REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA SEZIONE 1
riunita con l’intervento dei Signori:
- PALMA ROMEO ERMENEGILDO Presidente
- RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE Relatore
- DI NATALE RENATO Giudice

ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 297/2020
depositato il 30/03/2020

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 195 ALTRI TRIBUTI 2015
contro:
COMUNE Dl GELA
PIAZZA SAN FRANCESCO 93012 GELA
proposto dal ricorrente:
C. I.
difeso da:
AVV. DURI DANISA
STUOIO AVV. DURI
VIA EUROPA 93 93012 GELA CL

Svolgimento del processo

Con atto in data 16.12.2019 il C. I. in liquidazione, con sede in Gela, in persona del liquidatore, C. S., rappresentato e difeso dall’Avv. Danisa Duri, proponeva ricorso contro il Comune di Gela, avverso l’avviso d’accertamento N°195, notificato in data 13.11.2019, mediante il quale gli veniva contestato il mancato pagamento della maggiore Imposta Comunale sulla Pubblicità per l’anno d’imposta 2015, relativa a N°26 impianti, per un importo di € 7.667,62, oltre interessi sanzioni e spese di notifica, per un importo complessivo di €.10.034,00.

In data 30.03.2020 il Consorzio ricorrente si costituiva in giudizio, eccepiva la nullità dell’atto impugnato per difetto di motivazione, per omessa aliegazione dei documenti richiamati nell’atto e l’inesistenza dei presupposti impositivi.
Chiedeva l’annullamento dell’atto impugnato, la condanna alle spese da distrarsi in favore del difensore antistatario e la trattazione in pubblica udienza.

Il Comune di Gela non si costituiva in giudizio.

Motivazione

Con l’atto impugnato viene contestato l’omesso versamento dell’imposta sulla pubblicità relativa a diversi corpi pubblicitari descritti in un’apposita tabella allegata all’atto, motivando la pretesa con la dicitura “VISTI gli archivi e le rilevazioni effettuate (come da scheda allegata)”.
L’imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi dell’art.8 del D.Lgs. N°507/93, è dovuta a seguito di dichiarazione presentata da parte del soggetto passivo o, in caso di omissione della dichiarazione, dal primo gennaio dell’anno in cui l’imposta è stata accertata.
La motivazione dell’atto impugnato non indica se l’accertamento del mancato pagamento è stato effettuato a seguito di dichiarazione presentata o di omessa dichiarazione. A parte il generico riferimento alla consultazione degli archivi ed alle rilevazioni effettuate, non specifica quali atti sono stati riscontrati negli archivi, che costituiscono titolo per la legittimità della pretesa, quali una dichiarazione presentata dal contribuente, una richiesta o il rilascio di un’autorizzazione all’installazione di corpi pubblicitari o gli estremi di un verbale di accertamento noto al contribuente o allegato alla motivazione dell’atto, nel caso questi non fosse stato noto al contribuente.

L’avviso d’accertamento impugnato è viziato di nullità, per difetto di motivazione e tale vizio preclude l’esame degli altri motivi di ricorso.
Il ricorso va accolto, dichiarando la nullità dell’avviso d’accertamento impugnato e, per effetto della soccombenza. va condannato il Comune di Gela al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 1.700,00, comprensivi di spese, onorari, C.P.A. IVA e contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

PQM

La Commissione, in accoglimento del ricorso, dichiara la nullità dell’avviso d’accertamento impugnato e condanna il Comune di GeIa al pagamento delle spese di giudizio, che Liquida in € 1.700,00, comprensivi di spese. onorari. C.P.A.. IVA e contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Caltanissetta lì, 02.10.2020
Depositata in segreteria il 4.11.2020


 

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