REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO SEZ. STACCATA DI CATANIA SEZ. 17
______
ha emesso la seguente
SENTENZA
- d'appello per revoca iscritto nel R.G.A. con n.___
depositato il 20.09.2011
- avverso la sentenza n.187/17/10 proposta dall'ufficio: Ag. Entrate dir. Prov. Uff. Controlli Catania
controparte: _____

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate di Catania in data 2.11.2004 aveva notificato al contribuente _____ avviso di recupero credito d'imposta n. _____ relativo agli anni d'imposta 2001-2002, con il quale aveva comunicato la decadenza delle agevolazioni di cui all'art. 8 della legge n.388/2000, per tardivo invio della comunicazione del ____.
Il contribuente aveva proposto ricorso avverso il detto atto impositivo e la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, apprezzando i motivi di ricorso e rilevando che il contribuente era in possesso di tutti i requistiti soggettivi ed oggettivi per beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge, con la sentenza n.317/3/05 del 26.05-14.07.2005 aveva accolto il ricorso ed aveva compensato le spese del giudizio.
Avverso detta sentenza, l'Ufficio, con atto spedito a mezzo raccomandata consegnata nel domicilio eletto dal contribuente presso il difensore dott. ___ in data 4.11.2006, ha proposto appello provvedendo a depositare il 31.10.2006 copia presso la Segreteria della Commissione Provinciale che emise la sentenza impugnata.
L'Ufficio deduceva motivi a sostegno della validità del provvedimento di recupero e chiedeva la riforma della sentenza di primo grado e la condanna del contribuente alle spese del giudizio.
Il contribuente si costituiva in giudizio ed eccepiva, in via preliminare, la inammissibilità dell'appello dell'Ufficio in quanto tardivamente notificato oltre il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. che scadeva il 14.10.2006 e anche per mancato deposito di copia presso la segreteria della Commissione Provinciale.
Inoltre deduceva il difetto di legittimazione processuale e la errata interpretazione dell'art. 62 comma 1, della legge n.289/2002; e riproponeva i motivi di illegittimità dell'atto impositivo.
Chiedeva la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto dell'appello dell'Ufficio con conferma della sentenza di primo grado e con vittoria di spese.
La causa veniva fissata per l'udienza del 12.11.2009 e, in tale udienza, l'Ufficio cheideva breve differimento per fornire le prove in ordine alla data di spedizione della raccomandata di spedizione dell'appello.
Il difensore del contribuente si opponeva.
La Commissione Tributaria Regionale poneva il procedimento in riserva e in data 10.12.2009 emetteva l'ordinanza n.71/17/09 con cui ordinava all'Ufficio la esibizione del documento attestante la data di presentazione del plico all'Ufficio postale e dell'avviso di ricevimento; ordinava al contribuente la esibizione della busta che conteneva l'atto di appello dell'Ufficio; e rinviava all'udienza del 25.02.2010.
Alla udienza del 25.02.2010 il rappresentante dell'Ufficio ha prodotto copia della distinta delle raccomandate presentate alla posta il 9.10.2006. La Commissione, rilevata l'assenza del difensore del contribuente e la mancanza di documentazione inerente la notifica dell'ordinanza del 10.12.2009, rinviava al 27.5.2010 dando mandato alla segreteria di comunicare l'ordinanza del 10.12.2009.
Il contribuente in data 26.03.2010 depositava nella Segreteria di questa Commissione:
- copia dell'atto di appello dell'Ufficio;
- copia della comunicazione del dott._____ effettuata a mezzo raccomandata 20.09.2005, di trasferimento dello studio in ______ a via ____
- attestazione 1.8.2005 servizio telematico di avvenuta variazione, con riferimento dati domicilio fiscale, della partita IVA.
All'udienza del 27.05.2010 la Commissione Tributaria Regionale di Palermo - sez. Staccata di Catania tratteneva il procedimento in decisione e con la sentenza n. 187/17/10 del 27/05/2010 dichiarava inammissibile l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza 26.5-14.07-2005 n. 317/3/05 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania e compensava le spese.
A tale decisione il Giudice di secondo grado era addivenuto perchè il plico contenente l'appello e presentato all'Ufficio il 9.10.2006 non fu consegnato presso lo studio del difensore domiciliatario, dottore commercialista iscritto all'albo. Né l'Ufficio provvide, entro il termine del 14.10.2006, a presentare all'Ufficio postale altro plico con l'indirizzo esatto che, oltretutto, era stato tempestivamente comunicato all'Ufficio.
La Commissione riteneva la notifica tardiva con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'appello.
Le conclusioni della Commissione Tributaria Regionale risultano supportate da una lunga ed articolata motivazione con la quale il Giudice di appello procede all'attento ed approfondito esame delle risultanze di fatto e degli aspetti normativi relativi alla specifica circostanza della notificazione dellappello dell'ufficio al contribuente, con particolare attenzione circa il luogo della avvenuta notifica e la data della notifica stessa.
Avverso la decisione n.187/17/10 del 27.05.2010, depositata il 24.06.2010, pronunciata dall'indicato Giudice di appello, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Catania propone ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 64, comma 1, D. Lgs. n. 546/1992, eccependo violazione dell'art. 395, punto 4) del c.p.c., ed insistendo sulla questione della validità, legittimità e tempestività della notifica dell'atto di appello avverso la sentenza della C.T.P. n. 317/03/2005 del 26.05-14.07-2005.
Il ricorrente sostiene che la Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la decisione n.317/03/2005 della C.T.P. in base all'erronea supposizione di un fatto, quale la tardiva rinotificazione dell'atto di appello in via ______ la cui verità è positivamente stabilita.
In particolare evidenzia che l'Ufficio non poteva procedere alla nuova notifica in quanto il plico non notificato all'indirizzo di ____ è stato restituito dall'Ufficio Postale quando il termine del 14/10/2006 era già scaduto.
L'Ufficio poteva inviare lo stesso plico, ma con un altro nuovo numero di raccomandata; cosi non è avvenuto in quanto il plico in possesso del domiciliatario è quello notificato in origine.
Sostiene il ricorrente che il Giudice, con riferimento al numero della raccomandata del plico depositato in copia alla commissione da parte del ____ in esecuzione dell'ordinanza n.71/17/09, potrà rilevare come detto numero è lo stesso di quello trascritto nella copia della distinta delle raccomandate presentata alla posta in data 09/10/2006, ed in conseguenza appare di tutta evidenza come la notifica dell'appello, effettuata dall'Ufficio nei termini di scadenza sia valida, a nulla rilevando la data di ricezione della stessa da parte del ____.
Chiedeva, il ricorrente in revocazione, di accogliere il ricorso e, per gli effetti, revocare la sentenza impugnata.
Il contribuente si costituiva in giudizio e presentava controdeduzioni al ricorso per revocazione ordinaria prodotto dall'Ufficio.
Specificamente, il contribuente eccepiva la inammissibilità per inesistenza dell'errore revocatorio, la inammissibilità per insussistenza di una delle condizioni richieste dalla legge (che il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare), la inammissibilità per difetto di autosufficienza.
Chiedeva di dichiarare la inammissibilità del ricorso per revocazione proposto dall'Ufficio, per tutte le ragioni adeguatamente esposte e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 187/17/10 emessa dalla Sez. XVII della C.T.R. di Catania.
Alla pubblica udienza del giorno 4 ottobre 2012 sono comparsi il difensore del contribuente ed il rappresentante dell'Ufficio, i quali insistono nelle rispettive tesi e richieste.

Motivazione

Osserva questo Collegio che, prima di esaminare il merito della questione sottoposta, deve essere esaminata la stessa ammissibilità del ricorso per revocazione proposto dall'Agenzia delle Entrate di Catania, ovvero deve essere accertata la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per la proposizione del ricorso per revocazione.
L'Agenzia delle Entrate di Catania ha proposto ricorso per revocazione avverso la più volte citata sentenza n.187/17/10 del 27.05.2010, sostenendo, come visto, che la Commissione Tributaria ha dichiarato la inammissibilità dell'appello dell'Ufficio "in base all'erronea supposizione di un fatto, quale la tardiva rinotificazione dell'atto di appello in _____ la cui verità è positivamente stabilita" e sostenendo che "l'Ufficio non poteva procedere alla nuova notifica in quanto il plico non notificato all'indirizzo di ______ è stato restituito dall'Ufficio Postale quando il termine del 14/10/2006 era già scaduto."
Inoltre affermava che "L'Ufficio poteva inviare lo stesso plico, ma con un altro nuovo numero di raccomandata; così non è avvenuto in quanto il plico in possesso del domiciliatario è quello notificato in origine.”
Quindi il ricorso per revocazione proposto dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 64, comma 1, D. Lgs. n. 546/1992, qualificato espressamente quale "ricorso per revocazione", deve ricondursi alla previsione di cui all'art. 395, n. 4) del c.p.c., avendo, il ricorrente in revocazione, fatto riferimento all'errore relativo alla percezione dei fatti dedotti in giudizio nonchè all'errata interpretazione dei documenti prodotti in atti.
Il contribuente, per parte sua, ha eccepito la inammissibilità del ricorso per revocazione sostenendo: la inesistenza dell'errore-revocatorio, la insussistenza di una delle condizioni richieste dalla legge (che il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare), il difetto di autosufficienza.
Rileva questa Commissione che il Giudice che ha pronunziato la decisione di appello, della quale è stata chiesta la revocazione, ha dichiarato la inammissibilità dell'appello dopo avere preso in considerazione la documentazione prodotta ed avere evidenziato i molteplici aspetti del tentativo di notifica dello stesso atto di appello.
Infatti il Giudice di secondo grado ha svolto, in relazione al detto tentativo di notifica approfondite considerazioni, tra le quali assumono particolare rilievo quelle in cui la C.T.R. osserva che "in assenza di attestazioni dell'Ufficio Postale, è possibile presumere che il plico raccomandato, non trasmesso a seguito di una nuova richiesta dell'Ufficio, ma con l'indirizzo corretto indicato in sostituzione di quello errato e sbarrato, abbia seguito un nuovo percorso per essere consegnato poi in data 4.11.2006. Ma, risultando documentalmente che il plico presentato alla posta il 9 ottobre 2006 (e quindi vicino al termine di scadenza annuale) non venne consegnato il 10.10.2006 all'indirizzo di ______, questa Commissione ritiene che il termine annuale non sia stato salvato dalla presentazione all'ufficio postale anche se l'indirizzo di ______ era quello indicato negli atti processuali. Ciò perchè l'atto andava indirizzato allo studio effettivo del dott. ______ risultante dall'albo professionale e comunicato formalmente agli uffici fiscali”.
La stessa C.T.R. ha richiamato, a conforto delle proprie osservazioni e conclusioni, decisioni della Corte di Cassazione sul punto della efficacia e legittimità della notifica, in circostanze analoghe a quelle esaminate nella presente controversia.
Quindi, la questione della prova della corretta ed efficace notifica dell'appello ha certamente costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata in revocazione ha già pronunciato; e ciò, già, costituisce ostacolo alla ammissibilità del ricorso per revocazione, secondo quanto previsto dall'art. 395, n. 4) del c.p.c.
Inoltre, la inammissibilità del ricorso per revocazione presentato dall'Agenzia delle Entrate di Catania scaturisce anche dalla effettiva insussistenza del presupposto errore di fatto, in quanto questa Commissione individua, nella fattispecie in esame, una specifica valutazione giuridica della questione inerente la validità e la efficacia della prova fornita dall'Ufficio stesso circa la notifica dell'appello.
Infatti il Giudice di appello, come sopra evidenziato, ha affermato che "questa Commissione ritiene che il termine annuale non sia stato salvato dalla presentazione all'Ufficio postale anche se l'indirizzo di ____ era quello indicato negli atti processuali. Ciò perchè l'atto andava indirizzato allo studio effettivo del ______ risultante dall'albo professionale e comunicato formalmente agli uffici fiscali."
In altre parole, il Giudice di appello ha attentamente esaminato la documentazione prodotta ed ha ritenuto di dover dichiarare inammissibile l'appello dell'Ufficio ”perchè il plico contenente l'appello e presentato all'Ufficio il 9.10.2006 non fu consegnato presso lo studio del difensore domiciliatario, dottore commercialista iscritto all'albo. Nè l'Ufficio provvide, entro il termine del 14.10.2006, a presentare all'Ufficio postale altro plico con l'indirizzo esatto che, oltretutto, era stato tempestivamente comunicato all'Ufficio."
Quindi vi è stata una valutazione, la quale ha condotto il Giudice alla dichiarazione di inammissibilità perchè non era in atti la prova della valida, tempestiva ed efficace notifica dell'atto di appello al contribuente, nel rispetto della normativa e in aderenza alla giurisprudenza richiamata.
Il Giudice non ha quindi errato su un fatto, quale la tardiva rinotificazione dell'atto di appello, ma ha ritenuto che non si è concretizzata la validità, tempestività ed efficacia della notifica dell'appello "perchè il plico contenente l'appello e presentato all'Ufficio il 9.10.2006 non fu consegnato presso lo studio del difensore domiciliatario, dottore commercialista iscritto all'albo. Nè l'Ufficio provvide, entro il termine del 14.10.2006, a presentare all'Ufficio postale altro plico con l'indirizzo esatto che, oltretutto, era stato tempestivamente comunicato all'Ufficio."
Ovviamente tale valutazione può essere giuridicamente condivisa o meno e può essere contestata nei modi e termini di legge, ma si tratta, appunto, di valutazione e non di errore di fatto.
Allorchè l'Agenzia delle Entrate avesse voluto correttamente contestare le valutazioni e le conclusioni in diritto contenute nella sentenza impugnata in revocazione, avrebbe dovuto proporre non già ricorso per revocazione per errore di fatto bensì ricorso per Cassazione, con riguardo agli aspetti di legittimità delle valutazioni e delle conclusioni espresse nella detta sentenza.

Le superiori osservazioni di questo Collegio risultano confortate dalla autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha avuto modo di affermare che l'"errore revocatorio" "non è ravvisabile nel caso di errore che costituisce frutto dell'apprezzamento, implicito ed esplicito, delle risultanze processuali. L'errore deve concretarsi nella falsa percezione di un fatto incontrovertibile e non nell'omessa od errata valutazione di un atto processuale" (v. Corte Cassazione, massima a sentenza n. 6511 del 25/03/2005).
Rilevato ed esaminato quanto sopra, sulla base delle valutazioni ed osservazioni espresse e dopo attento ed approfondito esame degli atti, questa Commissione, anche alla luce della normativa e della autorevole giurisprudenza richiamata, ritiene che, risultando insussistente il motivo di revocazione di cui all'art. 395, n. 4) del c.p.c., il ricorso per revocazione ordinaria, per errore di fatto, presentato dall'Agenzia delle Entrate di Catania avverso la sentenza n. 187/17/10 del 27.05.2010 della Commissione Tributaria Regionale di Palermo - Sez. staccata di Catania debba essere dichiarato inammissibile.
Sussistono giusti motivi, stante la peculiarità e la complessità della questione esaminata, per l'integrale compensazione delle spese di giudizio

PQM

la Commissione dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ordinaria proposto dall'Agenzia delle Entrate di Catania avverso la sentenza n. 187/17/10 del 27.05.2010 della Commissione Tributaria Regionale di Palermo - Sez. staccata di Catania.
Compensa le spese.
Così deciso in Catania il giorno 4 ottobre 2012.
Depositato in cancelleria il 14.2.2013


 

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