Civile Ord. Sez. 6 Num. 14350 Anno 2017
Presidente: SCHIRO' STEFANO
Relatore: CIRILLO ETTORE
Data pubblicazione: 08/06/2017

ORDINANZA
sul ricorso 9389-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
D. L. C., B. A., D. L. M. (in proprio e quale ex socia della cancellata società STUDIO D. L.), tutte nella qualità di eredi di D. L. A., quale liquidatore ed ex socio della cancellata società semplice STUDIO D. L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 289, presso lo studio dell'avvocato MARIA GLORIA DI LORETO, che rappresenta e difende sé medesima e gli altri controricorrenti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1428/6/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 11/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 01/03/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Motivazione

RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte,
costituito il contraddittorio ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Lazio che ha riformato la decisione della CTP-Roma e ha
accolto la domanda dell'ing. A. D. L., esercente l'attività di perito assicurativo nell'ambito della soc. Studio Di Loreto, diretta a ottenere
il rimborso dell'IRAP versata dalla compagine sociale dal 2001 al 2005. Gli eredi dell'ing. A. D. L. (già socio e liquidatore della società semplice), compresa la coerede M.G. D. L. quest'ultima anche quale ex socia della cancellata compagine, si difendono con controricorso e memoria.

La ricorrente esattamente censura - per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziali - la sentenza d'appello laddove
stima l'attività dello Studio D. L. sfornita del requisito dell'autonoma organizzazione pur essendo espletata in forma di società semplice. La decisione del giudice regionale non è coperta da alcun giudicato interno sul punto, poiché i giudici di merito, soffermandosi sull'opera dell'ing. A. D. L., hanno obliterato il rilievo obiettivo e non contestato dell'esplicazione di detta attività in forma societaria.

La pronunzia, dunque, si discosta palesemente da principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 7371 del
14/04/2016, laddove si afferma che l'esercizio di professioni in forma societaria, anche se si tratti di società semplice, costituisce "ex lege" presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività (conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25315 del 28/11/2014).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375, primo comma, cod. proc. civ. con ordinanza che, accogliendo il ricorso stesso, cassi la sentenza impugnata e rigetti la domanda introduttiva della parte contribuente, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto. Le spese dell'intero giudizio possono essere compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva della parte contribuente; compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il primo marzo 2017
Depositata in segreteria in data 8 giugno 2017


 

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