Civile Ord. Sez. 6 Num. 23040 Anno 2019
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: SPENA FRANCESCA
Data pubblicazione: 16/09/2019

ORDINANZA
sul ricorso 835-2018 proposto da:
D. G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, preso lo studio dell'avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentato e difeso dall'avvocato CHIARA MESTICHELLI;
-ricorrente
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 672/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 29/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA SPENA.

Svolgimento del processo

RILEVATO
che con sentenza in data 29 giugno 2017 nr. 672 la Corte d'appello di L'AQUILA ha riformato la pronuncia del Tribunale di Pescara e, per l'effetto, ha respinto l'opposizione proposta dall'arch. G. D. avverso l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata e l' avviso di addebito emesso dall'INPS per il pagamento della contribuzione dovuta per gli anni 2007 e 2008, in relazione all'attività libero-professionale svolta in concomitanza con l'attività di lavoro dipendente per la quale egli era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;
che, per quanto ancora in discussione, a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che a norma dell'articolo 18, comma 12, DL nr. 98/2011 l' obbligo di iscrizione alla gestione separata era previsto non soltanto per le attività NON riservate agli iscritti ad albi professionali ma anche in riferimento alle attività "non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 (tra i quali INARCASSA) in base ai rispettivi statuti ed ordinamenti", ipotesi, quest'ultima, ricorrente nella fattispecie di causa. Il contributo integrativo sul fatturato lordo era dovuto per la iscrizione all'Ordine professionale, per finalità solidaristiche di categoria, in assenza di iscrizione alla Cassa e senza correlazione con una assicurazione previdenziale.

Quanto alla eccezione di prescrizione opposta, il termine non era maturato; esso decorreva dalla data di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta sui redditi, che doveva essere versata per gli anni di imposta 2007 e 2008 rispettivamente entro il 30 giugno 2008 ed il 6 luglio 2009 (in applicazione del DPCM 4 giugno 2009 nr. 39038) .
Il termine di prescrizione iniziava a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
e dunque:
- per i contributi dell'anno 2007, dal 30 giugno 2008, venendo interrotto dall'INPS con la raccomandata ricevuta il 22 giugno 2013 nel luogo di residenza del D. fino al 22 settembre 2013;
- per i contributi dell'anno 2008, dal 6 luglio 2009 venendo interrotto dalla lettera ricevuta dal D. in data 27 giugno 2014, presso il nuovo domicilio fiscale
Era corretto il regime sanzionatorio in quanto si vedeva in ipotesi di evasione contributiva, avendo la parte violato gli obblighi di denunzia;

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso G. D., deducendo dieci motivi di censura, cui l' INPS ha resistito con controricorso contenente, altresì, ricorso incidentale, articolato in un unico motivo;
che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti— unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio— ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.;
che la parte ricorrente ha proposto istanza di rimessione della causa alle Sezioni Unite;
che le parti hanno depositato memoria; che all'esito della adunanza del 3 aprile 2019 la Corte si è riconvocata nella medesima composizione in data 3 luglio 2019 .

Motivazione

CONSIDERATO
che la parte ricorrente ha denunciato:
- con il primo motivo— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 e dell'art. 18, comma 12, d.l. 6 luglio 2011 nr. 98 (conv. con legge 15 luglio 2011. n. 111), dell'articolo 21 L. 6/1981 e dell'articolo 7.2 STATUTO INARCASSA nonché del principio di autonomia degli enti privati ( art. 2 comma 25 L. 335/1995, art. 6 D.Lgs. 103/1996, art. 18 comma 12 DL 98/2011, art. 2 L. 509/1994) e dell'articolo 38 C., per avere la Corte di merito ritenuto sussistere un obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando la libera professione, non possano iscriversi ad INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;

con il secondo motivo: — ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ— omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti nonché — ai sensi dell'articolo 360 nr.3 cod.proc.civ— violazione e falsa applicazione dell'articolo 18, comma 12, DL 98/2011, assumendo l'omesso esame tanto del fatto che essi erano iscritti ad un ALBO —e per tale motivo erano del tutto estranei al campo di applicazione della Gestione Separata— che del versamento del contributo integrativo ad INARCASSA, cui erano iscritti ;

con il terzo motivo: —ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.—violazione dell'articolo 2, comma 25, L. 335/1995 e degli artt. 2222 e 2229 cod.civ. sempre sotto il medesimo profilo;

con il quarto motivo: ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ— violazione dell'articolo 18, comma 12, DL 98/2011, dell'articolo 2 L. 509/1994, dell'articolo 1 L. 133/2011; dell'articolo 26, comma 5, regolamento INARCASSA, assumendo che con il versamento del contributo integrativo era completo il rapporto con la Cassa di appartenenza e che tale versamento assolve ad una funzione solidaristica di natura previdenziale, come riconosciuta dall'articolo 1 L. 133/2011 e dall'articolo 26.5 del nuovo regolamento INARCASSA. La qualificazione giuridica dei contributi spettava agli enti previdenziali di categoria, aventi competenza esclusiva sul trattamento previdenziale del lavoro libero-professionale.

con il quinto motivo — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione del principio di esclusività e unicità del regime previdenziale vigente sulla medesima attività; dell'articolo 18 comma 12 DL 98/2011, dell'articolo 38 C.

- con il sesto motivo— ai sensi dell'articolo 360 nr.3 cod.proc.civ — violazione dell'articolo 38 C., per avere la sentenza impugnata recepito l'erroneo principio dell'obbligatorietà della costituzione della posizione previdenziale in capo ai soggetti che svolgono attività lavorativa, a prescindere dalla durata e consistenza di tale attività e dalla possibilità di conseguire un trattamento previdenziale;

- con il settimo motivo— ai sensi dell'articolo 360 nr. 4 cod.proc.civ.— violazione dell'articolo 113 cod.proc.civ., dell'articolo 101 comma 2 C., dell'articolo 132, comma 2, nr 4 cod.proc.civ. e dell'articolo 118 disp. att. cod.proc.civ. nonché — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 e nr 4 cod.proc.civ.— del principio
di non- interpretabilità della legge interpretativa;

- con l'ottavo motivo — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. — violazione e falsa applicazione dell'articolo 2935 cod.civ. in combinato disposto con l'articolo 3 L. 335/1995 . Con il motivo, proposto in via gradata, si censura la sentenza d'appello per avere respinto la opposta eccezione di prescrizione, fissando il dies a quo del quinquennio della prescrizione senza considerare che già al momento di scadenza del versamento degli acconti IRPEF ( novembre 2007 per i contributi 2007 e novembre 2008 per i contributi relativi al medesimo anno ) l'INPS avrebbe dovuto calcolare almeno una quota dei contributi e che, comunque, il termine finale di scadenza per il pagamento era fissato: per i redditi dell'anno 2007 al 16 giugno 2008 e per i redditi dell'anno 2008 al 16 giugno 2009 laddove la interruzione della prescrizione:
- per l'anno 2007 era avvenuta con raccomandata ricevuta il 22 giugno 2013, a termine decorso ;
- per l'anno 2008 era avvenuta con raccomandata del 17.6.2014 mai consegnata validamente;


- con il nono motivo: —ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione dell'articolo 1334 cod.civ in combinato disposto con l'articolo 2943 cod.civ. — per avere la Corte territoriale ritenuto non coperto da prescrizione il credito per i contributi relativi all'anno 2008 in ragione della
missiva del 17 giugno 2014 sebbene la medesima non fosse stata mai consegnata al destinatario (ma consegnata a destinatario errato), come provato dai documenti;

- con il decimo motivo:— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione del D.Lgs. 218/1997 in combinato disposto con l'articolo 116, comma 12, legge 388/2000, dovendo applicarsi il regime della omissione contributiva in luogo di quello dell'evasione ( per la quale occorreva, a norma dell'articolo 116 comma 8 lett. b L. 388/2000 "l'intenzione specifica di non versare i contributi") e determinarsi le sanzioni civili— a norma di una delle fattispecie di cui ai commi 15,10, ovvero 8 lett. b)— in misura non superiore al 40% dei contributi non corrisposti;

che l'INPS, ricorrente in via incidentale, con l'unico motivo di ricorso ha denunciato— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione dell'articolo 3, comma 9, L. 8 agosto 1995 nr. 335 e dell'articolo 18, comma 12, DL 6 luglio 2011 nr. 98 conv. con mod. dalla legge 15 luglio 2011 nr. 111 nonché dell'articolo 2 DPR 22 luglio 1998 nr. 322, nel testo applicabile ratione temporis, in riferimento ai contributi relativi all'anno 2007. Ha dedotto che il versamento a saldo dei tributi da parte dei lavoratori autonomi— cui era collegato il termine di versamento dei contributi— avveniva dopo la
presentazione della dichiarazione dei redditi, con termine dilatorio di pagamento di un mese dalla presentazione: nella specie la dichiarazione dei redditi per l'anno 2007 era stata presentata il 30 settembre 2008, il termine per la presentazione della dichiarazione era fissato il 31 ottobre 2008; il termine di
pagamento al 30 novembre 2008. La prescrizione, pertanto, cominciava a decorre dall' 1 dicembre 2008;

che preliminarmente il Collegio ritiene non sussistere i presupposti per la rimessione della causa ai fini della sua trattazione da parte delle Sezioni Unite, dovendo darsi continuità a quanto già argomentato dalla Sezione Lavoro di questa Corte con sentenza 12/12/2018, n.32166, a seguito di ordinanza
interlocutoria di questa sezione VI, anche in ordine alla insussistenza di ragioni valide per rimettere il ricorso al Primo Presidente, ai sensi dell'art. 374 c.p.c., comma 2, non emergendo dal ricorso argomenti che non siano stati già vagliati nella anzidetta pronuncia;

che ritiene il Collegio si debbano respingere i motivi del ricorso principale dal primo al settimo ed accogliere l'ottavo, assorbiti il nono, il decimo ed il ricorso incidentale dell'INPS;

che invero:
- quanto ai motivi dal primo al settimo, che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, il ricorso è manifestamente infondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi ad INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018). Essendosi la Corte di merito conformata all'anzidetto principio di diritto, la sentenza è immune dalle censure che le sono state mosse;
che è fondato l'ottavo motivo.
La questione di causa è stata ex professo esaminata nell'arresto di questa Corte, sezione lavoro, 31/10/2018, n.27950; ivi è stato affermato il principio secondo cui la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.
Il sopraindicato arresto segna il superamento del principio enunciato da questa Corte con ordinanza del 20.4.2016 nr. 7836, ove si era invece ritenuto che nel caso di mancata iscrizione del contribuente alla gestione separata il decorso della prescrizione fosse segnato, ai sensi dell'articolo 2935 cod. civ., dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

In particolare, nel più volte citato arresto nr. 27950/2018, cui si intende assicurare continuità, si è chiarito che il dies a quo della prescrizione si individua nel momento in cui scadono i termini di pagamento della contribuzione che, a norma dell'articolo 18, comma 4, D.Lgs. 9 luglio 1997 nr. 241, coincidono con i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, senza che dalla mancata iscrizione del professionista alla gestione separata possa derivare alcun impedimento giudico all'esercizio del diritto dell'ente previdenziale.
Alla dichiarazione dei redditi, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può riconoscersi, piuttosto, effetto interruttivo della prescrizione ma soltanto se ed in quanto dalla stessa risulti il riconoscimento del debito contributivo, con la compilazione dell'apposito quadro .

Nella diversa ipotesi di omessa esposizione all'interno della dichiarazione dei redditi degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata dell'INPS e connessi al lavoro autonomo ( cd. quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi) la incompletezza della dichiarazione può rilevare, invece, (non sotto
il profilo della interruzione della prescrizione ma) come ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito, secondo una valutazione riservata al Giudice del rinvio, pur in assenza di allegazione nei gradi di merito da parte dell'ente previdenziale, in quanto la eccezione di sospensione della prescrizione costituisce eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio ( in termini: Cass. sez. lav., sentenza 31 ottobre 2018, n. 2795;
ordinanza 07/03/2019, n.6677 richiamata dall'INPS in memoria).

Nel ribadire il principio la sezione lavoro di questa Corte, con ordinanza del 14 maggio 2019 nr. 12779, di cui questa sezione sesta ha preso atto nella riconvocazione, ha altresì aggiunto che fra le due scadenze successive ed alternative previste per il versamento del saldo dei contributi, a scelta del contribuente, occorre avere riguardo ai fini del decorso della prescrizione al primo termine di versamento.
Si è ivi osservato che la seconda data offerta dal legislatore per l'adempimento, ai sensi dell'articolo 17 comma 2, DPR 435/2001— ( trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di versamento del saldo)— non costituisce un termine alternativo di adempimento della obbligazione contributiva, tant'è che all'obbligazione si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi, in misura predeterminata per legge; trattasi di una facilitazione onerosa di pagamento di un debito già maturo e scaduto.

La Corte territoriale non si è conformata ai principi qui ribaditi.
In primo luogo si osserva che il giudice dell'appello dopo avere correttamente evidenziato, alla pagina 5 della sentenza, che i contributi sono dovuti dalla scadenza del termine per il pagamento dell'imposta sui redditi, alla successiva pagina 6 ha poi erroneamente affermato che il termine di prescrizione inizia a decorrere "dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione reddituale", in contraddizione con il principio innanzi enunciato. Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scadeva infatti, secondo le norme vigenti ratione temporis, in epoca successiva alla data di scadenza del versamento del saldo dei contributi.
In particolare:
- per i contributi (ed i redditi) del 2007 il versamento del saldo era fissato al 16 giugno 2008 a tenore dell'articolo 17, comma 1, DPR 7 dicembre 2001 nr. 435 come vigente ratione temporis; da tale data decorreva il quinquennio della prescrizione. La dichiarazione dei redditi invece poteva essere presentata in via telematica fino al 30 settembre 2008, in ragione del differimento disposto per il modello UNICO 2008 dall'articolo 3, comma 5, DECRETO-LEGGE 3 giugno 2008, n. 97
- per i contributi ( ed i redditi) dell'anno 2008 il versamento del saldo era fissato al 16 giugno 2009 a tenore dell'articolo 17, comma 1, DPR 7 dicembre 2001 nr. 435 come vigente ratione temporis; da tale data decorreva il quinquennio della prescrizione. La dichiarazione dei redditi invece poteva essere
presentata in via telematica fino al 30 settembre 2008, come disposto dall'articolo 2, comma 1, DPR 22 luglio 1998, n. 322, nel testo vigente ratione temporis.
La sentenza impugnata in violazione del principio e delle norme qui indicate ha individuato il dies a quo della prescrizione nella date:
- del 30 giugno 2008 (invece che del 16 giugno 2008) per i contributi del 2007
- del 6 luglio 2009 (invece che del 16 giugno 2009) per i contributi del 2008, facendo erroneamente riferimento al termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in applicazione del principio qui ribadito, in conformità alla proposta del relatore, restando assorbiti il nono motivo ed il decimo motivo del ricorso principale, relativi a questioni subordinate nonché il ricorso incidentale dell'INPS, pure in punto di decorrenza della prescrizione, con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Roma che si conformerà nella decisione al medesimo principio;
che il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese del presente grado

PQM

La Corte rigetta i motivi di ricorso dal primo al settimo; accoglie l'ottavo, assorbiti il nono, il decimo ed il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia— anche per le spese— alla Corte d'Appello di Roma.
Pubblicata in data 19/09/2019


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.