REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. RUBINO Lina - rel. Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24454/2012 proposto da:
FLEX SRL in persona del legale rappresentante e A.U. B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI CALAMATTA 16, presso lo studio dell'avvocato CALDERONE MARCELLO, rappresentata e difesa dall'avvocato LAURA SOLDANO giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
R.D., O.R., O.B., O. D., O.P., C.O., O.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato MARCO BALIVA, rappresentati e difesi dall'avvocato CARIMATI FILIPPO giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrenti -
e contro
COMUNE PESSANO CON BORNAGO, CONSORZIO INTERCOMUNALE SVILUPPO INDUSTRIALE GORGONZOLA E PESSANO CON BORNAGO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2958/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/10/2011, R.G.N. 3716/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2015 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;
udito l'Avvocato LAURA SOLDANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Nel 2001 R.D., O.P., R., B., D., M. e C.O. convenivano in giudizio la Flex s.r.l., nonchè il Comune di Pessano con Bornago e il Consorzio Intercomunale Sviluppo Industriale di Gorgonzola e Pessano con Bornago assumendo che dalle aree gestite dalla Flex all'interno di immobili di proprietà del Consorzio ed adibite ad intrattenimento musicale e danzante provenissero nelle ore notturne immissioni intollerabili di rumore a carico delle loro abitazioni, situate a breve distanza. Chiedevano che alla Flex fosse inibito di continuare a svolgere l'attività di intrattenimento musicale, ovvero che la stessa fosse condannata a modificare i suoi impianti per ricondurre le immissioni di rumori nei limiti della tollerabilità; chiedevano inoltre che il Consorzio, proprietario degli immobili in questione, fosse condannato ad eseguire gli interventi necessari a ridurre nell'ambito della tollerabilità le immissioni acustiche, e chiedevano la condanna in solido della Flex e del Comune a risarcire il danno biologico e esistenziale da loro subito.

La Flex si costituiva asserendo che:
- la zona ove si svolgeva l'attività ed era sita l'abitazione degli attori, adiacente al loro stabilimento per la conservazione di alimenti surgelati, era sempre stata a vocazione esclusivamente industriale;
- la sua attività di intrattenimento musicale e danzante, da svolgersi all'aperto e solo nei mesi estivi, fosse in regola sotto il profilo amministrativo, essendosi la società convenuta regolarmente aggiudicata il bando comunale per poter esercitare quella particolare attività in quella zona;
- l'attività di intrattenimento era programmata per la sola stagione estiva, da giugno a settembre;
- solo nel 2003 il Comune approvava un piano di classificazione acustica del territorio comunale, inserendo la zona dove si trovava il locale in zona 5^ a vocazione prevalentemente industriale anzichè in zona 6^ (zona esclusivamente industriale) come avrebbe dovuto essere (la delibera comunale veniva impugnata dalla Flex dinanzi al Tar che la annullava nel 2008).

Nel 2008 il Tribunale di Milano accoglieva la domanda degli attori e condannava la Flex s.r.l. a corrispondere a ciascuno di essi un contenuto importo a titolo di danno esistenziale (condanna in parte estesa anche al Comune) e alla sola R. anche un piccolo importo per danno biologico; il tribunale impartiva altresì alla società e al Consorzio proprietario il divieto di tenere trattenimenti musicali danzanti fuori dall'immobile di via______ locato alla Flex s.r.l..
La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, rigettava integralmente l'appello della Flex s.r.l.
Flex s.r.l. propone ricorso per cassazione articolato in cinque motivi contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. - 2958 del 28.10.2011, notificata l'11.7.2012. Resistono con controricorso O.P., R.D., O.R., B., D., M. e C.O..
Il Comune di Pessano con Bomago e il Consorzio Intercomunale Sviluppo Industriale di Gorgonzola e Pessano con Bornago, regolarmente intimati, non hanno svolto attività difensiva.

Motivazione

La ricorrente ritiene di aver subito una ingiustificata condanna, che l'ha condotta alla cessazione di una attività regolarmente autorizzata dalle autorità amministrative comportandole un cospicuo danno, a seguito della errata interpretazione ed applicazione, da parte del giudice di merito, della normativa sull'inquinamento acustico e pur avendo mantenuto le immissioni di rumore che provenivano dagli impianti di amplificazione della società (che somministrava intrattenimento notturno in luoghi aperti) all'interno della soglia dei 40 decibel, e comunque ad un livello inidoneo a ledere la salute di alcuno.
Sviluppa le sue lagnanze in cinque motivi, che appaiono complessivamente inidonei ad indurre ad una cassazione della sentenza impugnata.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ovvero sull'appartenenza alla classe 6^ di zonizzazione acustica del terreno su cui sorge l'immobile in cui la Flex era stata autorizzata a svolgere la propria attività; denuncia anche la violazione di legge in riferimento alla L. n. 447 del 1995, al D.P.C.M. 14 novembre 1997, nonchè all'art. 844 c.c., commi 1 e 2.
Quanto al denunciato vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la corte d'appello non abbia tenuto in alcun conto il fatto che, con una sentenza del T.A.R. del 2008 provocata da un ricorso della stessa Flex, l'area dove esiste la struttura gestita dalla ricorrente sia stata considerata come "facente parte dell'area industriale ed inseribile pertanto in classe 6^", ovvero nella zona a vocazione esclusivamente industriale, anzichè area prevalentemente industriale (classe V), come era stata classificata erroneamente in precedenza dal Comune con provvedimento annullato dal tribunale amministrativo.
I controricorrenti sul punto precisano che effettivamente la delibera comunale che adottava il piano di zonizzazione acustica è stata annullata, con la sentenza del T.A.R. Lombardia n. 5234 del 2008 citata dalla ricorrente. Pertanto, evidenziano che allo stato non esiste più alcun piano di zonizzazione e si applicano le norme ordinarie per individuare se sia avvenuto o meno il superamento della tollerabilità delle immissioni.

Il motivo è infondato.

La censura non è mossa adeguatamente, senza riportare nè indicare i passi della sentenza in cui la motivazione sia inficiata dalla omessa considerazione della pronuncia del T.A.R.. A ciò si aggiunga che, in base a quanto riportato dalla stessa ricorrente, la pronuncia del giudice amministrativo ha annullato in quanto illegittimo il piano di classificazione acustica adottato nel 2003 dal Comune intimato, laddove qualificava il territorio ove veniva svolta l'attività di intrattenimento musicale della ricorrente come riconducibile alla zona n. V, a prevalente (e non esclusiva) vocazione industriale, ma non ha provveduto neppure nominando a ciò un commissario ad acta, ad un diverso classamento che abbia effettivamente attribuito all'area vocazione esclusivamente industriale. Il fatto decisivo, consistente nella riconducibilità del luogo ove sorge l'attività ad una diversa zona, non è neppure provato quindi nella sua esistenza storica.

Quanto alla denunciata violazione di legge, essa non sussiste.
La sentenza impugnata appare aver fatto corretta applicazione della normativa vigente in materia di immissioni acustiche, laddove ha ricordato che sussistono due livelli di tutela di fronte all'immissione rumorosa, da una parte il regime amministrativo deputato alla P.A. (disciplinato dalla L. n. 447 del 1995, e dal D.P.C.M. del 1997) e dall'altro vigono i principi civilistici che regolano i rapporti tra privati riconducibili nell'ambito del codice agli artt. 844 e 2043 c.c., dotati di fondamento costituzionale e comunitario.
Correttamente la corte d'appello. ha ritenuto che l'eventuale rispetto da parte della ricorrente della normativa pubblicistica contenuta nel DPCM 14.11.1997 non faccia venir meno la possibilità che essa possa esser ritenuta responsabile sotto il profilo civilistico, in caso di violazione dei sopra ricordati artt. 844 e 2043 c.c. laddove sia riscontrato, come accertato dal consulente tecnico, che vi siano state ripetute immissioni sonore in orario dedicato al riposo notturno che superavano i tre dB(A) Leq di rumore di fondo, soglia fissata da un consolidato orientamento giurisprudenziale come tetto massimo di tollerabilità in orario notturno.

Questa Corte ha avuto infatti più volte modo di affermare, con affermazioni rispetto alle quali non vi è ragione di discostarsi, che nell'ambito, non già della tutela della quiete pubblica ovvero del rapporto tra privali e PA, bensì dei rapporti tra privati, l'osservanza delle normative tecniche speciali, quali quelle qui invocate, non e dirimente nell'escludere l'intollerabilità delle immissioni (v. da ultimo Cass. n. 8474 del 2015); che la fattispecie deve essere vagliata secondo l'ordinario criterio di cui alla disposizione generale dell'art. 844 cit., nel senso che il superamento della soglia codicistica di tollerabilità delle immissioni ben può essere riscontrata pur nell'accertato rispetto dei limiti di cui alla normativa tecnica.
Si è in proposito affermato (Cass. n. 1151 del 2003; Cass. n. 1418 del 2006; Cass. n. 939 del2011; Cass. n. 17051 del 2011 e, più recentemente, in materia di rumorosità da sorvolo aereo: Cass. n. 15233 del 2014) che: in materia di immissioni, mentre è illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi in concreto alla stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c.; che alla materia delle immissioni sonore o da vibrazioni o scuotimenti atte a turbare il bene della tranquillità nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione non è applicabile la L. 26 ottobre 1995, n. 447, sull'inquinamento acustico, poichè tale normativa, come quella contenuta nei regolamenti locali, persegue interessi pubblicistici disciplinando, in via generale ed assoluta, e nei rapporti c.d. verticali fra privati e la p.a., i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete; che la disciplina delle immissioni moleste in alieno nei rapporti fra privati va sempre rinvenuta nell'art. 844 c.c., sulla cui base, quand'anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice, che tenga conto di tutte le peculiarità della situazione concreta: Analogamente è a dire per la normativa secondaria e regolamentare di attuazione la quale, nel determinare le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti di tollerabilità in materia di immissioni rumorose, non può per sua natura che perseguire finalità meramente esecutive di carattere pubblicistico, così incidendo sui soli rapporti fra i privati e la p.a.; sicchè i limiti tecnici in essa contenuti non escludono l'applicabilità dell'art. 844 c.c., nei rapporti tra i proprietari di fondi vicini.
Va inoltre ribadito che la valutazione imposta al giudice ex art. 844 c.c., risponde - nel contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà - alla tutela di preminenti diritti di rilievo costituzionale, come quello alla salute ed alla qualità della vita.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 ter inserito dalla legge di conversione 27.2.2009, n. 13 nel testo del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, che così recita:
Art. 6 ter. - (Normale tollerabilità delle immissioni acustiche). 1. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'art. 844 c.c., sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.
La ricorrente sostiene che con questo articolo, in materia di immissioni ed emissioni acustiche, il legislatore ha superato tutto il dibattito dottrinario e giurisprudenziale e i criteri elaborati dalla giurisprudenza a tutela del privato a fronte delle immissioni, chiarendo definitivamente che i valori limite da rispettare sono semplicemente ed unicamente, senza alcuna differenziazione tra tutela privatistica ed amministrativa, quelli indicati dal D.P.C.M. 19 novembre 1997. Ritiene che, trattandosi di norma di interpretazione autentica, essa sia immediatamente applicabile al caso di specie.

Il motivo è infondato.
La normativa in questione, diversamente da quanto opinato dalla Corte d'appello (e quindi intervenendo a correggere sul punto la motivazione) potrebbe anche essere ritenuta immediatamente applicabile in quanto, benchè costituisca ius superveniens, sembra esprimere un portato di interpretazione autentica, argomentabile dal riferimento alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti.
Tuttavia, come già osservato da Cass. n. 8474 del 2015, valorizzando anche le affermazioni della Corte costituzionale che si è già espressa sulla conformità della disciplina stessa ai principi costituzionali, alla norma deve necessariamente data una interpretazione costituzionalmente orientata, e non necessariamente derogatoria del principio di accertamento in concreto della normale tollerabilità da parte del giudice, tenuto anche conto del principio generale per cui "il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo considerarsi prevalente, rispetto alle esigenze della produzione, il soddisfacimento ad una normale qualità della vita" (Cass. n. 5564 dell'8 marzo 2010). La Corte costituzionale, con ordinanza n. 103 del 2011 con la quale ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale su di essa dedotta, ha affermato proprio che dal solo dettato dell'art. 6 ter cit. non può aprioristicamente evincersi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., senza prima tentare di sperimentare diverse interpretazioni idonee a preservare la norma stessa dai sollevati profili di denunciata incostituzionalità. Aggiunge che alla assai generica locuzione "sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso", contenuta nella norma in esame, non debba necessariamente riconoscersi una portata derogatoria rispetto alla disciplina codicistica in tema di immissioni.

Nell'identificare il significato della norma e nel vagliare l'eventuale influenza di tale clausola di salvezza rispetto ai criteri civilistici di accertamento del limite della normale tollerabilità delle immissioni acustiche il giudice delle leggi segnala che non si possa prescindere dal criterio guida della protezione del diritto alla salute (al quale si aggiunge, come meglio si vedrà in riferimento al motivo n. 5 del presente ricorso, la necessità di tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, imposto dall'art. 8 Cedu); sulla base, però, non già del mero rispetto di un limite tabellare assoluto, bensì della concreta incidenza (id est: tollerabilità) delle immissioni nello specifico e mutevole contesto della loro manifestazione, così come imposto dall'ormai consolidata interpretazione, giurisprudenziale dell'art. 844 c.c., disposizione che lo stesso art. 6 ter prevede che continui ad essere applicata.
Pertanto, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6 ter, mantiene la sua attualità l'ormai pacifico orientamento di legittimità che differenzia - quanto ad oggetto, finalità e sfera di applicazione - la disciplina contenuta nel codice civile dalla normativa di diritto pubblico.

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè l'esistenza del vizio di motivazione apparente.
Il motivo è inammissibile, in quanto non contiene una critica puntuale alla motivazione della sentenza, che fa proprie motivatamente le conclusioni del c.t.u., ma la critica è rivolta direttamente ai criteri di calcolo adottati dallo stesso consulente; in questi termini si traduce nel tentativo di indurre la corte ad un nuovo giudizio di fatto, inammissibile in questa sede.

Con il quarto motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 844 c.c., comma 2, in relazione al mancato contemperamento delle ragioni della produzione con quelle della proprietà, nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulle misure di mitigazione del suono adottate dalla Flex nel corso del 2009 (e quindi nel corso del giudizio di appello) e non adeguatamente considerate dalla corte ai fini quanto meno della cessazione della inibitoria.
La ricorrente afferma che la corte territoriale non ha tenuto in alcun conto le necessità di contemperamento delle esigenze dell'attività produttiva di reddito da essa svolta (equiparabile alle esigenze di un'attività industriale) con quelle dei privati al riposo e alla quiete, e non ha tenuto in conto neppure che il locale da ballo sorgeva in zona 6^ (ovvero esclusivamente industriale) ed era una attività produttiva di reddito degna di rispetto come una produzione industriale, mentre gli attori avevano scelto di abitare in zona V (ovvero prevalentemente industriale) con abitazione adiacente alla fabbrica di surgelati da loro gestita, i cui motori normalmente producevano un elevato rumore di fondo.

Il motivo è infondato.
Il giudizio di contemperamento degli interessi è tipica valutazione in fatto, non censurabile se non sotto il profilo del vizio di motivazione, e la motivazione, benchè non condivisa naturalmente dalla ricorrente, è sviluppata e coerente. Anche su questo punto, l'intento della ricorrente appare volto ad un riesame in fatto della vicenda, muovendo peraltro da presupposti fattuali meramente allegati, come si è detto in riferimento ai motivi precedenti (inserimento delle abitazioni in zona 5^ e della struttura di intrattenimento in zona 6^, a fronte dell'annullamento del piano di zonizzazione acustica e del solo possibile inserimento in zona 6^ della struttura).

Rientra poi legittimamente nella libera formazione del convincimento del giudice la scelta, tra varie risultanze di accertamenti peritali, alcune favorevoli ad una parte ed altre alla controparte, di quella che per motivi che è tenuto ad esporre ritiene più convincente. I motivi della scelta sono peraltro puntualmente enunciati a pag. 25 della sentenza (concordanza tra le risultanze della ctu e la deposizioni dei testi, preferenza per le consulenze espletate nel contraddittorio tra le parti rispetto all'altro elaborato peritale depositato dalla Flex).

All'interno del quarto motivo, la ricorrente lamenta anche che la corte territoriale non abbia tenuto affatto in conto, quanto meno per eliminare il divieto a svolgere l'attività per il futuro, che nel 2009, quindi nel corso del giudizio di appello, la ricorrente abbia messo in opera un costoso sistema di insonorizzazione, che ha modificato in maniera consistente la rumorosità prodotta dal locale.
La doglianza non può essere presa in considerazione in mancanza di una adeguata censura, riconducibile non alla violazione dell'art. 844 c.c. e quindi ad un neppure ben esplicitato vizio di violazione di legge, ma al vizio processuale di omessa pronuncia, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Infine, con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 2059, 1223 e 1226 c.c., in punto di mancanza di nesso causale tra le immissioni ed il danno lamentato dagli attori e ad essi liquidato, nonchè la presenza del vizio motivazionale sotto ogni sua possibile prospettazione in ordine alla risarcibilità del danno esistenziale (domanda formulata in via subordinata rispetto alla domanda principale di risarcimento del danno biologico). Sostiene che, avendo la corte d'appello escluso in concreto un danno alla salute a carico di tutti gli attori (tranne che nei confronti di R.D., nei riguardi della quale ha confermato il riconoscimento di un modesto danno biologico, quantificato in 1500 Euro per l'accertamento dell'esistenza di emicranie ricorrenti), non avrebbe dovuto essere liquidato il danno esistenziale. La sentenza impugnata, laddove ha liquidato una modesta cifra in favore di ciascun attore per un preteso danno esistenziale pur avendo escluso la configurabilità di un pregiudizio alla salute di essi, si porrebbe in contrasto con il recente quanto consolidato orientamento giurisprudenziale, che ha trovato la sua prima ed incisiva espressione nella sentenza delle Sezioni Unite n. 26972 del 2008, che ha posto un limite alla duplicazione delle voci di danno risarcibile ed alla risarcibilità dei danni bagatellari.

Il motivo è infondato.
E' ben vero che la Corte ha inteso in questi ultimi anni ridisegnare l'arca del danno non patrimoniale risarcibile espungendone i pregiudizi inconsistenti che avevano trovato occasionalmente tutela nei giudizi di merito pur non potendo assurgere a lesioni meritevoli di tutela e le duplicazioni ingiustificate delle voci di danno.
Da ciò non si può far discendere però, quale automatica conseguenza, la conclusione per cui il danno non patrimoniale sarebbe risarcibile soltanto qualora ad esso si associ una lesione del diritto alla salute ovvero un vero e proprio danno biologico. La stessa sentenza n. 26972 del 2008 ha chiarito che il danno alla qualità dell'esistenza trova tutela soltanto quando esso si verifichi in conseguenza della lesione di un diritto costituzionalmente garantito (escludendo in tal modo i danni bagatellari) con ciò non precludendo però la strada alla possibilità di porre a fondamento della risarcibilità del danno non patrimoniale un diritto fondamentale diverso rispetto al diritto alla salute (e alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, quali l'inviolabilità del domicilio e la tutela della famiglia fa riferimento la sentenza impugnata).
Proprio in tema di risarcibilità del pregiudizio per immissioni che superino la soglia di tollerabilità, questa Corte ha più volte affermato già in passato che pur quando non risulti integrato un danno biologico, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane sono pregiudizi apprezzabili in termini di danno non patrimoniale (v. Cass. n.7875 del 2009).
Cass. n. 26899 del 2014 ha affermato che l'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza.
(Nella specie, le immissioni sonore - costituite da musica ad alto volume e altri schiamazzi "clamorosamente eccedenti la normale tollerabilità" in orario serale e notturno - avevano determinato una lesione, non futile, al diritto al riposo notturno per un periodo di almeno tre anni).

A ciò deve aggiungersi che il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare è uno dei diritti protetti dalla Convenzione Europea dei diritti umani (art. 8). La Corte di Strasburgo ha fatto più volte applicazione di tale principio anche a fondamento della tutela alla vivibilità dell'abitazione e alla qualità della vita all'interno di essa, riconoscendo alle parti assoggettate ad immissioni intollerabili un consistente risarcimento del danno morale, e tanto pur non sussistendo alcuno stato di malattia. La Corte ha più volte condannato, per violazione dell'art. 8, gli Stati che, in presenza di livelli di rumore significantemente superiori al livello massimo consentito dalla legge, non avessero adottato misure idonee a garantire una tutela effettiva del diritto al rispetto della vita privata e familiare (sentenza Dees v. Ungheria del 9.11.2010;sentenze Oluic v. Croazia, n. 61260 del 2008, (pp. da 48 a 66) e Moreno G¢mez v. Spagna, n. 4143/02 (pp. da 57 a 63).
A seguito della c.d. "comunitarizzazione" della Cedu, conseguente all'approvazione del trattato di Lisbona, il giudice interno che abbia a trattare casi di immissioni non può non conformarsi anche ai criteri elaborati in seno al sistema giuridico della Convenzione. In ragione di tale nuova prospettiva giuridica di riferimento esce rafforzata dal fondamento normativo costituito dall'art. 8 Cedu la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite anche a prescindere dalla sussistenza di un danno biologico documentato. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese del presente giudizio sostenute dai controricorrenti e le liquida in complessivi Euro 8.200,00, di cui 200,00 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2015


 

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