TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMPRESA COLLEGIO B
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Nicola Magaletti Presidente
2) Dott. Michele De Palma Giudice
3) Dott. Giuseppe Marseglia Giudice relatore
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA:
nella causa civile di primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero 9440 d'ordine dell'anno 2011 e vertente
TRA
P.S.,
nato ___ ed ivi residente, elettivamente domiciliato in Trani al _____, presso lo studio dell'Avv. M.M., da cui è rappresentato e difeso giusta procura conferita in calce all'atto di citazione
- ATTRICE -
CONTRO
SOCIETÀ - PER AZIONI E. S.p.A., in persona dell'ing. G.U., Consigliere Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Bari alla Via ____, presso lo studio dell'avv. G.N. da cui è rappresentata e difesa per mandato in atti
- CONVENUTA -

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente P.S. ha dedotto: di svolgere attività di fotografo professionista in Trani dal 1988 in qualità di titolare dell'esercizio commerciale "Ph.", collaborando con testate giornalistiche riguardanti principalmente eventi sportivi; di aver realizzato un reportage fotografico in occasione dell'incontro di calcio disputato dal B.C. contro il T. in data 09.01.2011 e di averne pubblicato alcuni scatti sul portale ____ in forza di collaborazione con il gestore di tale sito; di aver riscontrato, che una delle immagini fotografiche da lui scattate - di cui egli stesso rivendica la paternità ed in mancanza di qualsiasi sua autorizzazione - era apparsa sul quotidiano "____", del 31.05.2011 a corredo di un articolo nella edizione dedicata al calciò locale; ha chiesto dunque di accertarsi la illegittima
condotta del quotidiano ai sensi degli art. 13, 20, 88 e 90 L. A., quantificando i danni da risarcire in suo favore nella misura complessiva di Euro 2.000,00, di cui Euro 1.500,00 per danni patrimoniali e non patrimoniali ed Euro 500,00 per utilizzazione e sfruttamento economico della fotografia di sua proprietà; il tutto con le ulteriori statuizioni accessorie ex
art. 166 L. A. e con vittoria delle spese di lite.

La società convenuta si è costituita con comparsa depositata alla prima udienza dell'11.01.2012 contestando nel merito tutto quanto ex adverso dedotto ed in particolare la mancata prova dell'an debeatur e la eccessiva quantificazione dei danni, peraltro non provati, eccependo la carenza di responsabilità della E. S.p.A. in ordine alle circostanze in quibus,
nonché la particolare tenuità del pregiudizio sofferto dall'attore, trattandosi di questione avente ad oggetto vicende calcistiche di categoria dilettantistica, non tali dunque da determinare l'accoglimento delle contrarie ragioni.
Il giudizio è stato istruito sulle produzioni documentali delle parti nonché con l'escussione del teste di parte attrice C.A. all'udienza del 23.01.2013, e successivamente è stato trattenuto in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza indicata in epigrafe.

Motivazione

In via assolutamente preliminare e di rito, come espressamente eccepito da parte attrice in apposita istanza, la memoria di replica depositata telematicamente dalla E. S.p.A. andrà dichiarata inammissibile poiché tardivamente trasmessa il 4.11.2015 e dunque non sarà esaminata.

Nel merito, la domanda attorea merita parziale accoglimento, nei termini di seguito esposti. La legge n. 633/1941 sul diritto d'autore (d'ora in poi L. A.) attribuisce al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia (artt. 13 e 88), nonché di rivendicazione della paternità dell'opera, prevedendo dunque la sua legittima opposizione qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione ad essa occorsa senza la previa autorizzazione dell'autore (art. 20). Nel caso di specie, l'attore ha lamentato in particolare la modificazione e mutilazione di un rilievo fotografico, volte ad occultare il logo dell'autore in sovrimpressione e a rendere di conseguenza irriconoscibile l'immagine così come originariamente immortalata, in palese violazione dei principi legislativi richiamati alla L. A..

Orbene, giova in primis volgare lo sguardo verso le distinte peculiarità della fotografia oggetto della tutela che qui si invoca, la quale si configura coma forma artistica idonea ad identificare l'impronta personale e propria del fotografo e di suscitare pertanto impressioni valevoli a distinguere ed isolare la capacità del professionista di "esprimersi" sul soggetto ritratto. In oltre parole, la fotografia artistica consta di un doppio processo, quello meccanico ed
intellettuale, in cui vengono in rilievo quelle sfumature di utilizzo dell'apparecchio (leggasi inquadratura, luce, momento creativo) e scelta degli elementi essenziali (ricerca cromatica, espressioni o atteggiamenti dei soggetti ritratti, prospettiva) tali da contraddistinguere univocamente l'attività del professionista e nella quale si esplica la sua attività creativa ed il suo personale apporto artistico. Ne consegue che, come ormai pacifico in dottrina e giurisprudenza, tale apporto è da riscontrarsi non nei soggetto ritratto, quanto piuttosto nella soggettiva rappresentazione del soggetto medesimo.

Ciò posto, appare a questo Collegio sicuramente identificabile l'operato del P. con l'attività di sintesi artistica innanzi descritta: ciò è desumibile dalla elevata anzianità professionale del fotografo, che all'epoca dello scatto constava già di oltre 20 anni, nonché dal carattere prevalentemente sportivo delle sue pubblicazioni. Come infatti dedotto nell'atto di citazione, la pluriennale occupazione dell'attore si snoda lungo varie collaborazioni con testate giornalistiche e si estrinseca nella realizzazione di materiale sportivo (rectius: fotografia sportiva), ambito nel quale è evidente come il P. abbia ormai acquisito quella professionalità tale da imprimere uno stile personale e distinto alle sue Opere (e sul punto, tra l'altro, non vi sono contestazioni).

Fatta questa opportuna premessa, possono considerarsi assolte nel corso del giudizio le prescrizioni di cui all'art. 90 L.A. - ferma restando infetti la sostanziale ed immediatamente percettibile (ictu oculi) identità tra i rilievi fotografici così come allegati, può ravvisarsi il carattere abusivo della riproduzione avendo riguardo del logo personale del biografo in calce all'opera (all. 2), nonché della data dell'anno di produzione della fotografia: in tal senso è stata all'uopo condotta istruttoria orale, nel corso della quale il teste G.A., all'audizione del 23.01.2013, ha dichiarato - senza che siano emersi concreti sospetti di attendibilità - di aver commissionato all'attore la realizzazione di reportage fotografici del B.C. in virtù di una collaborazione professionale instaurata nel 2011, che avrebbe garantito al P. un aumento della visibilità del proprio logo ed al C. stesso, gestore del sito ____, materiale fotografico sulle partite di calcio della squadra; tali scatti inquadravano scampoli di un incontro del 09.01.2011 e comprendevano la foto oggetto del presente giudizio, immediatamente individuata dal leste nell'immagine pubblicata in seno all'edizione del 31.05.2011 del quotidiano locale.

L'anteriorità dello scatto originale rispetto alla pubblicazione costituisce elemento essenziale della pretesa attorea, in ordine alla quale alcuna eccezione veniva opposta da controparte.
Ad ogni buon conto priva di riscontro appare questo giudicante la circostanza eccepita dalla convenuta in merito alla mancata "richiesta di rettifica" da parte del P.: lo strumento richiamato - disciplinato dalla l. n. 47/1948 - inerisce infatti profili diversi, attinenti l'onore e la reputazione dei soggetti fotografati e coinvolti in vicende giornalistiche; d'altronde, anche laddove il giudizio de quo fosse ricondotto a tale alveo applicativo, è opportuno constatare che l'odierno attore con missiva del 6.06.2011 (all. 5) aveva contestato la pubblicazione dell'immagine fotografica invitando ad un confronto bonario la testata giornalistica, invito cui tuttavia non era seguito alcun riscontro.
Parimenti non può trovare conforto la tesi con cui la difesa di parte convenuta ha contestato al P. la mancata diligenza ex art. 1227, II c., c.c.: tale rilievo si impone attesa l'assenza di un preesistente rapporto obbligatorio tra le parti, di talché non può configurarsi alcun tipo di responsabilità contrattuale, finanche in materia risarcito.

In ordine alla quantificazione del danno occorso all'attore, è opportuno premettere che la lesione del diritto d'autore "può dar luogo, al pari di ogni altro diritto della personalità, al risarcimento del danno, qualora dalla lesione del diritto sia derivato un pregiudizio economico al soggetto che ne è titolare" (arg. da Cass. civ. Sez. I, sent. n. 25510 del 16.12.2010, sul punto ex pluribus Trib. Milano, 14.12.1998). Recente giurisprudenza ha inoltre stabilito che "la liquidazione va compiuta (...) con riferimento ad un ipotetico compenso ottenibile (...) commisurato agli utili presumibilmente conseguiti dall'autore dell'illecito, in relazione alla diffusione del mezzo su cui la pubblicazione è avvenuta ed in particolare all'essere stata la foto in questione utilizzata in un'unica occasione su un quotidiano a diffusione meramente locale, alle finalità che esso intendeva perseguire, e ad ogni altra circostanza rilevante allo scopo" (arg. da Trib. Milano, sez. I, 20.04.2013).
Ulteriori disposizioni derivano dalla Direttiva Enforcement, recepita nel diritto interno con il D. Lgs. 140/2006, la quale identifica vari criteri di determinazione del quantum risarcibile, sintetizzabili nella perdita del fatturato, negli utili conseguiti dal contraffattore e nel giusto prezzo del consenso. Ordunque, nel caso di specie non pare configurabile un utile conseguito dalla società convenuta se non in termini oltremodo risibili, attesa la limitata tiratura dell'edizione locale e l'oggetto della riproduzione, attinente una partita di calcio dilettantistico disputatasi cinque mesi prima rispetto alla pubblicazione; parimenti non può parlarsi di perdita del fatturato da parte del P., considerata la natura gratuita della collaborazione con il sito web su cui tali immagini sono regolarmente pubblicate.
Appare dunque opportuno parametrare il danno risarcibile all'ipotetico compenso che l'attore avrebbe potuto percepire in caso di cessione della foto alla tostata giornalistica, secondo il criterio dell'equo compenso di cui all'art. 91 L.A. individuando quale importo omnicomprensivo la somma di Euro 500,00.
Attesa la tenuità della condotta ascrivibile alla E., non si ritiene opportuno neppure adottare le chieste statuizioni accessorie ex art. 166 L.A.

Le spese seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano come in dispositivo, vista la nota specifica e sulla base dei criteri di cui al d.m. 55/2014, atteso che l'attività difensiva si è esaurito dopo l'entrata in vigore, il 3.4.2014, del suddetto d.m. (cfr. Cass. S.U. 12.10.2012, n. 17406), con adesione ai valori medi di fase individuati in relazione al decisum.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.

PQM

Il tribunale civile di Bari, Sezione specializzata in materia di impresa - Collegio B, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione collegiale, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda attorea nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto, accertata la violazione dei diritti di esclusiva spettanti all'autore sulla fotografia da lui scattata pubblicata sul quotidiano "___" del 31.05.2011, condanna la convenuta E. S.p.A. a corrispondere a P.S. la somma di Euro 500,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo a titolo di risarcimento danni;
2. rigetta la domanda di risarcimento dei danni morali e materiali spiegata da parte attorea;
3. condanna la E. S.p.A. secondo soccombenza a rimborsare all'attore P.S. le spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi Euro 739,08 di cui Euro 630,00 per compensi professionali al difensore ed Euro 109,08 per spese esenti, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CNPA come per legge.
Così deciso in Bari l'1 marzo 2016.
Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2016.


 

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