REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. CRISTIANO Magda - rel. Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 4706-2013 proposto da:
FALLIMENTO TECHNOLOGY MECHANICAL AND SERVICE S.r.l. in liquidazione, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDO VISI 16, presso lo studio dell'avvocato MOLINARO ANGELO, rappresentato e difeso dall'avvocato MORONI PAOLO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TECHNOLOGY MECHANICAL AND SERVICE S.r.l. in liquidazione, Q.M.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 4099/2012 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2014 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO.

Motivazione

E' stata depositata la seguente relazione:

La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 18.12012, ha accolto il reclamo L. Fall., ex art. 18, proposto da Technology Mechanical and Service s.r.l. ed ha revocato la sentenza dell'8.10.012 del Tribunale di Busto Arsizio, dichiarativa del fallimento della società ad istanza di Q.M.
La corte territoriale ha affermato che la reclamante aveva provato il possesso congiunto dei tre requisiti di non fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, lett. a), b) e c). In particolare, risultando pacifica l'esistenza di debiti per un ammontare inferiore ad Euro 500.000 e l'esistenza di un attivo patrimoniale annuo non superiore, nel triennio, ad Euro 300.000, nonchè la realizzazione di ricavi lordi inferiori ad Euro 200.000 negli esercizi 2010/2011, la corte del merito ha rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, anche nell'esercizio 2009 i ricavi lordi risultavano inferiori alla predetta soglia, in quanto non si poteva sommare alla voce "valore della produzione" il saldo delle rimanenze indicato nella nota integrativa, che costituiva posta dell'attivo patrimoniale.

La sentenza è stata impugnata dal curatore del Fallimento della Technology Mechanical and Service s.r.l. con ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione della L. Fall., art. 1, nonchè omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Rileva che la corte del merito ha dato per scontato che la nozione di "ricavi lordi" corrisponda al totale delle voci da 1) a 5) che, ai sensi dell'art. 2425 c.c., compongono il "valore della produzione" da riportare nel conto economico (che, nel caso, era pari ad Euro 163.665, ottenuti sommando ai ricavi netti (A1) per Euro 403.785, altri ricavi e proventi (A5) per Euro 5.866 e detraendo dal totale delle due voci - Euro 254.966 per variazioni negative delle rimanenze (A2)), anzichè alle sola somma dei ricavi netti di cui alla voce A1 e dei proventi ed altri ricavi di cui alle voci A4 ed A5.

Il motivo appare manifestamente fondato.

Come è stato di recente chiarito da questa Corte (Cass. n. 28667/013) in tema di requisiti dimensionali di esonero dalla fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, lett. b, (nel testo risultante dalla riforma di cui al D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169), per l'individuazione dei "ricavi lordi", che vanno considerati ricavi in senso tecnico, occorre fare riferimento alle voci n. 1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e n. 5 (altri ricavi e proventi) dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425 c.c., lett. A. Non rientrano, invece, in tale nozione le voci dalla n. 2 alla n. 4 del menzionato schema e, in particolare, le variazioni delle rimanenze, le quali rappresentano dei costi comuni a più esercizi, che vengono sospesi, in conformità del principio di competenza economica di cui all'art. 2423 bis c.c., per essere rinviati ai successivi esercizi, in cui si conseguiranno i relativi ricavi.

Si dovrebbe pertanto concludere per l'accoglimento del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta o in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2015


 

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