REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CALABRIA STACCATA REGGIO CALABRIA
SEZIONE 7
riunita con l'intervento dei Signori:
ARIZIA ANTONINO Presidente
LOMBARDO FERNANDO Relatore
MUSOLINO STEFANO VINCENZO EUG Giudice
ha emesso la seguente
- sull'appello n. 2190/2015
depositato il 11/09/2015
SENTENZA
- avverso la pronuncia sentenza n. 1072/2015 Sez:5 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di REGGIO CALABRIA
contro:
P. M.
difeso da:
CANNIZZARO DOTT.SSA SONIA
VIA SANT'ANNA I TRONCO N 49/G 89128 REGGIO DI CALABRIA
e da
VOTANO AVV. MARIA LUISA
VIA S.ANNA I TR. 49G 89121 REGGIO DI CALABRIA

proposto dall'appellante:
COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA
P.ZZA ITALIA 89100 REGGIO DI CALABRIA RC
difeso da:
COPPOLA DOTT. DIEGO
C/O COMUNE DI R.C.
VIA PIAZZA ITALIA 1 89128 REGGIO DI CALABRIA RC
Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 137 IMU 2012

Svolgimento del processo

Il Comune di Reggio Calabria ha proposto appello avverso sentenza della CTP di Reggio Calabria N. 1072/5/2015, depositata il 09-03-2015.
Trattavasi di ricorso avverso avviso di accertamento IMU/2012, accolto dal giudice di prime cure.
La ricorrente si opponeva al suddetto atto adducendo i seguenti motivi:
- terreni classificati pascolo arborei;
- terreni esterni al perimetro dei suoli urbanizzati e privi di destinazione urbanistica, poiché le previsioni del P.R.G. erano decadute;
- carenza di motivazione.
L'Ufficio tributi del comune confermava la correttezza e la legittimità del proprio operato.

Nella seconda fase del giudizio, l'appellante affermava che i terreni nel 2012 continuavano ad avere natura edificatoria, in quanto la legge regionale N. 55 del 15-11-2012 prorogava i termini decadenziali di cui all'art. 65 della legge urbanistica regionale N. 19/2002 al 19-06-2013.
In base al contesto normativo vigente all'epoca dei fatti, l'area era da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione degli strumenti attuativi.
Evidenziava l'omessa motivazione della sentenza per non aver valutato le lagnanze dell'ufficio impositore.

La contribuente controdeduceva asserendo che, nella fase precedente all' entrata in vigore della L. N. 19/2002, i terreni rientranti del P.R.G. erano da considerarsi edificabili, anche se erano sprovvisti di opere di urbanizzazione e degli strumenti attuativi del P.R.G.; ma la valutazione del valore imponibile dei terreni andava effettuata caso per caso in base alle caratteristiche degli stessi.

Motivazione

Il Collegio giudicante rileva che la Regione Calabria, con legge N. 19 del 16-04-2002 e successive modificazioni ed integrazioni, ha statuito che, a partire dall'anno 2010, per i comuni che non avevano approvato i piani strutturali, tutte le previsioni del P.R.G. decadevano e veniva estesa la destinazione agricola. Non risulta che, all'epoca dei fatti, il comune aveva adottato il piano strutturale previsto dalla suddetta legge, per cui tutti i terreni al di fuori delle zone A e B dovevano essere degradate a zone agricole.
C'è però da evidenziare che, con successiva legge regionale N. 55 del 15-11-2012, i termini decadenziali di cui all'art. 65 della Legge Regionale N. 19/2002 sono stati prorogati al 19-06-2013; conseguentemente, per l'anno in questione, i terreni oggetto del presente accertamento continuano ad essere classificati come edificabili. Ciò non significa, però, che essi devono essere valutati a prezzo pieno, ma secondo le proprie caratteristiche. Questo perchè, come previsto dalla normativa vigente, non tutti i terreni compresi nel P.R.G. sono immediatamente utilizzabili a scopo edificatorio, né esiste certezza che nel proseguo tutto diventa edificabile poiché in linea generale mancano le opere di urbanizzazione o non sono adattati i piani di lottizzazione.
Per altra pratica simile, relativa ad anni precedenti, la Commissione procedeva alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la elaborazione di una perizia tecnica.
Da questa scaturiva che il lotto, comprendente dette particelle, risulta, per la maggior parte, di natura pascolo erborea.
Veniva evidenziata la mancanza di una rete idrica comunale e di una rete fognaria. Buona parte del suolo risulta in pendenza, scosceso, con zone pianeggianti limitante con un'unica via d'accesso. Si ritene che al momento non esistono i presupposti per il rilascio di un permesso a costruire.

L'appello va pertanto rigettato con la conferma della sentenza impugnata; si compensano le spese del presente grado

PQM

La Commissione rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata; compensa le spese del presente grado.
Reggio Calabria 21-11-2019
Depositata in segreteria il 28.08.2020


 

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