SENTENZA
sul ricorso 19329-2010 proposto da:
MARCHETTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO D'AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONINO PALMERI, giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 70/2009 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 29/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2015 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;
udito per il ricorrente l'Avvocato PALMERI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Procuratore Generale Dott. SERGIO DEL CORE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Giuseppe Marchetti, medico libero professionista, convenzionato con il SSN come medico di base ed anche esercente attività di medicina estetica, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n.70/04/09 della CTR della Lombardia che, in riforma della sentenza di primo grado, ne ha respinto il ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate sull'istanza di rimborso delle somme versate a titolo di Irap per l'anno 2001. La CTR affermava la sussistenza del presupposto impositivo dell'Irap, in quanto risultavano compensi rilevanti e cospicui investimenti per beni strumentali, oltre a notevoli spese, relative agli immobili ed altre inerenti in genere all'attività professionale esercitata, rilevando altresi che la stessa convenzione con l'ASL obbligava il contribuente a dotarsi di autonoma organizzazione.

L' Agenzia ha resistito con controricorso.

Motivazione

Con il primo motivo di ricorso il contribuente denunzia il vizio di cui all'art. 360 n.5) cpc rilevano la la carenza di motivazione della sentenza CTR Lombardia , in quanto, in punto di della sussistenza di un'attività autonomamente organizzata, ai sensi dell' art. 2 D.Igs. 446/1997, sarebbe limitata ad enumerare i beni impiegati e gli altri elementi dell'organizzazione, senza tuttavia spiegare la ragione per la quale tali elementi dovevano considerarsi eccedenti rispetto al minimo indispensabile per l'esercizio di quella specifica attività.

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia incongruenza ed illogicità della motivazione, ex art. 360 n.5) cpc, lamentando che la CTR abbia desunto la sussistenza di autonoma organizzazione dalla necessità di adeguarsi agli obblighi derivanti dalla convenzione con il SSN, nonché dall'entità dei compensi percepiti.

I motivi, che, in ragione dell'intima connessione, vanno unitariamente esaminati sono fondati. Conviene premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata fornita da Corte Cost. n.156/2001 l' assoggettamento ad Irap dell'attività del lavoratore autonomo è legittima in quanto non colpisce qualunque attività produttiva, ma solo quelle che siano "autonomamente organizzate" , di guisa che non possa qualificarsi come imposta sul ( mero ) lavoro autonomo, ma sulla capacità produttiva che deriva dall'autonoma organizzazione che deve far capo al contribuente, secondo una valutazione complessiva da effettuarsi sulla scorta degli elementi fattuali che connotano la fattispecie concreta ( Cass.n.3674/07 e , di recente, Cass.21326/13 ). Orbene, nel caso di specie la CTR ha fondato la sussistenza del presupposto impositivo su elementi non conducenti, quali l'ammontare dei compensi percepiti dal professionista o la convenzione da questi stipulata con il SSN, i quali , non incidendo sull'elemento organizzativo, sono irrilevanti ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, limitandosi, per il resto, ad affermazioni del tutto generiche, senza alcun riferimento ad indici concreti dell'esistenza di un'organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la attività produttiva del contribuente.

La motivazione della sentenza impugnata deve dunque ritenersi del tutto carente in quanto la CTR ha fondato la sua valutazione di sussistenza del presupposto impositivo su elementi irrilevanti o su affermazioni del tutto generiche ed apodittiche. In accoglimento del ricorso la sentenza va dunque cassata , con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

La Corte accoglie il ricorso.

PQM

Cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR della Lombardia
Così deciso in Roma il 10 giugno 2015


 

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