REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE 12
riunita con l'intervento dei signori:
LO MONACO CARLO -Presidente -
CONTICELLO GIUSEPPE - Relatore -
MELI SALVATORE - Giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.9581/2013
depositato il 12/12/2013
- avverso RUOLO/CART. N._______ TRIB. LOCALI 2004
- avverso RUOLO/CART. N._______ TRIB. LOCALI 2009
contro:
AGENTE DI RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA SPA
CONSORZIO DI BONIFICA 9 VIA CENTURIPE 1 CATANIA

proposto dal ricorrente:
C.E.G.
difeso da:
ESPOSITO ORAZIO STEFANO
VIA CARMELO PATANè ROMEO 28 95100 CATANIA CT

Svolgimento del processo

Con atti depositati al Consorzio di Bonifica 9 Catania ed alla Riscossione Sicilia Spa ed al Comune di Paternò in data 12/11/2013 ed alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania in data 12/12/2013 R.G.R. n. 9581/13 assegnato alla sezione XII^, il Signor C. E., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Orazio Esposito ricorreva avverso ruoli e cartelle di pagamento per
contributi consortili portanti un debito tributario di €.19.886,18.

Il ricorrente eccepiva la illegittimità dei ruoli e delle cartelle di pagamento opposte per i seguenti motivi:
1) nullità e/o annullabilità del ruolo e della cartella di pagamento per mancata notifica della cartella di pagamento;
2) inesistenza dei presupposti di imposta;
3) prescrizione dei debiti relativi al 2004.
Concludeva chiedendo l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese e la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
In data 27/04/2016 il ricorrente presentava memorie illustrative.
All'udienza pubblica del 13/05/2016, è presente il ricorrente che concludeva come da verbale. La Commissione pone la causa in decisione.

Motivazione

Il Collegio, visti gli atti, sentito il relatore, preliminarmente precisa che il presente ricorso viene presentato anche ai sensi dell'art.19, comma 3 D.Lgs. 546/92 per vizi propri dei ruoli (atti presupposti) e delle cartelle di pagamento (atti derivati), in quanto non sono state ritualmente notificate le cartelle di pagamento medesime.
AI riguardo si osserva, altresì, che nessun dubbio sussiste circa l'impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento, per come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, con proprio fermo giurisprudenziale, non ha mancato di precisare che: "in tema di contenzioso tributario, va riconosciuta la possibilità di ricorrere alla tutela del giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'Ente impositore che, con esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che lo sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessita di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa propria di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art.19, atteso l'indubbio sorgere in capo al contribuente destinatario, già a| momento della ricezione delta notizia, l'interesse, ex art.100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquistare effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e,
quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale (ormai allo stato esclusiva del giudice tributario), comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico considerato che assai recentemente è stato statuito che anche l'estratto di ruolo può essere oggetto di ricorso alla Commissione Tributaria, costituendo esso una parziale riproduzione del ruolo, cioè uno degli atti considerati impugnabili dall'art.19 D.Lgs. 546/92.


II ricorrente sostiene che le cartelle che avevano dato origine al debito tributario non gli erano state mai notificate.
La Commissione, al riguardo osserva che la Riscossione Sicilia non si è costituita e pertanto si desume che tutte le cartelle di pagamento non sono state notificate.
In considerazione di quanto sopradetto, quindi il ricorso deve essere accolto sussistendo giusti motivi per la compensazione delle spese.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.
Catania 13 maggio 2016
Depositato in segreteria il 27 maggio 2016


 

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