REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ENNA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice Eleonora N. V. Guarnera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 225/2016 R.G.,
promossa da
S. T. M.;
- Opponente
contro
T. L. M. R.
- Opposta
All’udienza del 6.06.2018, precisate le conclusioni come da verbale in atti, venivano concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, alla cui scadenza la causa veniva posta in decisione.

Svolgimento del processo

T. M. S. ha proposto opposizione avverso l’ordinanza del 17.09.2015, con la quale il Giudice dell’Esecuzione, nel procedimento esecutivo promosso da L. M. R. T. in danno di esso debitore e dei terzi pignorati B. C. I. e U. S.p.A., disposto lo svincolo del 50% del saldo del conto corrente pignorato presso B. C. I ., aveva fissato per il prosieguo della procedura, rinviando all’udienza del 30.09.2015.
A sostegno dell’opposizione, lo S. ha eccepito l’inefficacia del pignoramento, deducendo che la creditrice pignorante aveva provveduto al deposito della nota di iscrizione a ruolo solo il 12.06.2015, ossia in data successiva all’udienza di comparizione del 03.06.2015 fissata nell’atto di pignoramento notificatogli; ha inoltre eccepito la carenza di legittimazione della creditrice in relazione all’obbligo di mantenimento delle figlie maggiorenni azionato dall’odierna opposta in forza della sentenza di divorzio n. 112/2009, resa tra le parti dal Tribunale di Enna.

Si è costituita la creditrice opposta, la quale ha chiesto il rigetto della proposta opposizione, contestandone la fondatezza.

Motivazione

Ciò premesso, l’opposizione, così come prospettata, è infondata e, come tale, va rigettata.
Preliminarmente, va rilevata tempestività dell’opposizione, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi in relazione al motivo con cui l’opponente contesta l’inefficacia del pignoramento.
L’opposizione in esame deve ritenersi ammissibile, essendo stata proposta il 29.09.2015, ossia entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione, effettuata il 17.09.2015 a cura della creditrice procedente, dell’ordinanza del G.E. del 06/08.07.2015 e dei due precedenti verbali di causa.

Tanto premesso, i motivi addotti a sostegno dell’opposizione sono destituiti di fondamento.
Ed invero, va innanzitutto disattesa l’eccezione con cui l’opponente lamenta la tardività dell’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, dovendosi condividere, sul punto, le osservazioni svolte dalla difesa di parte opposta (cfr pagg. 3-7- della comparsa costitutiva e pagg. 5-10 della memoria di replica).
Dispone espressamente il 4° comma dell’art. 543, c.p.c, nel testo applicabile ratione temporis (a seguito delle modifiche apportate con il D.L. 12.09.2014, n. 132., conv. con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162) che "Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore".

Dunque, il creditore procedente deve procedere all'iscrizione a ruolo nel termine di 30 giorni decorrente, stante il chiaro tenore della norma, dalla consegna al creditore procedente dell’originale del pignoramento, e ciò, evidentemente, per consentire al creditore procedente di valutare le dichiarazioni del terzo e, quindi, se procedere nell'iniziativa esecutiva.
Nel caso di specie la consegna in questione è avvenuta il 19.05.2015, sicché il deposito della nota di iscrizione a ruolo, effettuato il 12.06.2015, risulta senz'altro tempestivo, a nulla rilevando, in contrario, che lo stesso sia stato eseguito dopo la data dell’udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento.

Anche il motivo di opposizione concernente l’eccepita carenza di legittimazione della creditrice, odierna opposta, è destituito di fondamento.
Al riguardo, deve ulteriormente condividersi l’assunto di parte opposta, secondo cui sussiste in capo al genitore convivente con il figlio maggiorenne non ancora economicamente indipendente la legittimazione concorrente in ordine al contributo al mantenimento dovuto dall'altro genitore.
Al riguardo, giova innanzitutto premettere che la norma di riferimento in materia di mantenimento della prole maggiorenne non autosufficiente era costituita dall'art. 155 quinquies c.c., oggi sostituito dall’art. 337 septies c.c., che ne ha interamente riprodotto il contenuto. In base alla predetta detta disposizione "Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto".

Nel sistema normativo previgente alla novella di cui alla l. 54/2006 (che aveva introdotto l’art. 155 quinques c.c.), in assenza di una norma ad hoc in materia di mantenimento dei figli maggiorenni, sia la dottrina sia la giurisprudenza maggioritarie ritenevano che l’obbligo di contribuire al mantenimento della prole continuasse a gravare sui genitori fino a che il figlio non potesse ritenersi economicamente autosufficiente.
Non vi era, tuttavia, un orientamento univoco in ordine alla legittimazione attiva a richiedere il riconoscimento del diritto di credito al contributo in parola.
Naturalmente, l’impostazione accolta in ordine alla individuazione del soggetto creditore determinava immediate conseguenze avuto riguardo alla legittimazione a ricevere la prestazione e ad agire in executivis.
Sul punto, a fronte di un minoritario orientamento dottrinale e giurisprudenziale che riteneva legittimato, tanto a ricevere il contributo quanto ad agire per le modifiche dello stesso, nonché ad agire in ipotesi di inadempimento, soltanto il figlio maggiorenne, si contrapponeva il prevalente indirizzo teso a riconoscere che il figlio convivente non divenisse legittimato, se non quando decidesse di attivarsi in prima persona, ad esempio per ottenere una modifica quantitativa del contributo.
Viceversa, laddove il figlio, pur essendo divenuto maggiorenne, fosse rimasto inerte, si reputava che accettasse l’operato del genitore, il quale continuava, così, ad essere legittimato, iure proprio, a ricevere il contributo nell'interesse del figlio convivente, a domandarne la modifica e ad agire in ipotesi di inadempimento (Cass. civ. 9067 del 21.6.2002; Cass. civ. n. 1353 del 18.2.1999).
Con l’entrata in vigore dell’art. 155 quinquies c.c. si intervenne, per la prima volta, sulla materia della contribuzione in favore dei figli maggiorenni non autosufficienti.
Anche a seguito della novella legislativa, la giurisprudenza ha confermato l’orientamento che riconosce anche la legittimazione a rivendicare ed a ricevere l’assegno, iure proprio in capo al genitore, ritenuto titolare di una legittimazione "concorrente" (cfr in tal senso, la giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. 19607 del 26.9.2011; Cass. civ. n. 21437 del 12.10.2007; Cass. Civ., Sez. I, 10.01.2014, n. 359, Cass. Civ., Sez. I, 08.09.2014, n. 18869, nonché quella di merito, Tribunale Modena 27.1.2011 secondo cui "L'art. 155 quinquies configura un'obbligazione alternativa in base alla quale - sussistendo il presupposto necessario della convivenza - il genitore può continuare a percepire l'assegno di contributo al mantenimento del figlio; questa legittimazione concorrente del genitore viene meno nel momento in cui cessi l'inerzia del figlio, che provveda a richiedere direttamente il pagamento dell'assegno"; ed ancora, Tribunale Genova, 6.2.2007; Tribunale Messina, 26.4.2006; Tribunale Catania, 14.4.2006).
A nulla vale poi obiettare che in base all'accordo congiunto delle parti, recepito nella sentenza di divorzio in atti, l’obbligo di mantenimento in parola sarebbe stato assunto dai genitori direttamente nei confronti delle figlie; ed invero, anche se così fosse, non potrebbe dirsi venuto meno il diritto iure proprio della madre a ricevere un assegno a titolo di contribuzione al mantenimento della due figlie conviventi e, ciò, in quanto in quanto l’art. 155 quinquies c.c. e, oggi, l’art. 337 septies c.c., nello stabilire che l’assegno, salva diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto, si è riferito solo alle modalità attuative della corresponsione.
Alla luce della condivisibile giurisprudenza sopra richiamata, anche il secondo motivo di opposizione va quindi rigettato, avendo l’opposta posto in essere gli atti volti ad ottenere la corresponsione del quantum dovuto a titolo di mantenimento in favore delle figlie, in virtù della propria legittimazione “concorrente” con le stesse.
Tale convincimento, del resto, trova puntuale conferma nel fatto che, nel richiedere la revisione delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza n. 112/2009, lo stesso S. ha assunto di essere onerato dell’obbligo di contribuzione per il mantenimento delle figlie nei confronti della ex coniuge, per come si desume dalla lettura del decreto del Tribunale di Catania n. 9203/16 del 18.10.2016, prodotto in atti.

Le spese processuali, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa nonché dell’attività difensiva effettivamente espletata, in complessivi euro 4.000,00 per compensi professionali, così ripartiti: euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 1.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

PQM

Il giudice rigetta l’opposizione proposta da S. T. M. nel procedimento esecutivo n. 313/2015 R.G. Es. mob. promosso su istanza di DI T. L. M. R.
Condanna l’opponente al rimborso, in favore dell’opposta, delle spese del giudizio, come sopra liquidate in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Deciso in Enna, il 19 gennaio 2019.
Pubblicata il 24 gennaio 2019


 

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