Tributario
Indagini bancarie - mancata convocazione dell’interessato - legittimità - sussiste
L’utilizzazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari in disponibilità del contribuente, ai fini dell’accertamento, è legittima
anche in assenza di preventiva convocazione dell’interessato e la legittimità delle indagini bancarie è subordinata solamente all’esistenza dell’autorizzazione del Direttore
regionale dell’Agenzia delle Entrate. I versamenti e i prelievi di fondi dai depositi bancari concretizzano una presunzione legale di maggiori compensi non dichiarati e spetta al contribuente fornire la prova della provenienza di tali disponibilità finanziarie. Non è ammissibile nel processo tributario, come espressamente previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 546/1992, la produzione di dichiarazione giurata.
Commissione Tributaria Provinciale Milano Sez. 3 Sentenza N. 276/3/2011 del 27.07.2011