REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Antonella Resta, all’udienza dell’8.11. 2017, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3664/13 R.G. promossa
DA
C. R., rappresentato e difeso dall’ avv.to Orazio Esposito, giusta procura a margine del ricorso;
- opponente -
CONTRO
I.N.P.S., (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A., in persona del suo presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Vagliasindi per procura generale alle liti;
- opposto -
Oggetto: opposizione avverso:
1) avviso di addebito n. 593 2013 00006754, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di 871,90, pretesa a titolo di contributi commercianti e somme aggiuntive, anno 2012 rata 2.

Motivazione

In via preliminare va rilevata la tempestività dell’opposizione proposta ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D.lgs. 46/99 nei confronti dell’Inps, legittimato passivo in relazione ai motivi di opposizione nel merito, essendo stato il ricorso depositato entro quaranta giorni dalla notifica dell’avviso di addebito opposto, avvenuto in data 05.04.2013 (cfr. l’estratto escocar in atti).

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione, non avendo l’istituto resistente dato prova, a fronte delle contestazioni della parte ricorrente in merito all’intervenuta cessazione della propria quota di partecipazione al capitale della s.n.c “IMEL di Furnari Antonio e Cavallaro Rossano” fin dal 2004, della persistenza della sussistenza dei presupposti per l’iscrizione della stessa nella Gestione Commercianti.

Ai fini della decisione occorre esaminare la disciplina che regola l’assicurazione presso la gestione commercianti.
La disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”


L’art. 1, comma 208 della legge citata dispone poi: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.

La iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri
familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività, di licenze e qualifiche professionali.


Come anticipato, nella fattispecie, tuttavia, a fronte della contestazione della parte ricorrente, l’istituto resistente non ha dimostrato, come era suo specifico onere, la sussistenza dei suddetti requisiti per l’iscrizione del ricorrente alla gestione
commercianti.
Ed invero, nessuna prova è stata dedotta ed allegata in atti circa l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’iscrizione della stessa nella gestione previdenziale in questione, non risultando provati i requisiti richiesti ex lege a tale fine. E’ infatti rimasto del tutto sfornito di prova che la ricorrente abbia svolto attività d’impresa nel periodo in parola nei termini sopra specificati.
Ciò posto, si deve considerare che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Ne consegue, con riferimento al caso in questione, che incombe all’INPS il rischio della riscontrata deficienza probatoria.
Pertanto, restando assorbita ogni altra questione, va dichiarata illegittima la pretesa contributiva di cui all’avviso di addebito opposto.
Alla soccombenza dell’INPS consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, nella misura specificata in dispositivo.

PQM

definitivamente pronunciando nella causa promossa da C. R. avverso l’avviso di addebito in epigrafe indicato, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
in accoglimento dell’opposizione, dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi e delle somme aggiuntive oggetto dell’avviso di addebito impugnato richiesti a titolo di contributi dovuti alla gestione commercianti che, per l'effetto, annulla;
condanna l’I.N.P.S. al pagamento, in favore dell’opponente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 232,00, oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi ove richiesto.
Catania, 08 novembre 2017
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Antonella Resta


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.