REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Claudia Cottini, all'udienza del 5 aprile 2011, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha emesso, dandone integrale lettura, la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nella causa di previdenza iscritta al n.246/2011 R.G. promossa da A**** G*** (avv. Orazio Esposito), contro I.N.P.S. (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.a. (Avv. G****), e Serit Sicilia Spa (resistente contumace), avente ad oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento n.2932010****, notificata in data 3.12.2010, per contributi commercianti e oneri accessori, di competenza degli anni dal 2006 al 2008, per il complessivo importo di € 2.243,92.

Motivazione

Premesso il contenuto degli atti introduttivi e dei verbali di causa, da intendersi in questa sede integralmente richiamato, preliminarmente dichiarata la contumacia della Serit Sicilia Spa che, nonostate la regolare notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio, l'opposizione va accolta alla luce di quanto segue.
La premessa contributiva dell'INPS trae origine dall'iscrizione d'ufficio di A*** G*** ai fini contributivi nella gestione previdenziale commercianti in qualità di liquidatore della società "La C*** in liquidazione s.n.c.", cancellata in data 26.01.2009, come da visura C.C.I.A. in atti.
L'opponente lamenta che l'INPS abbia provveduto a iscriverlo d'ufficio alla gestione commercianti nonostante egli non abbia mai svolto, quale liquidatore della società, attività commerciale con caratteri di abitualità e prevalenza, in quanto dal momento della messa in liquidazione non è stata svolta alcuna attività generante reddito d'impresa.
Ai fini della decisione occorre esaminare la disciplina che regola la assicurazione presso la gestione commercianti.
La disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n.662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n.160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n.613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a)siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".

La iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.

Si rileva inoltre che lo stesso INPS, con il messaggio - prodotto agli atti - n.15352 del 19 giugno 2010, ha chiarito "con riferimento alla fase conclusiva della vita di un'impresa", qual è, appunto, la liquidazione della società, che "il presupposto perchè permanga l'obbligo di iscrizione consiste nello svolgimento, con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza, delle attività sociali, ossia di quelle operazioni inerenti al raggiungimento dell'oggetto sociale e quindi analoghe alla quotidiana attività che l'impresa ha esercitato durante la propria vita".
Prosegue il citato messaggio precisando, conseguentemente, che "il socio liquidatore è soggetto all'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti fintanto che oggetto delle operazioni di liquidazione siano gli stessi beni o servizi già oggetto dell'attività d'impresa".

Nella fattispecie, a fronte delle puntuali contestazioni sollevate da parte dell'opponente, il quale ha documentato con la produzione delle dichiarazioni modello UNICO 2006, 2007 e 2008 società di persone che, in effetti, dal momento della messa in liquidazione (nel 2003) il volume d'affari è stato pari a zero), l'ente previdenziale opposto non ha dimostrato l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione di A*** G*** nella gestione previdenziale in questione, non risultando provato in particolare il requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza che costituisce titolo per l'imposizione contributiva. E' infatti rimasto del tutto sfornito di prova che il ricorrente abbia effettivamente svolto "l'attività sociale" nel periodo in oggetto e che tale attività (ove esistita) abbia avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire di iscriverlo nella gestione commercianti.

Ciò posto si deve considerare che nei giudizi di opposizione contro il ruolo (disciplinato dall'art. 24 del d.lgs. n.46/99) l'INPS - ancorchè formalmente convenuto da parte del ricorrente che contesti la pretesa contributiva - deve ritenersi attore in senso sostanziale, in modo non dissimile da quanto si verifica nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione, onde l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore.
Ne consegue con riferimento al caso in questione che incombe all'INPS il rischio della riscontrata deficienza probatoria

Pertanto, restando assorbita ogni altra questione, l'opposizione va accolta con l'annullamento della cartella di pagamento opposta.
Alla soccombenza dell'INPS consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, nella misura specificata in dispositivo, precisandosi che la somma liquidata va attribuita a favore dell'avv. orazio Esposito, che ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e non riscosso gli onorari.

PQM

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, annulla la cartella esattoriale n.2932010***, notificata in data 3.12.2010.
Condanna l'INPS al pagamento in favore dell'opponente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 900,00, di cui € 500,00 per onorari di avvocato, oltre a spese generali, CPA e IVA come per legge,disponendone la distrazione a favore dell'avv. Orazio Esposito, dichiaratosi antistatario.
Catania 5 aprile 2011
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Claudia Cottini
Depositato in cancelleria oggi 5 aprile 2011


 

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