REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE IV CIVILE
Composta dai magistrati:
dott. Riccardo REDIVO Presidente
dott. Elisabetta MARIANI Consigliere
dott. Maria Gabriella MARCELLO Consigliere rel.
Riunito in Camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 8.169 del Ruolo Generale Contenzioso dell'anno 2008 vertente
tra
R.A. rappresentato e difeso, per procura speciale apposta a margine dell'atto di citazione in primo grado, dall'avv. D. presso il cui studio, in Roma _____, è elett.te domiciliato appellante
e
G. Spa quale Impresa per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada rappresentata e difesa, per procura depositala in atti, dall'avv. P.I. presso il cui studio, in Roma ___, è elett.te domiciliata appellata/appellante incidentale.
Oggetto: Appello avverso la sentenza Trib. Roma n. 10042/07 decisa il 7.3.2007 e pubblicata il 18.5.2007.

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma - definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da R.A. nei confronti di A. SpA quale Impresa designata dal F.G.V.S. con riferimento ai gravi danni riportati a seguito dell'incidente del quale era rimasto vittima in data 13.4.2001 alle ore 21,10 circa allorché, mentre percorreva a piedi la via ____ al km. 39,100 in Arteria, era stato investito alle spalle e sbalzato ad una distanza di circa dieci metri fuori dalla sede stradale dal conducente di una autovettura rimasta sconosciuta - ritenuta raggiunta la prova dell'investimento dell'attore da parte di un veicolo non identificalo immediatamente allontanatosi senza prestare soccorso ed applicata la presunzione di colpa a carico di entrambi i conducenti di cui all'art. 2054 il comma c.c., ha condannato la società convenuta a pacare all'attore la complessiva somma - già attualizzata alla data della decisione - di Euro 193.900,00 (pari al 50 per cento di: Euro 233.000,00 liquidati a titolo di invalidità permanente al 65 per cento; Euro 3.600,00 a titolo di invalidità temporanea assoluta; Euro 1.200,00 a titolo di invalidità temporanea relativa: Euro 100.000.00 pari al danno morale ed Euro 10,000,00 a titolo di danno da cenestesi lavorativa) oltre lucro cessante ed interessi come in motivazione, nonché rifondere all'attore tutte le spese di ctu e metà delle spese processuali disponendo la distrazione di queste ultime in favore del difensore del danneggiato dichiaratosi antistatario.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3.7.2008 R.A. ha proposto appello avverso tale sentenza chiedendo - previa declaratoria di colpa esclusiva del pirata della strada autore dell'investimento - la condanna della società appellata al pagamento di ulteriori somme a titolo di risarcimento del danno (e, precisamente, di ulteriori Euro 247,000,00 a titolo di danno biologico da invalidità permanente; ulteriori Euro 150.000,00 a titolo di danno morale ed ulteriori Euro 25.000,00 titolo di danno da cenestesi lavorativa) nonché alla rifusione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio (distraendo).

L'I. Spa quale Impresa Designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello principale e spiegando appello incidentale ai fine di sentir rigettare la domanda avversaria con condanna del R. al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio ed alla restituzione delle somme già versate in esecuzione della sentenza impugnata sia in favore del R. che del suo procuratore costituito.

La causa - trattenuta in decisione dal Collegio una prima volta e rimessa sul ruolo per l'acquisizione di copia della relazione depositata in primo grado dai ctu è stata, all'esito del deposito di tale documento da parte dell'appellante, nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 17.9.2014 - con assegnazione di termini di legge per il deposito di conclusionali repliche - sulle conclusioni precisale dai procuratori delle parti mediante richiamo a quelle già rassegnate in atti.

Motivazione

Per evidenti motivi di ordine logico vanno innanzitutto congiuntamente esaminati il primo motivo di appello principale - con il quale il R. deduce l'erronea applicazione, da parte del giudice di primo grado, della presunzione di cui all'art. 2054 11 comma c.c. anziché di quella di cui al primo comma del medesimo articolo - e l'unico motivo di appello incidentale, con il quale viene dedotto per un verso che dalle risultanze istruttorie (ivi comprese le deposizioni, incerte e poco circostanziate, rese dai testi della cui stessa attendibilità ed imparzialità sarebbe lecito dubitare) e dai documenti ex adverso prodotti non emergerebbe alcun elemento probatorio a conforto dell'assunto che il danno possa essersi verificato nelle circostanze affermate dalla controparte e ad esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo non identificato e soggetto ad assicurazione obbligatoria ed, anzi, si rileverebbero "inesattezze e contraddizioni tali da potere affermare, in maniera categorica e più che convincente, che il sinistro vada addebitato, unicamente, a cause che non è dato sapere, anche perché dal rapporto redatto dai Carabinieri e dalle testimonianze, non emerge in alcun modo che il sig. R. sia stato investito da un veicolo sconosciuto nel mentre percorreva a piedi la via ____ il giorno 13 aprile 2001 alle ore 21,10 circa "e - per altro verso - che l'impossibilità di ricostruire con certezza la dinamica dell'incidente in assenza di riscontri oggettivi, quale affermata dal giudice di primo grado, avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda attrice, premesso che - in assenza, come è pacifico nel caso di specie, di uno scontro tra veicoli - l'applicazione della presunzione di cui all'art. ____ operata dal tribunale è certamente errata.

Rileva la Corte che gli elementi probatori indicati dal Tribunale a fondamento della propria decisione di riconoscere come provato che i danni riportati dall'attore fossero stati prodotti dall'investimento del medesimo ad opera del conducente di un veicolo allontanatosi subito dopo l'evento appaiono coerenti, esaustivi e pienamente convincenti mentre le censure svolte, sul punto dell'appellante incidentale, risultano generiche ed inidonee ad inficiare la validità della valutazione complessiva delle emergenze probatorie operata dal giudice di prime cure ed avverso la quale le stesse sono dirette.
Invero: Il teste G.A. escusso in primo grado - minorenne alla data dei fatti per cui è causa, indifferente alle partì e della cui attendibilità non vi è ragione alcuna di dubitare, posta la genericità dell'eccezione sollevata al riguardo dall'appellata - a distanza di pochi giorni dall'evento, ha dichiarato ai c.c. della Compagnia di C. (che lo avevano rintracciato grazie alle indicazioni del benzinaio A.D. che aveva chiesto il loro intervento e quello dell'autoambulanza dopo essere stato fermato nella immediatezza dei fatti da due ragazzini che avevano trovato l'uomo ferito) che il ____ verso le ore 21,15, mentre insieme all'amico V.E. (anch'egli escusso in primo grado come teste) si trovava di fronte all'ingresso del Bar M. sulla via _____, sentì "una forte frenata" ed udì subito dopo "un forte tonfo" e pensò subito che l'auto che aveva sentito frenare potesse aver investito l'uomo di colore, un pò alticcio, che aveva poco prima visto camminare sulla carreggiata; di essersi avvicinato insieme all'amico, di aver riconosciuto l'uomo visto poco prima all'interno del bar e di aver anche visto, mentre si avvicinava, che sul luogo si trovava un'autovettura di tipo familiare di grossa cilindrata di colore scuro dalla quale scesero due persone che, dopo essere scese dal veicolo per verificare l'accaduto. Si allontanarono velocemente dal luogo facendo perdere le proprie tracce; le deposizioni testimoniali rese dal G. e dal V. in primo grado, appaiono coerenti con le dichiarazioni sopra riportate nonostante la loro incompletezza evidentemente dovuta al lungo tempo trascorso dalla data dell'evento; i CC. hanno ritrovato, all'interno dei ciglio erboso posto al limite della carreggiata proprio in prossimità di dove poco prima giaceva il ferito, lo specchietto retrovisore laterale infranto di una autovettura (v. verbale di rinvenimento in atti) ed hanno altresì rilevato tracce di carenata lunghe ben m. 11,40 lasciate da un veicolo sull'asfalto; il centro della carreggiata nonché tracce lunghe ben m. 6,90 dovute allo sfregamento del corpo del danneggiato sul tratto di ciglio erboso posto al limite della carreggiata di cui sopra si è detto; il ctu incaricato dal tribunale, dott. M.N., ha confermato la compatibilità delle lesioni riportate dal R. con le modalità dell'evento come ricostruite nell'informativa dei c.c. in data 18.4.2001, vale a dire con l'investimento da parte di un veicolo che procedeva ad elevata velocità.

Alla stregua di quanto precede l'appello incidentale va rigettato mentre il motivo di appello principale in esame va accolto, essendo da un lato evidente l'applicabilità al caso di specie - non già della presunzione applicata del giudice di primo grado (art. 2054 II co. c.c.), che postula uno scontro avvenuto tra veicoli - bensì di quella di cui all'art. 2054, I co. c.c. e non avendo, dall'altro, la società convenuta /odierna appellata (che nei propri scritti difensivi ha concordato sulla impossibilità di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro) assolto all'onere che le incombeva di provare - al fine di vincere la presunzione juris tantum di colpa che detta norma pone a carico del conducente di un veicolo senza guida di rotaie - che il pedone, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore "v. Cass. 18,11.2014 n. 24472, che ha ribadito che: "per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore"; che "l'assenza di prove che consentano di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro non può che condurre all'affermazione della colpa presunta del conducente, ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 1"; che "poiché, per quanto detto, il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa, il giudice chiamato a valutare e quantificare l'esistenza d'un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella d'un pedone investito deve:
a - muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento:
b - accertare in concreto la condotta del pedone;(c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone.

Non è, dunque, quest'ultimo a dovere dimostrare che la colpa del conducente sia stata maggiore della propria, ma è vero il contrario: è onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa ed ha avuto efficacia causale assorbente o concorrente nella produzione dell'evento: prova che, nel caso di specie, non può ricavarsi per presunzioni, come si vorrebbe da parte di A., sulle sole circostanze (la seconda le quali, peraltro, controversa tra le parti) che il pedone percorresse la carreggiata in stato di ebbrezza alcoolica e volgendo le spalle al flusso veicolare, in quanto di per sé insufficienti a dimostrare in modo univoco e concordante il comportamento imprevedibile del pedone che consente di escludere, o quantomeno di ridurre le responsabilità del conducente.

2. Con gli ulteriori tre motivi di gravame, riguardanti il quantum, l'appellante principale ha contestato la liquidazione dei danni operata dal giudice di primo grado deducendo:
- che, nel liquidare il danno biologico da invalidità permanente, le tabelle del Tribunale di Roma relative all'anno 2007 sarebbero state mai applicate con una differenza, in proprio danno, di ben Euro 247.000,00 circa;
- che, una volta riconosciuta, per il motivo che precede, la maggiore entità dei risarcimento del danno biologico, anche il risarcimento del danno morale (riconosciuto dal giudice di primo grado in Euro 50.000,00) dovrebbe essere incrementato di ulteriori Euro 150,000,00 (richiesta poi ridotta di "almeno ulteriori Euro 100.000,00", v. pag. 5 punto 3 e pag. 7 ultimi" periodo del paragrafo A/2 della prima comparsa conclusionale);
- che il danno da incapacità lavorativa specifica e/o cenestesi lavorativa riconosciuto dalla sentenza impugnata in Euro 50.000,00 dovrebbe essere incrementato di un ulteriore importo non inferiore ad Euro 25.000,00 in considerazione del fatto che "(come si legge anche nel libretto di lavoro) il R. svolgeva l'attività di muratore (e non di venditore ambulante) ben più impegnativa, usurante e superabile difficoltosamente anche con maggiore impegno delle proprie forze".

Le prime due censure sono da ritenersi fondate: quanto alla prima, sul rilievo che effettivamente, le tabelle del Tribunale di Roma relative all'anno 2007 per la liquidazione del danno biologico prevedono - per il caso qui ricorrente di invalidità permanente del 65 per cento in soggetto avente 35 anni all'epoca del sinistro - un risarcimento pari ad € 480.878,17 e quindi, superiore di oltre il doppio a quello liquidato dal Tribunale, sicché la differenza qui richiesta dall'appellante risulta congrua; quanto alla seconda, sul rilievo che la liquidazione del danno morale in Euro 100.000,00 effettuata dal giudice di prime cure in via equitativa appare incongrua - tenuto conto della misura del risarcimento sopra riconosciuto a titolo di danno biologico da invalidità permanente nonché degli importi normalmente liquidati da questa Corte per casi analoghi oltre che delle circostanze del caso concreto tra le quali, segnatamente, la specificità dell'evento dannoso, il danno fisico riportato, l'entità dei postumi permanenti, le sofferenze patite (segnatamente in conseguenza del periodo di oltre un mese di degenza in ospedale, dapprima presso il centro di rianimazione e poi nel reparto di Neurochirurgia, cui il danneggiato è stato costretto nonché dell'ulteriore periodo di oltre due mesi di degenza presso l'Istituto traumatologico Italiano di G. nei quali è stato sottoposto a procedure di riabilitazione motoria assistita per i postumi del trauma cranico subito e l'età del R. al momento del fatto (35 anni) - e che sia, viceversa, congrua la liquidazione di tale voce di danno in via equitativa nella complessiva somma di Euro 150.000,000 attualizzata alla data della decisione di primo grado (con una integrazione, pertanto, di Euro 100.000,00 rispetto a quella di cui alla sentenza impugnata).

L'ultima delle censure dell'appellante principale e invece da disattendere, sul rilievo - assorbente - che la documentazione in atti (permesso di soggiorno e libretto di lavoro del R.) non provano affatto lo svolgimento in concreto, da parte del medesimo, delle attività di muratore, né lo stesso risulta altrimenti dimostrato.
Alla stregua di quanto precede, in parziale riforma dell'impugnata sentenza - che, per il resto, va integralmente confermata salvo, come si dirà, nella pronuncia sulle spese processuali - la G. S.p.A. già I. S.p.A. quale Impresa Designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime delta Strada va condannata a pagare all'odierno appellante - a titolo di risarcimento dei danni da questi riportati nel sinistro per cui è causa - la complessiva somma, attualizzata alla data della decisione di primo grado, di Euro 540.900.00 (di cui Euro 193.900,00 già liquidati dal Tribunale; ulteriori Euro 247.000,00 a titolo di integrazione del danno biologico da invalidità permanente ed ulteriori Euro 100.000 a titolo di integrazione del danno morale) oltre lucro cessante ed interessi da calcolarsi con i criteri e le decorrenze di cui alla motivazione della sentenza impugnata.
L'esito complessivo della lite giustifica la condanna dell'odierna appellata, oltre che al pagamento delle spese di ctu già disposto dalla sentenza impugnata, a rifondere al R. le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio liquidate come in dispositivo con applicazione del DM Giustizia n. 55/2014 (esclusa, per il presente grado, la voce relativa alla fase istruttoria in quanto non svoltasi) e distrazione in favore dell'avv. D.P. dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale come in alti proposto da R.A. avverso la sentenza Trib. Roma n. 10042/2007 e nei confronti di G. SpA già I. SpA quale Impresa Designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nonché sull'appello incidentale da quest'ultima spiegato - così decide:
a) accoglie - per quanto di ragione - l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna G. SpA già I. SpA quale Impresa Designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada a pagare a R.A.- a titolo di risarcimento dei danni da questi riportati nel sinistro per cui è causa - la complessiva somma, attualizzala alla decisione di primo grado, di Euro 540.900,00 oltre lucro cessante ed interessi come riconosciuti nella motivazione della sentenza impugnata;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) conferma la condanna della società odierna appellata a rimborsare a R.A. le spese di ctu nella misura già liquidata dal giudice di primo grado e la condanna altresì a pagare integralmente al R. le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida - per il primo grado - in Euro 21.387,00 per compensi ed Euro 500,00 per spese vive e - per il presente grado - in Euro 13.560,00 per compensi ed Euro 150,00 per spese vive; il tutto oltre rimborso fortettario spese generali nonché IVA e CPA come per legge e con distrazione in favore dell'avv. A.D. dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il 2 febbraio 2015.
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2015.


 

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