REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI BLASI Antonino - Presidente -
Dott. MELONI Marina - Consigliere -
Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere -
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -
Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13598/2009 proposto da:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore - ricorrenti -
contro
I.M.;- intimata -
avverso la sentenza n. 73/2008 della COMM.TRIB.REG. di BARI, depositata il 29/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l'Avvocato MELONCELLI che si riporta al contenuto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

I.M. vendeva alla Ined s.r.l. la quota indivisa di alcuni immobili posti in Bari.
L'ufficio notificava un avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato, ai fini dell'imposta di registro e dell'Invim.
La contribuente lo impugnava dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Bari.
La commissione tributaria dichiarava cessata la materia del contendere quanto all'Invim, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, per essere stata la relativa controversia definita a mezzo condono, e accoglieva il ricorso quanto all'imposta di registro.
Su gravame dell'amministrazione, la commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza notificata il 3 aprile 2009, confermava la decisione.
Argomentava che alla I., venditrice, l'avviso di accertamento relativo all'imposta di registro era stato notificato sul presupposto della sua responsabilità solidale, ma il principio di solidarietà non poteva avere, da parte dell'agenzia delle entrate, un' "applicazione tout court", non essendo consentito "richiedere in ogni tempo, in ogni circostanza e per qualsiasi ragione il pagamento dell'imposta all'obbligato solidale". Secondo la commissione tributaria regionale, per poter chiamare l'alienante a rispondere dell'imposta di registro era necessario che fossero dall'ufficio valutate le circostanze che avevano impedito di riscuotere l'imposta dall'acquirente, "quale legittimo debitore del tributo in questione".
Ed era altresì necessario che, nei confronti del responsabile solidale, fossero negli atti impositivi indicate le motivazioni che non avevano reso possibile riscuotere il tributo dall'acquirente.
La commissione regionale osservava che, nel caso di specie, la I. era stata chiamata a rispondere, non per l'insolvenza del debitore Ined s.r.l., sebbene perchè la cartella di pagamento, a quest'ultima notificata, era stata annullata in sede giurisdizionale per difetto di notifica. E, non essendo stata incamerata l'imposta dall'obbligato principale per fatto imputabile all'erario, anche l'altro obbligato dovevasi considerare sollevato dal vincolo di solidarietà.
Contro la sentenza di secondo grado, l'amministrazione ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un motivo. L'intimata non ha svolto difese.

Motivazione

1. - Con unico motivo l'amministrazione deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell'art. 1292 c.c., e del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51, 52 e 57, censurando la sentenza per avere nella sostanza ritenuto che la parte alienante di un immobile sia, per l'imposta di registro, responsabile solo in via sussidiaria.
Sostiene, di contro, che non esiste un beneficio di escussione a favore del venditore. Nel quesito di diritto chiede alla corte di dire se violi o meno le norme sopra evocate la sentenza di merito "che in tema di solidarietà tributaria dovuta dal pagamento dell'imposta di registro affermi che sussista differenza tra i due coobbligati in solido, compratore e venditore".

2. - Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Alla base dell'impugnata sentenza è rinvenibile un'unica ratio, praticamente incentrata sul principio secondo il quale la responsabilità solidale dell'alienante, quanto all'imposta di registro, da un lato sarebbe sussidiaria, e dall'altro sarebbe condizionata alla previa escussione dell'acquirente, debitore principale. A tale tesi è invero legata la serie di conseguenze dalla commissione regionale evidenziata in sentenza: (a) la presunta necessità da parte dell'amministrazione di valutare e indicare nella motivazione dell'atto le specifiche circostanze che avrebbero impedito la riscossione del tributo presso l'obbligato principale;
(b) il venir meno del vincolo di solidarietà ove l'imposta non risulti riscossa presso il debitore principale per fatto imputabile all'amministrazione medesima, come il vizio (di notificazione) della cartella esattoriale accertato giudizialmente.

3. - Ma la tesi primariamente esposta dalla commissione è giuridicamente errata, in quanto i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, sono le parti contraenti.
E con riferimento a esse la norma prevede una mera coobbligazione solidale, per modo che l'amministrazione non è vincolata nè dal beneficio dell'ordine, nè, tanto meno, dal beneficio di previa escussione.

In sostanza, la funzione della norma citata è quella propria della solidarietà passiva di diritto comune, per modo che essa va identificata nella garanzia del creditore d'imposta.
In questi termini il vincolo solidale è diretto a rendere più sicura e più agevole la realizzazione del diritto alla percezione del tributo.
Ne consegue che ciascun debitore è tenuto, verso l'erario, per l'intero debito d'imposta, e il creditore erariale può esigere l'adempimento totale da parte dell'uno o dell'altro, a sua scelta. E fino a quando non abbia conseguito l'adempimento, non gli è preclusa la facoltà di esigere il pagamento dai singoli condebitori e di agire anche separatamente nei loro confronti.
4. - L'impugnata sentenza, non essendo in linea con l'affermato principio di diritto, va cassata.
Segue il rinvio della causa alla medesima commissione tributaria regionale, diversa sezione, per nuovo esame.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale della Puglia.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 4 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2014


 

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