REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente -
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere -
Dott. ZOSO Liana - rel. Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.A.;
avverso la sentenza n. 1249/2013 GIP TRIBUNALE di SAVONA, del 17/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;
lette le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla revoca della patente di guida.

Svolgimento del processo

1. Il tribunale di Savona, con sentenza in data 17 dicembre 2013, a seguito di patteggiamento applicava a G.A. la pena di mesi quattro di arresto ed Euro 1250 di ammenda, pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità, per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., lett. c) per aver condotto un autocarro in stato di ebbrezza alcolica con tasso accertato di grammi 2,24 per litro. Il fatto era stato accertato in _____. Con la sentenza del tribunale applicava, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida sul presupposto che sussisteva la recidiva nel biennio.

2. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, svolgendo due motivi di doglianza.

2.1. Col primo motivo deduceva violazione di legge in quanto la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida era stata applicata a norma dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c, avendo il tribunale ritenuto che sussistesse la recidiva biennale benchè il reato commesso nel biennio precedente, e precisamente il ____, ed in relazione al quale la sentenza era passata in giudicato il 6.5.2011, fosse diverso giacchè riguardava il rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche e dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, fattispecie previste e punite dall'art. 186 C.d.S., comma 8, e art. 187 C.d.S., comma 8.
Dato che si non si trattava di reato della stessa specie di quello per cui si procede, non sussisteva il presupposto della recidiva nel biennio necessario per applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge perchè, quand'anche si fosse ritenuta sussistente la recidiva nel biennio, in ogni caso la revoca della patente di guida avrebbe potuto essere applicata solamente a seguito dell'esito negativo del lavoro di pubblica utilità.

Motivazione

1. Osserva la corte che il primo motivo di ricorso è fondato.
Invero la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida è prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c, in caso di recidiva nel biennio, intendendosi con ciò che l'imputato deve essere stato condannato per altro reato di guida in stato di (accertata) ebbrezza. Nel caso che occupa risulta, invece, che il G. è stato condannato con sentenza passata in giudicato il 6.5.2011, per i reati di rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche e dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, fattispecie affatto diverse previste e punite dall'art. 186 C.d.S., comma 7, e art. 187 C.d.S., comma 8.
Invero il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici costituisce una distinta e autonoma fattispecie incriminatrice rispetto al reato di guida in stato di ebbrezza, in quanto il rinvio dell'art. 186 C.d.S., comma 7, al comma 2, lett. c) della medesima disposizione riguarda solo il trattamento sanzionatorio (cfr. Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014, Lambiase, Rv.260604).

Ne deriva che, non potendosi configurare la recidiva nel biennio, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla disposta revoca della patente di guida, statuizione che deve essere conseguentemente eliminata.
Peraltro dalla commissione del reato deriva la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a due anni di talchè va disposto il rinvio degli atti al tribunale di Savona per la determinazione della durata di detta sospensione.

2. Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida; statuizione che elimina.
Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Savona per quanto di competenza in ordine alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida del G.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2015


 

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