REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FROSINONE SEZIONE 5
riunita con l'intervento dei signori:
Coletta Adolfo -Presidente-
Celani Francesco -Relatore-
Pecoraro Antonio -Giudice-
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.1543/12
spedito il 10/12/2012
- avverso cartella di pagamento n____ e altre
contro: Agente di Riscossione Frosinone Equitalia Sud S.p.a.
Proposto dal ricorrente _____
difeso da Avv. Matteo Sances

Svolgimento del processo

Avverso la conoscenza in data 5 ottobre 2012 presso gli sportelli di Equitalia di n.ro 17 cartelle non onorate per un importo di € 84.240,17 il 15 marzo 2013 è stato presentato il presente ricorso.
Il ricorrente lamenta la mancata notifica perchè non risulta essere stata effettuata con attività di intermediazione da parte di soggetto abilitato. L'errata applicazione degli interessi di mora e l'intervenuta decadenza e prescrizione delle pretese tributarie. Chiede la produzione delle cartelle con relata di notitica. Sostiene che il termine per la proposizione del ricorso decorre dalla conoscenza del provvedimento. Produce sentenza n. 724 del 9/01/2010 della C.C. in cui viene riconosciuto la proposizione del ricorso anche avverso l'estratto di ruolo in assenza della notifica della cartella.
L'Equitalia Sud spa eccepisce l'inammissibilità del ricorso perché si impugna la sola notizia dell'esistenza di atti dell'Amministrazione Finanziaria, per le cartelle notificate in data antecedente il 1999 non è in grado di fornire copia cartacea a sostegno della relata di notifica ed è in attesa del legislatore che dovrebbe intervenire circa la permanenza di tali ruoli. Per la cartella 047____ produce copia relata di notifica cui è seguito avviso di intimidazione notificato il 28/9/2010. Riguardo alla decadenza e alla prescrizione il principio della mancata richiesta delle somme deve applicarsi anche al caso di specie. L'agente della ricossione non ha azionato alcuna cartella di pagamento e tanto meno avanzato richieste di pagamento.

Motivazione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene la domanda del ncorrente meritevole di parziale accoglimento. Preliminarmente si ritiene legittima la proposizione del ricorso avverso le cartelle cui gli estratti di ruolo fanno riferimento, in assenza della prova della regolare notifica delle relative cartelle, ciò in funzione dell'orientamento della suprema corte come da sentenza n. 724 del 19/01/2010.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione per la sola pretesa di natura non tributaria per la cartella 047____ relativa a contributi Inps. L'equitalia con la documentazione prodotta ha dato prova della notifica e dell'avviso di intimazione della sola predetta cartella ed ha dichiarato di non poter produrre la documentazione relativa alle notifiche delle altre cartelle effettuate prima dell'anno 1999. Osserva che per le cartelle di pagamento notificate prima del 1999 sono decorsi i termini prescrizionali previsti dalla norma non avendo l'Equitalia prodotto alcuna documentazione relativa alle notifiche e conseguenti atti interruttivi. Pertanto si ritiene fondata la richiesta di intervenuta prescrizione formulata dalla parte, mentre per la cartella di pagamento 047______ il ricorso va respinto e le somme di natura tributaria sono dovute.
In relazione allo sviluppo del procedimento si compensano le spese.

PQM

In parziale accoglimento del ricorso dichiara estinte per prescrizione le pretese tributarie oggetto delle cartelle di pagamento impugnate, con esclusione di quella recante il numero 047_____; dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riguardo alle somme portate dalla predetta cartella per contributi dovuti all'lnps. Respinge per il resto il ricorso. Spese compensate.
Frosinone, li 21 ottobre 2013
Depositata in segreteria il 13 gennaio 2014


 

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