REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE 3
riunita con l'intervento del Signori:
o GIALLOMBARDO SILVANA Presidente
o LUCA ANTONINO Relatore
o URSINO ANDREA MARIA MASSIMO Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11560/2011
depositato il 06/09/2011
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 29320119052305921 TARSU/TIA 1999
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 29320119052306022 TARSU/TIA 2001
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 29320119052306123 TARSU/TIA 2002
contro:
AG. RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.
VIA LUIGI RIZZO 39 95100 CATANIA
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 29320119052305921 TARSU/TIA1999
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 29320119052306022 TARSU/TIA 2001
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 29320119052306123 TARSUITIA 2002
contro:
COMUNE DI PATERNO'
proposto dal ricorrente:
V. S.
difeso da:
ESPOSITO AVV. ORAZIO STEFANO
VIA C. PATANE' ROMEO 28 95128 CATANIA CT

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato a mezzo raccomandate A/R del 6/9/2011 alla SERIT SICILIA S.p.A. e al Comune di Paternò, depositato nella segreteria di questa Commissione il 6/9/2011, il ricorrente V. S. proponeva ricorso avverso le seguenti intimazioni di pagamento notificate in data 18 luglio 2011:
1) n. 29320119052305921 per un importo complessivo di €. 183,96 relativa alla cartella n. 293 2000 0053744600 000 asseritamente notificata il 3/3/2001 per TARSU anno 1999 dovuta al Comune di Paternò;
2) n. 29320119052306022 per un importo complessivo di €. 236, 796 relativa alla cartella n. 293 2002 0082513203 000 asseritamente notificata il 17/12/2002 per TARSU anno 2001 dovuta al Comune di Paternò;
3) n. 293 20119052306123 per un importo complessivo di €. 302,69 relativa alla cartella n. 293 2004 0003409179 000 asseritamente notificata I' 11/3/2004 per T ARSU anno 2004 dovuta al Comune di Paternò.
Il ricorrente eccepiva la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 del credito richiesto allorquando le cartelle fossero state anche regolarmente notificate nelle date riportate nelle intimazioni impugnate, non essendo stato notificato, oltre a tale data, alcun atto interruttivo della prescrizione.
Concludeva chiedendo dichiararsi la intervenuta prescrizione dei crediti recati nelle intimazioni di pagamento impugnate e conseguentemente l'annullamento delle stesse e delle cartelle di pagamento sottese.
Allegava le intimazioni di pagamento impugnate.

Con comparsa depositata nella segreteria di questa Commissione in data 26/10/2017, il Comune di Paternò si costituiva in giudizio rilevando che i motivi del ricorso sono imperniati sulla presunta omessa notifica delle cartelle di pagamento e sulla illegittimità della procedura di riscossione, attività appartenente alla sfera delle competenze del concessionario della riscossione e non dell'ente impositore; pertanto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il vero soggetto legittimato a stare in giudizio è l'agente della riscossione.
Nel merito eccepiva che le cartelle di pagamento si riferiscono alla TARSU per gli anni oggetto di contestazione relativa all'utenza utilizzata come abitazione principale, il cui ruolo è stato emesso su autodenuncia e l'iscrizione è stata effettuata nei tennini e nelle modalità stabilite dall'art. 72 D.Lgs. 507/93; ai sensi dell' art. 70 comma 2 del Dlgs. 507 /93 la denuncia ha effetto per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
Concludeva chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e legittima la pretesa tributaria.

La SERIT SICILIA S.p.A., sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
Con memorie illustrative, parte ricorrente ribadiva la intervenuta prescrizione del credito ingiunto con le impugnate intimazioni di pagamento.
Invero nessuna prova è stata prodotta in giudizio di atti interruttivi della prescrizione successivamente sulla presunta data di notifica delle cartelle di pagamento.
Sul punto, la Corte di Cassazione con le sentenze n. 27060/2014, n. 26013/2014 e n. 4283/2010 ha sancito l'applicabilità ai tributi locali del termine previsto dall'art 2948 comma 4 C.C. attribuendo agli stessi natura di obbligazioni periodiche e di durata.
Insisteva per l'annullamento delle intimazioni di pagamento impugnate e delle cartelle di pagamento sottese.

Motivazione

Questa Commissione, preliminarmente, osserva che va dichiarato ammissibile il ricorso avverso la intimazione di pagamento stante che, pur non essendo contemplata fra gli atti di cui all'art. 19 del Dlgs. n.546/92, la stessa può essere annoverata fra gli atti atipici avverso i quali è possibile l'impugnativa avanti alle Commissioni tributarie in quanto assimilabile al vecchio avviso di mora tramite il quale il contribuente veniva a conoscenza di un debito di imposta scaturente da una cartella esattoriale precedentemente emessa e non pagata e anche perché non costituisce un ostacolo, in quanto, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nella predetta norma va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e sia di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), con la conseguenza che deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, in quanto sorge in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 C.P.C., a chiarire con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (Cass. nn. 21045 del 2007 e 27385 del 2008 ex multis Cass. SS.UU. n. 19668 del 17/6/2014 depositata il 18/9/2014).

A tal proposito, la Corte di Cassazione ha sancito il principio che "sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 Dlgs. 546/92, tutti quegli alti con cui l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o
renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile"
. (Cass. n. 14373 del 15/6/2010, n. 12194 del 15/5/2008, Cass. SS.UU. n. 16293 del 24/7/2007).

Stesso principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2616 del 2/12/2014 depositata l'11/2/2015 secondo cui "In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del Dlgs. 31 dicembre 1992, n. 56, tutti quegli atti con cui I'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione " o "avviso di pagamento" (cfr. Cass. SS.UU. n. 16293 del 2417/2007, Cass. civ. sez. V n. 12194 del 15/5/2008, in senso conforme Cass. civ. sez. V n. 14373 del 15/6/2010).

Va altresì dichiarato ammissibile il ricorso cumulativo avverso più atti atteso che, pur se vero che la Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 10578/2010 che ha stabilito che nel processo tributario non è ammissibile la proposizione di un ricorso cumulativo avverso più atti, nella fattispecie l'impugnativa riguarda tre intimazioni di pagamento alla base delle quali stanno tre cartelle contenenti la iscrizione a ruolo della medesima natura e specie (TARSU) e pertanto tale circostanza consente, nel processo tributario, l'ammissibilità del ricorso cumulativo.

Il ricorso è fondato sulla eccepita prescrizione.
Trattasi di tributo avente natura giuridica di obbligazione ad esecuzione periodica (TARSU) e nella fattispecie opera la prescrizione quinquennale ex art. 2948 C.C. in quanto il contribuente è tenuto a pagare periodicamente anno per anno una somma a fronte di un servizio a lui reso o imposto che in tanto si giustifica in quanto anno per anno il corrispondente servizio venga erogato; né è necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame della esistenza dei presupposti impositivi che permangono fino alla verificazione di un mutamento obiettivo della situazione di fatto giustificante il servizio, né il corrispettivo potrebbe essere corrisposto dall'utente in unica soluzione, in quanto fin dall'inizio non è determinato e non determinabile né nell'entità e né nella durata (Cass. Civ.Sez. V 23/2/2010 n. 4283).

Il termine prescrizionale, in presenza di regolare notifica della cartella di pagamento, decorre, non già dall'anno di imposizione, ma dalla data in cui il debito si è consolidato.
Nella fattispecie, sebbene nelle intimazioni di pagamento siano riportate le data di notifica delle cartella presupposte del 3/3/2001, del 17/12/2002 e dell'11/3/2004, in concreto manca la prova di tale notifica che avrebbe dovuto fornire la SERIT SICILIA S.p.A. che non si è costituita in giudizio. In tale ipotesi il temine prescrizionale decorre dall'anno di imposizione (anno 1999, 2001 e 2002).
Comunque, in ogni caso, la prescrizione quinquennale è pur tuttavia maturata in quanto, ove fossero state le cartelle notificate nelle date indicate nelle intimazioni (2001, 2002 e 2004 ), da queste ultime date alla data del 18/7/2011 (data di notifica delle intimazioni di pagamento) non vi è alcun atto interruttivo.
Il ricorso, pertanto, va accolto sulla superiore eccezione.
Stante che il tributo sarebbe dovuto, ma che si è estinto per intervenuta prescrizione, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti costituite in giudizio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la illegittimità sia delle intimazioni di pagamento impugnate, sia delle cartelle di pagamento in esse indicate unitamente al ruolo in esse trasfuso. Compensa le spese.
Catania lì 15 novembre 2017
Depositata in sefreteria l'11 aprile 2018


 

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