Civile Ord. Sez. 6 Num. 5992 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
Data pubblicazione: 12/03/2018


ORDINANZA
sul ricorso 17953-2016 proposto da:
P. M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANASTASIO II 274, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO BIANCARDI, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 7285/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Svolgimento del processo

RILEVATO
Che con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma, per quanto in questa sede interessa, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarò dovuta la contribuzione relativa alla gestione commercianti richiesta dall'Inps a P. M. per gli anni dal 2006 al 2010;
che la Corte d'appello considerò i redditi in questione come redditi d'impresa assoggettati a contribuzione, sulla base dei rilievi che dalla
documentazione in atti si evinceva che la P. era socia accomandataria della P. Immobiliare s.a.s., società che ha per oggetto sociale , che risultava documentalmente che negli anni 2007, 2008 e 2009 gli utili della società avevano costituito la fonte pressoché esclusiva di reddito della ricorrente e che nelle dichiarazioni dei redditi la ricorrente aveva indicato tale attività come prevalente, ancorché il relativo quadro fosse stato successivamente corretto;


che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la P. sulla base di due motivi, illustrati mediante memorie;
che l'INPS resiste con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma
semplificata;

Motivazione

CONSIDERATO
che con il primo motivo la ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti con riferimento all'art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., osservando che la s.a.s. di cui è socia ha sempre svolto attività di locazione della
medesima unità immobiliare e che detta circostanza è stata ribadita sin dal giudizio di primo grado, ove aveva anche segnalato che non vi era alcuna licenza commerciale né era stata espletata alcuna attività che potesse ricondursi nella nozione di attività commerciale;


che con il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 1 c. 203 I. 23/12/1996 n. 662 con riferimento all'art. 360 c.1 n. 3 cod. proc. civ., osservando che presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti era la gestione come titolare, familiare coadiuvante o socio di s.r.l. di un esercizio avente ad oggetto attività commerciale e che tale presupposto non ricorreva nel caso in cui l'attività si fosse limitata alla riscossione dei canoni;

che i motivi, unitariamente considerati, sono fondati;
che dalla sentenza impugnata risulta, infatti, (e con ciò la ricorrente deve ritenersi esonerata da ulteriori oneri deduttivi a mente degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.) che già in sede di opposizione agli avvisi di addebito la P. aveva dedotto che l'unica attività da lei svolta quale accomandataria di società era la locazione dell'unico immobile di cui la società era proprietaria e la relativa riscossione dei canoni di locazione;
che tale circostanza, che pur non risulta disattesa in sentenza, è stata del tutto trascurata dai giudici d'appello, i quali hanno fondato l'iter motivazionale della decisione su altri elementi ai quali è stata assegnata rilevanza, primo tra tutti l'indicazione, poi rettificata, della prevalenza dell'occupazione nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi;
che con riguardo alla questione sottoposta all'attenzione della Corte è da evidenziare l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale,
in base alla legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1 comma 203, che sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1°, presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale, laddove la società di persone che svolga un'attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare (in tal senso, di recente, Cass. n.17643 del 6 settembre 2016, Cass. 27376 del 29/12/2016), senza che rilevi il contenuto dell'oggetto sociale o altri fattori;
che, pertanto, in difformità rispetto alla proposta formulata, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio al giudice del merito, il quale farà applicazione del principio di diritto sopra enunciato, provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 20/12/2017
Pubblicata in data 12.03.2018


 

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