REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO SEZIONE 35
riunita con l'intervento dei signori:
DE LILLO ALFREDO -Presidente-
MAMBRIANI ANGELO -Relatore-
GRASSI CARLO -Giudice-
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8043/2015
depositato il 6/11/2015
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°_____ TAS. AUTOMOBILI
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°_____ TAS. AUTOMOBILI
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°_____ TAS. AUTOMOBILI 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°_____ TAS. AUTOMOBILI 2011
- avverso FERMO AMMINISTRATIVO N. ______ TAS AUTOMOBILI
contro
AGENTE DI RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA NORD S.P.A.
difeso da:
AVV.TI FRANCESCO MISURALE - MATTEO TAMAGNO
______proposto dal ricorrente:
______
difeso da:
FORTE AVV. SIMONE
VIA SAFFI 23 20123 MILANO MI

- sul ricorso n. 6490/2014
depositato il 6/06/2014
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n°_____ IMP. IPOTECARIA 2012
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n._____ IMP. CATASTALE 2012
contro
______
proposto dal ricorrente:
______
difeso da:
_________

R.G.R. 6331/14 (_____) Compratore
Ricorso avverso avviso di rettifica e liquidazione n.____, emesso dall'ufficio provinciale II di Milano, relativo a imposta ipotecaria e catastale, notificato in data 19 settembre 2013, in relazione ad una compravendita avvenuta in data 23 gennaio 2013.

R.G.R. 6490/14 (_____) Venditore
Ricorso avverso avviso di rettifica e liquidazione n.____, emesso dall'ufficio provinciale II di Milano, relativo a imposta ipotecaria e catastale, notificato in data 19 settembre 2013, in relazione ad una compravendita avvenuta in data 23 gennaio 2013.

Svolgimento del processo

______ (di seguito: ____ o la ricorrente), con atto depositalo il 06.11.2015, ha presentato ricorso per l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n.____ emesso in relazione alle cartelle esattoriali n._____, n._____, n.____.
La ricorrente deduce:
1) omessa notificazione delle cartelle esattoriali sopra indicate, svolgendo anche deduzioni in punto di incertezza della corrispondenza tra le fotocopie delle relate di notifica "solitamente prodotte in atti dall'Agente della Riscossione" e gli originali, in punto di contenuto delle cartelle notificate, in punto di effettuazione delle notificazioni da parte di soggetti abilitati.
2) Carenza del potere di firma del dirigente che ha sottoscritto l'atto, in relazione a quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.37/2015.
3) Nullità dell'avviso di accertamento per intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto di credito vantato dall'Amministrazione nei confronti della ricorrente ex art. 25 DPR n.602 del 1973 (e/o art. 1 comma 5 bis d.l. n.106/205).
4) Illegittimità del preavviso di fermo, avendo la ricorrente adempiuto ai propri obblighi tributari.

Si è costituita in giudizio Equitalia Nord S.p.a. (di seguito: Equitalia) depositando, in data 15.10.2015 "Memoria di costituzione e controdeduzione con cui ha contestato in fatto e in diritto tutto quanto ex adverso dedotto e domandato ed ha chiesto il rigetto del ricorso).

Motivazione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Costituisce argomento dirimente, in proposito, l'invalidità della notificazione della cartella esattoriale n.____ che è quella di maggior importo (€.1-070,89). Dalla relata di notifica prodotta in atti da Equitalia (doc. 6) risulta infatti che la notifica è avvenuta in ____ indirizzo questo sulla cui riferibilità alla ricorrente Equitalia nulla ha dedotto e che non è il luogo di residenza della residente. La residenza dichiarata in atti dalla ricorrente infatti risulta essere in ____, luogo questo in cui, del resto, sono state ritualmente notificate le altre due cartelle esattoriali sopra indicate.

Considerata la unitarietà dell'atto di preavviso di fermo e la circostanza che, con lo stesso, è richiesto il pagamento di una somma complessiva costituita dalla sommatoria di quelle portate dalle tre menzionate cartelle esattoriali, oltre ad accessori, la invalidità della notifica di una delle cartelle sulle quali è fondato l'atto non può che invalidarlo nella sua interezza.

Va quindi accolto il ricorso ed annullato il preavviso di fermo impugnato. Le spese processuali devono essere compensate in quanto è risultato che le altre due cartelle esattoriali sulle quali si basa il preavviso di fermo sono state ritualmente notificate (segnatamente: - la cartella esattoriale n. ____ è stata notificata alla ricorrente presso la sua residenza il 13.11.2013 a mani del marito (doc. 4 res.); - la cartella esattoriale n.___ è stata notificata alla ricorrente presso la sua residenza il 13.03.2014 ex art. 140 c.p.c., con deposito nella casa comunale e spedizione della relativa raccomandata ricevuta dalla ricorrente il 17.03.2014 (doc. 5 res.)].

PQM

Visti gli artt 35 e 36 D.Lgs. n 546 del 1992,
ACCOGLIE
il ricorso e, per l'effetto, annulla il preavviso di fermo impugnato.
Spese compensate.
Milano, 17 marzo 2016
Depositata in segreteria il 6.05.2016


 

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