REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Locri, Avv. Giuseppe CAPOGRECO, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.2560/17 R.G. anno 2017, avente quale oggetto:
OPPOSIZIONE AVVERSO ESTRATTO DI RUOLO.
TRA
A. G. elettivamente domiciliato in Gioiosa Jonica presso lo studio dell'Avv. M., che lo rappresenta e difende come da
procura in calce alla.
ATTORE
E
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore.
CONVENUTA CONTUMACE
PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA.
CONVENUTA CONTUMACE.
All'udienza del 30.1.2018 le parti costituite precisavano le proprie conclusioni come da verbale in pari data.

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 27.11.2017 A. G. conveniva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione e la Prefettura di Reggio Calabria al fine di sentir dichiarare non dovute le somme portate dalle seguenti cartelle esattoriali:
09420000031617315000, 09420010050055958000, 09420040003711373000, 094 20050016460848000 emesse da Equitalia su richiesta della Prefettura di Reggio Calabria, delle quali era venuto a conoscenza tramite estratto di ruolo. Eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito portato dalle cartelle medesime, asseritamente mai notificategli, derivanti da sanzioni amministrative conseguenti a violazioni alle norme del codice della strada.
Non si costituivano le parti convenute.

Motivazione

Va, in primo luogo affrontata la questione dell'interesse ad agire, ex art.100 c.p.c.
Un primo orientamento della S.C. (sentenza nr. 724 del 19.01.2010) aveva sancito l'ammissibilità dell'impugnazione del mero estratto di ruolo, ma la Cassazione era tornata in argomento con la pronunzia nr. 6906 del 2003.2013, la quale aveva invece disatteso il principio suddetto, affermando la non impugnabilità dell'estratto di ruolo se non dopo la notifica di un atto impositivo.
Da ultimo è intervenuto il principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 2 ottobre 2015, n. 19704, la quale ha risolto il contrastante orientamento giurisprudenziale sopra citato, affermando che è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dall'Agente della riscossione, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, senza cioè dover necessariamente attendere uno specifico atto di intimazione per potersi difendere.
Ciò sulla base della considerazione per la quale "una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 19 citato impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato, non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione
Si tratta di tutela che si giustifica allorché, prendendo cognizione del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e consente al contribuente stesso di recuperare gli strumenti di
impugnazione avverso la cartella stessa, mai notificatagli.

Sul punto è di recente intervenuta (si veda Cass. Civ., Sez.III n.22946/2016) la S.C. affermando che l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo non è da ritenersi giustificata in assenza di iniziativa esecutiva dell'amministrazione e va dichiarata inammissibile. Ciò, soprattutto, laddove manchi l'istanza del contribuente diretta ad ottenere lo sgravio in via di autotutela.
Questo giudicante, pur in presenza di siffatta autorevole pronuncia, ritiene illogico lasciare 'sospeso' un credito laddove lo stesso sia pacificamente prescritto per il sol fatto che il Concessionario non abbia, dopo la notifica della cartella, adottato altre iniziative esecutive in danno del contribuente.
E, dato atto che il contribuente ha invano chiesto lo sgravio del credito portato dalle cartelle sopra richiamate (riguardante crediti risalenti agli anni 1995, 1996, 2002 e 2004), e che non v'è prova che dopo la presumibile notifica della cartella siano intervenuti idonei atti interruttivi a tutela della posizione creditoria, non v'è dubbio che l'invocata prescrizione quinquennale del credito —applicabile al caso di specie- sia certamente maturata.
L'accoglimento della domanda sotto il profilo della eccepita prescrizione assorbe tutti gli altri motivi di doglianza avanzati in citazione.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.

PQM

Il Giudice di Pace di Locri, Avv. Giuseppe Capogreco, definitivamente
pronunciando sulla domanda proposta da Agostino Giulio nei riguardi di Agenzia
delle Entrate Riscossione e Prefettura di Reggio Calabria, con citazione notificata
in data 27.11.2017, ogni ulteriore domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
dichiara la contumacia di Agenzia delle Entrate Riscossione e della Prefettura di
Reggio Calabria;
accoglie la domanda e dichiara l'intervenuta prescrizione del credito portato dalle
cartelle esattoriali indicate in parte motiva;
Condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate
in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 250,00 per compenso professionale, oltre
rimborso forfettario, CPA ed WA di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Locri, 13.2.2018


 

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