REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente -
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere -
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere -
Dott. RAGO Geppino - Consigliere -
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.A.;
avverso la sentenza n. 4555/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 20/03/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CERVADORO MIRELLA;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, nella persona del Dr. ANIELLO Roberto, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 20.3.2015, la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione di primo grado che aveva condannato F.A. alla pena di anni due di reclusione e Euro 1000,00 di multa peri reati di falso e truffa, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo: 1) erronea applicazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) art. 420 ter c.p.p., comma 5 per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità e/o di inammissibilità e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). Nel giudizio di primo grado, in occasione della prima udienza del 30.11.2011, la difesa dell'imputato aveva fatto pervenire certificazione medica data 29.11.2011 attestante "sindrome influenzale con vomito e diarrea", con conseguente necessità di almeno quattro giorni di riposo per cure, e per l'effetto chiedeva rinvio del processo ad altra data. La richiesta di rinvio veniva respinta, sul presupposto della non dimostrata assolutezza dell'impedimento e della mancata specificazione della temperatura dell'influenza in corso. L'ordinanza di rigetto veniva impugnata unitamente alla sentenza e la Corte territoriale ha erroneamente respinto la doglianza difensiva, ritenendo che la sintomatologia non appariva indicativa dell'assoluto impedimento, e il difensore non aveva fornito alcuna spiegazione del perchè non potesse avvalersi di un sostituto processuale; 2) mancanza e manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di truffa; 3) l'inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale (artt. 133 e 62 bis c.p.) e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in ordine alla determinazione della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Chiede pertanto l'annullamento della sentenza.

Motivazione

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Con l'atto d'appello, l'imputato si doleva - tra l'altro - che dalla certificazione medica prodotta nel giudizio di primo grado emergeva chiaramente che il legittimo impedimento del difensore dell'imputato a presenziare all'udienza era legato non solo alla sindrome influenzale, ma anche agli indicati sintomi di vomito e diarrea, che avrebbero dovuti essere tenuti in debito conto anche in considerazione del lungo viaggio che il difensore avrebbe dovuto affrontare da Napoli a Bologna, e viceversa; a riprova della non pretestuosità dell'istanza di rinvio era stata anche allegata copia dei biglietti per il viaggio in treno programmato per affrontare la trasferta. A fronte di tale articolato motivo, la Corte di Appello di Bologna ha rilevato che il certificato medico inoltrato dal difensore indicava una sintomatologia (vomito e diarrea) che, così come documentata, non appariva indicativa di un assoluto impedimento del difensore a comparire (dimenticando - tra l'altro - che a suindicata sintomatologia nella stessa certificazione appariva conseguenza di sindrome influenzale), e quindi ritenuto legittima la decisione del primo giudice di non disporre alcun rinvio, anche in base al rilievo che il difensore non aveva indicato e documentato le ragioni che non gli avevano permesso di nominare un sostituto processuale per il giudizio, "giudizio che non presentava oggettivamente alcuna complessità". La motivazione della Corte territoriale non appare congrua nè giuridicamente corretta. Invero, solo per i casi di impedimento del difensore ex art. 420 ter c.p.p., dovuti a suoi concomitanti impegni professionali, si rende necessaria l'indicazione della impossibilità, assoluta o relativa, di una surrogatoria nomina di eventuali sostituti processuali o codifensori (cfr. Cass. Sez. U, n. 29529 del 25.6.2009, Rv. 244109; Sez. 5^, sent. n. 41148 del 28.10.2010, Rv. 248905; Sez. 3, sent. n. 26408 del 2.5.2013, Rv.256294).

Viceversa dell'indicato onere informativo non può essere gravato, ad avviso di questo Collegio, il difensore che comunichi e documenti il proprio impedimento causato da infermità contingente e soprattutto non prevedibile, in quanto per il difensore di fiducia impedito per malattia non è previsto dalla legge alcun obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni per l'omessa nomina (cfr. Sez. 3^, sent. n. 3072 del 17.12.2002, Rv. 223943; Sez. 5^, sent. n. 35011 del 20.9.2006, Rv. 235224; Sez. 5^, sent. n. 29914 del 1.7.2008, Rv. 240453; Sez. 1^, sent. n. 47753 del 9.12.2008, Rv. 242489).

L'accoglimento del primo motivo risulta assorbente rispetto agli ulteriori motivi di ricorso.

La sentenza impugnata e quella del Tribunale di Bologna in data 30.11.2011 vanno pertanto annullate; e gli atti trasmessi al Tribunale di Bologna per il giudizio.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella del Tribunale di Bologna in data 30.11.2011 e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2016.


 

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