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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA
Riunita con l'Intervento dei signori:
IMPALLOMENI FILIPPO -Presidente-
RUSSO ISIDORO -Relatore-
NICOLETTI GIUSEPPE -Giudice-
ha emesso la seguente
SENTENZA
-sul ricorso n.9529/08
depositato il 08.07.2008.
- avverso cartella di pagamento n. 293________ ICIAP 1992
contro Comune di Paternò e Serit Sicilia Spa
proposto dal ricorrente P.S. difeso da Esposito Avv. orazio
Motivazione
Con ricorso depositato in data 08.07.08 il Sig. Pulvirenti Santo impugnava, innanzi a questa Commissione Tributaria provinciale di Catania la cartella di pagamento n.2932001____ relativa a ICIAP dovuta al Comune di Paternò per l'anno 1992.
A sostegno del ricorso rilevava di non aver mai ricevuto la notifica del prodromico avviso di accertamento posto a base dell'iscrizione a ruolo e deduceva l'intervenuta prescrizione e decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo per decorso del termine previsto dalla legge.
Il Comune di Paternò, costituitasi in giudizio, deduceva di aver provveduto alla notifica in data 23.12.98, del prodromico atto di accertamento e, pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso.
La Serit Sicilia Spa non si costituiva in giudizio malgrado la regolare notifica del ricorso.
La Commissione osserva che il Comune di Paternò ha prodotto in giudizio copia dell'avviso di accertamento che sarebbe stato notificato in data 23.12.98 ex art. 140 c.p.c.; a tale atto non è stata allegata la ricevuta della raccomandata con cui si è dato avviso dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale talchè - ad avviso della Commissione - la suddetta notifica è da considerare nulla.
Inoltre la Commissione osserva che se anche l'avviso di accertamento fosse stato validamente notificato in data 23.12.98 l'Ufficio dovrebbe, comunque, considerarsi dedaduto dalla pretesa impositiva.
Invero, ex art. 4 D.L. 66/98 la notifica della cartella di pagamento deve essere effettuata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le liquidazioni operate in base agli accertamenti in rettifica o d'ufficio.
Nel caso di specie, il contribuente ha ricevuto la notifica della cartella solo nell'anno 2008 ossia ben oltre il termine triennale previsto dal citato art. 4 comma 7 D.L. 66/98 con conseguente decadenza della pretesa impositiva.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 200,00 oltre IVA e c.p.a.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e condanna la Serit S.p.a. alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in € 200,00 oltre IVA e c.p.a.
Catania 28-06-2010
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