SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I1 Giudice del Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Valeria Di Stefano definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R G. 12327/11 RG promossa da T. F. (avv. C. M.) contro Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Siciliana lavoro (avvocatura dello Stato) INPS (Funzionario delegato) e MINISTERO DEL LAVORO avente ad oggetto: iscrizione liste di collocamento, osserva quanto segue:

Svolgimento del processo

Con ricorso al tribunale del lavoro il ricorrente di cui in epigrafe adiva il tribunale del lavoro di Catania esponendo che, a seguito degli accertamenti sanitari effettuati dalle competenti autorità, non era stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni per l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio a norma della L 68/99.
Rilevava che le sue condizioni di salute la rendevano invalido in misura superiore alla percentuale normativamente prevista con conseguente diritto alla iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio.
Chiedeva, pertanto, accertarsi 1'esistenza dei presupposti per il riconoscimento del suddetto beneficio.
L'Assessorato si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva atteso che l'accertamento sanitario doveva svolgersi in contraddittorio con I'INPS.
L'INPS si costituiva contestando la domanda.
La controversia veniva istruita con consulenza tecnica d'ufficio e, in seguito al deposito della relazione scritta, decisa, all'udienza odierna, come sentenza letta in udienza.

Motivazione

Va, preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall'Assessorato.
Oggetto della domanda è l'accertamento dello stato invalidante ai fini del riconoscimento del diritto all'iscrizione nella lista degli invalidi civili aventi diritto alla riserva nelle assunzioni presso I'UPLMO, organo periferico dell'Assessorato regionale al Lavoro della Regione Sicilia.
L'accertamento del diritto alla iscrizione non può che avvenire nei confronti dell'Assessorato convenuto, anche se – come esattamente rileva il resistente – l'accertamento sanitario rientra nella competenza dell'INPS.
Ciò posto, occorre accertare la sussistenza della soglia invalidante fissata dalla normativa in vigore (L. n.68 del 1999), che richiede una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
Il C.T.U., sulla scorta degli esami clinici e complementari effettuati, ha concluso che la ricorrente è invalida in misura del 55% a decorrere dal mese di febbraio 2012.
Le conclusioni del C.T.U. Vanno integralmente recepite, dal momento che esse appaiono immuni da errori o vizi logici o tecnici, fondate su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, sorrette da adeguata e convincente motivazione.
Pertanto la domanda va accolta.
In considerazione della sussistenza del requisito sanitario in data successiva alla visita medica le spese processuali vanno compensate.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico dell'INPS.
Vanno di contro compensate le spese processuali nei confronti dell'Assessorato attesa la estraneità alla procedura di accertamento del requisito sanitario.

PQM

Il Giudice del lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n.12327/11 così statuisce:
Dichiara che il ricorrente è invalido in misura pari al 55% e il diritto del ricorrente ad essere iscritto nelle liste speciali del collocamento,
ordina all'Assessorato convenuto di procedere alla iscrizione,
dichiara compensate le spese del giudizio,
liquida al consulente tecnico d'ufficio, dott. R. B. La somma di euro 290,00 oltre IVA se dovuta ponendone il pagamento a carico dell'INPS.
Catania il 3.7.2012
Il Giudice del lavoro
Dott. Valeria Di Stefano


 

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