Civile Ord. Sez. 6 Num. 6996 Anno 2019
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA
Data pubblicazione: 11/03/2019

ORDINANZA
sul ricorso 13338-2016 proposto da:
IPPARI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO CURCIULLO;
- ricorrente -
contro
RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI DISTEFANO;
- controricorrente -
nonchè contro
CURATELA FALLIMENTO IPPARI SRL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 520/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 29/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Motivazione

rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la corte distrettuale ha rigettato il reclamo proposto da Ippari s.r.l. avverso la sentenza in data 22 dicembre 2015 con la quale il Tribunale di Ragusa aveva dichiarato il fallimento della società reclamante, in accoglimento dell'unico ricorso presentato da Riscossione Sicilia s.p.a.;

che la corte distrettuale ha, tra l'altro, ritenuto infondato il motivo con cui la reclamante lamentava la inammissibilità del ricorso per dichiarazione di fallimento presentato da Riscossione Sicilia s.p.a. per difetto di legitimatio ad processum in considerazione del fatto che la procura in favore del difensore era stata conferita da persona dichiaratasi rappresentante della società istante "giusta procura rilasciata
dal Presidente della società ed autenticata il 28.4.2015 dal Notaio Licciardello dr.Claudia, rep.n.2031 racc.n.1460":
deduceva la reclamante che di tale procura speciale non vi era traccia agli atti di causa, sicché non era stato possibile verificare né l'esistenza di una tale procura speciale, né tantomeno la sussistenza in capo al procuratore speciale, che sarebbe stato così costituito, della rappresentanza sostanziale e processuale
;

che la corte distrettuale ha sul punto osservato che si tratta di procura notarile di cui sono indicati gli estremi, e che quindi, essendo atto soggetto a pubblicità, ben poteva essere consultato dalla reclamante, sul quale -ha precisato sulla scorta di un riferimento giurisprudenziale- grava l'onere di verificare la sussistenza del potere di rappresentanza in capo alla persona che ha conferito il mandato alle liti, ove il suddetto potere derivi, come nella specie, da atti soggetti a pubblicità;

considerato che, con il primo motivo di ricorso, Ippari s.r.l. censura tali affermazioni -per violazione del disposto degli artt.77 e 100 cod.proc.civ.- ed insiste nell'eccepire la carenza di legitimatio ad processum e la conseguente inammissibilità del ricorso per la dichiarazione di fallimento presentato da Riscossione Sicilia s.p.a.;

che al ricorso resiste con controricorso Riscossione Sicilia s.p.a., mentre la intimata Curatela del fallimento Ippari s.r.l. non ha svolto difese;

che entrambe le parti costituite hanno depositato memoria, la Riscossione Sicilia s.p.a. ha anche depositato documenti ex art.372 cod.proc.civ.;

ritenuto che il primo motivo è fondato alla luce del principio, più volte affermato da questa Corte di legittimità (cfr. ex multis: n.360/2001; n.1017/2001; n.3643/1999) e condiviso dal Collegio, secondo cui l'atto introduttivo del processo deve ritenersi inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti e quindi di legitimatio ad processum, quando questa sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad una determinata procura notarile che tuttavia non sia -come nella specie- stata allegata, con la conseguente impossibilità di verificare la sussistenza e la natura del potere rappresentativo del procuratore, oltre che della persona (nella specie neppure indicata) che avrebbe conferito la procura stessa: tali verifiche sono infatti necessarie in quanto il potere di rappresentanza processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito (in caso di persona giuridica, dal suo rappresentante legale in carica) anche del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio;

che erroneamente la corte distrettuale ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale espresso, tra le altre, da Cass.n.19162/2007 («il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallo statuto»), giacchè esso fa riferimento al distinto caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona, diversa dal legale rappresentante, la cui potestà rappresentativa derivi però -a differenza di quanto allegato nella specie- direttamente dall'atto costitutivo o dallo statuto, tenuto conto della pubblicità stabilita per tali atti delle società di capitali;

che neppure può ritenersi ammissibile la produzione della suddetta procura notarile, dalla controricorrente eseguita per la prima volta in questa sede di legittimità in unione con la memoria difensiva, trattandosi di adempimento insuperabilmente tardivo (oltre che non accompagnato dalla notifica imposta dall'art.372 c.p.c.), e ciò sotto più profili: da un lato, tale deposito sarebbe dovuto avvenire nel giudizio di
reclamo, ove, nel caso in esame (a differenza di quello regolato dalla nota sentenza n.4248 del 4 marzo 2016 delle Sezioni Unite di questa Corte), la contestazione della legitimatio ad processum era stata espressamente formulata (cfr.sopra) dalla società fallita con uno specifico motivo di impugnazione;
dall'altro, pure nella denegata ipotesi in cui si potesse ritenere ammissibile la produzione in giudizio in questa sede di legittimità del documento anzidetto, essa sarebbe comunque dovuta avvenire immediatamente, in sede di deposito del controricorso in replica alla impugnazione specificamente espressa sul punto dalla ricorrente (cfr.S.U.n.4248/16 cit.), e non nel successivo corso del giudizio come nella specie avvenuto;

ritenuto pertanto che, in difetto di prova tempestivamente fornita in giudizio dalla odierna controricorrente circa la sussistenza della legitimatio ad processum in colui che ha dato impulso al processo in sua rappresentanza, si impone, in accoglimento del primo motivo (assorbiti gli altri), la cassazione della sentenza impugnata,con rinvio alla corte distrettuale che si adeguerà ai principi qui enunciati e regolerà anche le spese dell'intero giudizio;

PQM

accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania, anche per le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 13 novembre 2018.
Pubblicata in data 11.03.2019


 

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