"assenza relativa". In altri termini l'articolo 145 c.p.c. prevede che la
notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza , ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede . la notificazione può essere anche eseguita , a norma degli articoli 138,139,141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora all'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza , domicilio e dimora abituale.

Di conseguenza , pur nella non creduta ipotesi che non fosse individuabile la sede legale della società , l'agente notificatore avrebbe dovuto tentare la notifica al soggetto persona fisica legale rappresentante della società.

Il ricorrente eccepisce che l'agente della riscossione ha comunicato con modalità illegittima l'intimazione di pagamento , oggetto di impugnazione, mediante invio di posta elettronica certificata . Sebbene nella fattispecie che ci occupa la notifica via pec non è stata regolare in quanto Equitalia doveva , ex articolo 26 del d.p.r. n.
602/73 doveva inviare un documento informatico (quindi con apposizione di firma digitale e non un semplice formato con estensione PDF) oppure al più una copia informatica con necessaria attestazione di conformità. L'atto allegato all'email inviata è un semplice formato PDF. Non vi è firma digitale e neppure un'attestazione di conformità(escludendo perciò la presenza di una copia informatica). La notifica di Equitalia non trovando assoluto riscontro nello specifico dettato normativa è inesistente.
Il ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese , diritti ed onorari.
Si costituisce Equitalia chiedendo la conferma del suo operato con vittoria di spese e competenze.

Motivazione

Il Collegio ritiene , preliminarmente, che il ricorso sia fondato e vada accolto.
Equitalia ha notificato l'intimazione in detta sede impugnato via PEC ma la tale notifica non è stata regolare .

Secondo le prime sentenze sul fatto che la notifica PEC sia valida, nulla o illegittima , sia il Tribunale di Lecce che quello di Napoli , rispettivamente con sentenze n.611 del 26/2/2016 e n. 1817 del 12/5/2016 si sono espresse con la nullità della notifica via PEC per i seguenti motivi:

1) Con la notifica via PEC non viene prodotto l'originale dell'intimazione di pagamento ma solo una copia elettronica senza valore perché privo di attestato di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale

2) Non è possibile provare l'effettiva consegna della email al destinatario in quanto è verificabile solo la disponibilità del documento nella casella telematica del contribuente;

3) Non può essere provata né la data di ricezione dell'avvenuta messa a conoscenza giuridica del documento.

Di conseguenza affinchè la notifica PEC effettuata da Equitalia sia valida occorre che l'intimazione di pagamento sia prodotta da un documento informativo allegato alla PEC sottoscritto digitalmente e cioè avere un'estensione del file in p7m.

Perciò per il solo fatto che il contribuente abbia ricevuto un atto allegato all'email in formato PDF senza firma digitale e neppure un'attestazione di conformità si desume che la notifica effettuata da Equitalia sia chiaramente inesistente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso annulla gli atti impugnati e condanna parte soccombente alla refusione delle spese processuali liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.


 

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