REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO
QUINTA SEZIONE
riunita con l'intervento dei Signori:
BAGLIONI ROSARIO - Presidente
PISAPIA GIUSEPPE - Relatore
CRESPI ORNELLA - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4683/2017
depositato il 13/10/2017
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (...) REGISTRO 1998
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (...) REGISTRO 1996
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (...) REGISTRO 1998
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - SALERNO
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (...) REGISTRO 1996
contro:
COMUNE DI PELLEZZANO
PIAZZA MUNICIPIO 84080 PELLEZZANO
proposto dal ricorrente:
C.D.
VIA D. M. P. 12 84080 P. S.
difeso da:
BENVENUTO VINCENZO
VIALE MONTE BELLARA N 12 84133 SALERNO SA

Svolgimento del processo

Il Sig. C.D., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Benvenuto, con ricorso ex art. 17 bis D.Lgs. n. 546 del 1992, notificato sia all'Equitalia Servizi Riscossione s.p.a. che, all'Agenzia delle Entrate- Territorio di Salerno ed al Comune di Pellezzano, ha impugnato gli estratti di ruolo relativi alle seguenti cartelle di pagamento: _______________________; per un totale complessivo di Euro 2.216,88, eccependo la intervenuta prescrizione del credito dei tributi di cui ai ruoli formati sia dall'Agenzia delle entrate che, dall'Ente Comune di Pellezzano, per tributi locali.
Rileva altresì, la inapplicabilità dell'art.37 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 stante la non adesione della Regione Campania all'art. 13 ( definizione dei tributi locali).
In alternativa si eccepisce la nullità per decadenza dei termini di riscossione per violazione dell'art. 17 comma 1, lett. c.del D.P.R. n. 602 del 1973 ed ancora, per violazione dell'art. 6 comma 1 L. n. 212 del 2000 e per intempestività della notifica e violazione dell'art.25 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed art.26.
Ulteriori eccezioni di nullità riflettono la errata relata di notifica apposta in calce e non sul frontespizio e, la violazione e falsa applicazione dell'art.6 comma 5 della L. n. 212 del 2000, unitamente alla carenza del presupposto ( per mancata notifica dell'avviso di accertamento) ed alla mancanza della firma del responsabile del procedimento.
Conclude per l'accoglimento del ricorso, come da domanda, con vittoria di spese, con attribuzione al procuratore antistatario.

In data 8.11.2017 l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno, chiedeva la cessazione della materia del contendere in merito alla cartella di pagamento n._________, riconoscendo la intervenuta prescrizione in assenza di atti interruttivi, precisando di aver comunicato al ricorrente in data 3.10.2017 l'accoglimento del reclamo e l'annullamento della cartella, allegando i relativi atti.

L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Salerno-, nel costituirsi in giudizio, eccepisce preliminarmente la inammissibilità del ricorso, per violazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 ( trattandosi di atto interno all'Ufficio), rilevando che l'atto non è individuabile, in quanto non se ne riconoscono gli estremi, né la data di emissione da cui decorrono eventualmente i termini per l'impugnazione.
Quanto alle eccezioni sollevate dal ricorrente, le stesse riflettono l'Agente della riscossione che deve fornire prova in ordine alla tempestiva notifica; né può contro dedurre in merito a violazioni di cui all'art.25 del D.P.R. n. 602 del 1973, sui termini di decadenza, in quanto gli stessi dipendono dalla data di notifica della cartella di pagamento. Conclude per la inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

In data 1.2.2018 si è costituito in giudizio il Comune di Pellezzano precisando che la cartella di pagamento è atto successivo alle ingiunzioni di pagamento emesse dall'ente nei confronti del contribuente a seguito di ruoli per la fornitura di acqua. Conclude per il rigetto del ricorso.

Motivazione

La Commissione ritiene premettere che la questione sollevata da parte ricorrente riflette esclusivamente la competenza del Concessionario della Riscossione, in quanto attinente la fase della riscossione, limitata alle sole cartelle di pagamento n. ________, avendo il Concessionario della riscossione, riconosciuta la intervenuta prescrizione della cartella di pagamento n. ______
Pertanto, esaminati gli atti di causa, nel richiamare quanto di recente ha affermato la Corte di Cassazione, ritiene che l'estratto di ruolo costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato nella cartella di pagamento, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato e, quindi della verifica della giurisdizione del Giudice adito.
Invero, la copia della parte del ruolo relativa al contribuente, costituisce prova del credito, ai sensi dell'art.2718 c.c..

Quanto all'impugnabilità dell'estratto di ruolo, questa Commissione aveva espresso in passato, in fattispecie analoghe, la non ammissibilità del ricorso avverso tali atti, sul presupposto che essendo l'estratto di ruolo " atto interno dell'agente della riscossione, non rientrasse tra quelli tassativamente indicati dal 1 comma dell'art.19 del D.Lgs. n. 546 del 1992"; senonchè, intervenuta la sentenza n.19704/15 delle Sezioni Unite della cassazione, ha ritenuto cambiare il proprio orientamento, attese le motivazioni in essa addotte.
Invero, la sentenza della Cass. a SS.UU. n.19704/15, ha ritenuto ammissibile l'impugnazione del ruolo e/o delle cartelle che non siano state validamente notificati e dei quali il contribuente è venuto esclusivamente a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dal Concessionario della riscossione, dietro sua richiesta ( 25.09.2017).
Estratto di ruolo che, nel caso di specie, il contribuente ha interesse a contestare.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, l'ammissibilità di una tutela " anticipata" non comporta l'onere, bensì solo la facoltà dell'impugnazione, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare successivamente, in ipotesi dopo la notifica di un atto " tipico", la pretesa della quale il contribuente sia venuto a conoscenza (Cass. SS.UU n.3773/2014, nonché cass. n.17010/2012; cass. n.24916/20139), facoltà di impugnazione che deve essere esercitata nel rispetto del termine di 60gg, ex art.21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (Cass. 30 Maggio 2017 n.13584).
Nell'impugnare l'estratto di ruolo, il ricorrente ha interesse ad impugnare il contenuto del documento stesso, ossia gli atti che l'estratto di ruolo indica.
Atti questi univocamente impugnabili, per espressa previsione di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

In considerazione del contenuto del ricorso, ritiene questo Collegio chiarire la differenza terminologica e sostanziale tra i concetti di " ruolo" ed " estratto di ruolo".
Il primo, quale atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, anche quanto alla sua impugnabilità ed ai termini perentori per l'impugnazione, è un " provvedimento" proprio dell'ente impositore, quindi, un atto potestativo contenente una pretesa economica dell'ente.
L'estratto di ruolo invece, resta sempre un elaborato informativo contenente gli elementi della cartella e dell'atto impositivo, il quale è formato dal Concessionario.

Il ricorrente ha diretto il proprio ricorso nei confronti del Concessionario e degli Enti impositori.
Rilevata la regolare costituzione in giudizio, prima di entrare nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, questa Commissione si sofferma sulla natura del credito; invero, come richiamato nell'estratto/i di ruolo, trattasi di ruoli formati da: tributi erariali ad eccezione dei canoni acqua ( Comune di Pellezzano) e relativi interessi, di cui al codice 9000, di competenza del Giudice ordinario e, pertanto non attratti a questo Giudice Tributario.
La Commissione, rilevato che la materia oggetto del contendere è sottoposta alla sua giurisdizione ad esclusione del debito per canone acqua ed interessi e sanzioni ad esso collegati e, tenuto conto di quanto osservato da parte resistente; rilevata l'assenza di atti interruttivi ai fini della prescrizione del credito erariale, accoglie le doglianze del ricorrente. Precisa altresì che gli atti interruttivi sono indispensabili ai fini della valutazione sulla eccepita prescrizione che, comunque, investe questa Commissione in quanto, la Corte di Cassazione, con ord. n.10809 del 4.5.2017, in tema di " opposizione all'estratto di ruolo esattoriale e alla legittimità dell'eccezione di prescrizione ove l'Agente della Riscossione ha dato prova della regolare notifica della cartella, ha ritenuto ammissibile tale eccezione, in quanto il Giudice è comunque tenuto a sottoporre a vaglio l'eccezione di prescrizione".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso limitatamente ai crediti di natura tributaria. Condanna il Concessionario della Riscossione al pagamento delle spese ed onorari, in complessive Euro 300,00 oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Salerno, il 9 febbraio 2018.
Depositata in data 14.02.2018


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.