REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nel procedimento iscritto al n. 5049 del R.G. dell’anno 2018, riservato in decisione in data 11.9.2020 previo scambio di sole note scritte ex art.221 D.L. 34/2020 convertito in L.77/2020 e vertente tra S. A.(rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall’avv. Michele Malavenda del Foro di Reggio Calabria), l’Agenzia delle Entrate Riscossione in persona del l.r.p.t. (rappresentata e difesa per procura in atti dall’avv. Nicola Gaetano del Foro di Paola) e l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t., in proprio e quale mandatario della SCCI s.p.a. (rappresentato e difeso per procura generale alle liti in atti dai difensori meglio indicati nella memoria difensiva).

Motivazione

1. L’azione di accertamento negativo - da ritenersi correttamente incardinata nei confronti tanto dell’I.N.P.S. quanto dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, nella rispettiva qualità di ente titolare del credito e di soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione – è fondata e va pertanto accolta per i motivi di seguito esposti.
Detta azione è stata proposta dal ricorrente S. A. per sentir dichiarare non più dovuto il pagamento dell’importo di € 594.7449,52 riportato nella cartella di pagamento n. 09420030019728321000 (contributi previdenziali mod.DM10 – periodo 1989-1999).

2. Detta domanda deve preliminarmente ritenersi sorretta da un valido interesse ad agire ex art.100 c.p.c..
Il Tribunale ritiene infatti di doversi motivatamente discostare dal principio di diritto enunciato da Cass. 6166/2019, ed invocato a confutazione della pretesa di parte ricorrente.
Esso, infatti, si basa a ben vedere su di un presupposto (l’assenza di un permanente interesse dell’ente creditore e di quello deputato alla riscossione al recupero del carico contributivo prescritto) smentito dalla stessa condotta processuale (e, a ben vedere, extraprocessuale) di tali soggetti: i quali, infatti, non solo nel costituirsi in giudizio rivendicano la tenutezza al pagamento da parte del soggetto interessato, ma – come è accaduto nel caso in esame: cfr. istanza del 20.11.18 in atti - non concedono neppure lo sgravio in presenza di apposita richiesta in tal senso.
La “minaccia attuale di atti esecutivi” cui la Cassazione del 2019 ricollega l’esistenza dell’interesse ad agire in presenza di crediti contributivi prescritti ma ancora iscritti a ruolo e non riscossi è del resto pienamente integrata dalla stessa permanenza degli stessi sul ruolo: dato di fatto cui gli enti a ciò titolati potrebbero porre rimedio semplicemente attraverso un controllo incrociato tra dati del carico contributivo e presenza di validi atti interruttivi, provvedendo quindi in autotutela ad eliminare le poste non più esigibili.
Ciò non è avvenuto.
Non può quindi ritenersi ammissibile la sottoposizione sine die dell’interessato al rischio che l’Agenzia delle Entrate Riscossione intraprenda azioni esecutive su crediti contributivi prescritti, magari azionando anche le (pressanti) forme di stimolo coattivo all’adempimento previste dall’ordinamento.
Tale interpretazione, inoltre, determinerebbe anche un’ingiustificata disparità di trattamento con i crediti ordinari, rispetto ai quali risulta pienamente possibile esperire l’azione di accertamento negativo anche in assenza di una “minaccia attuale di atti esecutivi”: e, più precisamente, in tutti i casi in cui sussista uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un debito.

Al riguardo, la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ha infatti evidenziato che “in tema di interesse ad agire con un'azione di mero accertamento, non è necessaria l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente rispetto al processo, sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se con l'intervento del giudice” (Cass., 4496/2008; nello stesso senso Cass., 6749/2012).
In fattispecie come quella in esame esiste con piena evidenza una chiara incertezza oggettiva correlata alla dedotta esistenza di un obbligo pecuniario a carico dell’interessata, la cui portata viene contestata: assolutamente non rilevando, ad opinione del giudicante, il modo in cui l’interessata stessa sia venuta a conoscenza dell’esistenza della pretesa a suo carico.
Deve quindi considerarsi pienamente sussistente l’interesse ex art.100 c.p.c. alla proposizione della domanda oggetto di causa.

3. Tanto premesso, va preliminarmente riscontrata la mancanza di valida prova della notifica della cartella di pagamento oggetto di causa.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha infatti allegato al riguardo documentazione del tutto illeggibile, dalla quale non è pertanto in alcun modo evincibile la prova di tale evento.
Analoghe considerazioni valgono quanto alla prova della notifica dell’intimazione di pagamento n.09420189007825652000, presunto atto interruttivo invocato dalla stessa Agenzia delle Entrate Riscossione per impedire il verificarsi dell’eccepita prescrizione ex L.335/1995.
Non è infatti possibile dare per accertato il positivo completarsi della procedura di notifica a soggetto irreperibile quale il S. al momento della notifica stessa (che sarebbe peraltro intervenuta a prescrizione ampiamente già integratasi).
Opera quindi in via cd. recuperatoria la prescrizione contributiva originaria ex L.335/1995, ampiamente sussistente nella fattispecie in esame.
Tanto basta a determinare l’accoglimento del ricorso.

4. Le spese seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1), con addebito esclusivo a carico dell’Agenzia delle Entrate Riscossione quale soggetto al quale è materialmente imputabile il rilevato maturarsi della prescrizione e distrazione in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente avv. Michele Malavenda.
Le stesse vanno quindi integralmente compensate nei confronti dell’I.N.P.S.
L’entità dell’importo e le ragioni dell’accoglimento della domanda impongono la trasmissione a cura dell’ufficio di copia del presente provvedimento alla Procura Regionale per la Calabria della Corte dei Conti.

PQM

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Siclari Aurelio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione in persona del l.r.p.t. e dell’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara non più dovute dal ricorrente Siclari Aurelio le somme portate dalla cartella di pagamento n. 09420030019728321000 oggetto di causa;
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell’I.N.P.S. stanti le ragioni esposte in parte motiva;
- condanna l’Agenzia delle Entrate Riscossione alla rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 7.910,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore dell’avv. Michele Malavenda quale procuratore distrattario di parte ricorrente;
- dispone la trasmissione a cura dell’ufficio di copia del presente provvedimento alla Procura Regionale per la Calabria della Corte dei Conti.
Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c., nonché per la trasmissione alla Procura Regionale per la Calabria della Corte dei Conti nei termini di cui in dispositivo.
Così deciso in Reggio Calabria, all’esito della camera di consiglio dell’11.9.2020
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Salvati


 

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