REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PUGLIA SEZ. STACCATA DI LECCE SEZIONE 24
riunita con l'intervento dei Signori:
BRACCIALE PAOLA - Presidente -
SCHILARDI VINCENZO -Relatore -
MONTERISI DANIELA - Giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA
-sull'appello n. 426/2016
depositato il 29/01/2016
-avverso la pronuncia sentenza n.2329/2015 Sez:5 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE
contro:
COMUNE DI LECCE
VIA RUBICHI 73100 LECCE

contro:
M. M.
difeso da:
VILLANI MAURIZIO
VIA LUCIANO SPAGNA !( 73044 GALATONE

proposto dall'appellante:
SO.G.E.T. SOCIETA' DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI
VIA VENEZIA 49 65121 PESCARA PE
difeso da:
RAMPINO COSIMO VIALE ALDO MORO 22 73100 LECCE

Atti impugnati:
INGIUNZIONE FISC N.____ ICI 2003
INGIUNZIONE FISC N.____ ICI 2004
INGIUNZIONE FISC N.____ ICI 2005
INGIUNZIONE FISC N.____ ICI 2006
INGIUNZIONE FISC N.____ ICI 2007
INGIUNZIONE FISC N.____ ICI 2008
INGIUNZIONE FISC N.____ ICI 2009
INGIUNZIONE FISC N.____ ICI 2010
INGIUNZIONE FISC N.____ ICI 2011

Svolgimento del processo

In data 18/12/2014, la SO.G.E.T. spa in qualità di concessionaria della riscossione del Comune di Lecce, notificava a M. M. l'ingiunzione di pagamento n. 0343078 dell'importo complessivo di €. 3.386,50 per ICI relativa alle annualità d'imposta dal 2003 al 2011. Il contribuente con ricorso depositato in data 26/06/2015 si opponeva all'atto impositivo, chiedendo la sospensione del provvedimento impugnato e adducendo i seguenti motivi d'impugnazione: A) nullità dell'ingiunzione di pagamento per carenza del potere della concessionaria in quanto soggetto non legittimato ad emetterla; B) nullità dell'ingiunzione di pagamento perché priva del visto di esecutorietà del funzionario responsabile dell'ente locale creditore; C) nullità dell'ingiunzione di pagamento per difetto di notifica effettuata a mezzo posta senza
relata e da soggetto non abilitato; D) nullità dell'ingìunzione di pagamento per omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento.
Atto di controdeduzioni veniva presentato sia dalla concessionaria sia dal Comune di Lecce con i quali rispondevano in ogni punto su tutte le eccezioni di propria competenza chiedendo il rigetto del ricorso.
l primi giudici con sentenza n. 2329/05/15, pronunciata il 04/06/2015 e depositata il 29/06/2015, accoglievano il ricorso. La sentenza è stata appellata dalla concessionaria poiché la stessa ritiene che il Collegio abbia errato sia nella qualificazione giuridica dell'atto impugnato sia nella individuazione delle norme ad esso applicabili. Pertanto ritiene la non applicabilità alla ingiunzione de qua del visto di esecutorietà previsto, invece, per i ruoli. La sentenza ritenuta errata va riformata a parere della concessionaria che conferma la correttezza dell'iter seguito senza che vi sia necessità del visto di esecutorietà. Chiede l'accoglimento dell'appello con declaratoria circa la correttezza dell'ingiunzione fiscale n. 0343078 e la condanna alle spese del doppio grado di giudizio. Anche il Comune di Lecce, Ufficio Tributi, si costituisce in giudizio. Solo a seguito di una disquisizione sulla normativa in materia chiede l'accoglimento dell'appello e la riforma dell'impugnata sentenza. Spese vinte.
Parte appellata con atto di controdeduzioni depositato il 19/02/2016 resiste e respinge tutto quanto osservato dall'appellante. Chiede il rigetto dell'appello perché inammissibile ed infondato, in fatto e in diritto e, di conseguenza, la conferma dell'impugnata sentenza oltre alla rifusione delle spese di giudizio.

Motivazione

L'impugnata sentenza merita di essere confermata.
La lettera D dell'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi è apposto " in ogni caso" dal funzionario responsabile della relativa gestione. Tale visto e la relativa sottoscrizione vanno posti a garanzia della regolarità dei ruoli nei confronti del contribuente e diviene pertanto elemento essenziale per la validità dello stesso atto.
Autorevoli approdi di legittimità, Cassazione n. 11992/02 - n. 19669/09 prevedono una necessaria distinzione tra il procedimento che sovraintende alla emissione dell'ingiunzione da quello della cartella, e statuiscono che la formazione ed emissione della ingiunzione ex R.D. 639/10 non segue lo stesso procedimento amministrativo; infatti, il funzionario responsabile, una volta che ha verificato la morosità del contribuente e che il tributo è divenuto certo, liquido ed esigibile, emette la singola ingiunzione a carico del contribuente moroso. Nella stessa ingiunzione, il funzionario appone il cosiddetto visto di "esecutorietà o esecutività" che altri non è che l'attestazione che il credito è certo, liquido ed esigibile e sottoscrive la singola ingiunzione ed il visto. Ove tale attestazione manchi non è neppure possibile emettere l'ingiunzione ex R.D. 639/10".
Si osserva che l'inciso "in ogni caso" sta a significare che tale visto va sempre apposto, anche per le gestioni in concessione." Inoltre, la qualificazione di elemento essenziale del visto di esecutorietà e della relativa sottoscrizione ad opera del funzionario responsabile del tributo comunale trova evidentemente, la sua origine esegetica, nell'obbligo di non pregiudicare il diritto di difesa del contribuente, che diversamente si vedrebbe privato della garanzia della regolarità dei ruoli, garanzia che, evidentemente, solo e soltanto il responsabile della gestione del tributo dell'Ente Locale può offrire e non anche il concessionario privato incaricato della gestione del servizio di riscossione.

PQM

La Commissione rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Condanna la SO.G.E.T. alla rifusione delle spese di questo grado nella misura di €. 500,00 oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione a favore dell'avv. Villani quale difensore.
Così deciso,
Lecce addì, 06/02/2019
Depositato in segreteria il 16 luglio 2019


 

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