REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2913/2023 R.G.
promossa da:
C. G., con il patrocinio dell’avv. ESPOSITO GENNARO, , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l’avv. ESPOSITO GENNARO, giusta procura in atti;
ATTORE
contro
ITACAPITAL S.R.L., (C.F. 10977720969);
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 18.3.2024 che qui si intendono richiamate.

Svolgimento del processo

Itacapital S.r.l., con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. iscritto al n.15868/2022 R.G., chiedeva al Tribunale di Catania, nella persona dell’Ill.mo Giudice adito, l'emissione di decreto di ingiunzione nei confronti dell’odierno opponente; - l’odierna opposta poneva a sostegno della propria domanda il mancato pagamento della somma derivante da un rapporto finanziario non meglio specificato con Consum.it S.p.a.; Con Decreto ingiuntivo n.5855/2022, depositato in data 27.12.2022 (doc. n.2), il Giudice adito ingiungeva all’odierno opponente il pagamento dell'importo di €.8.908,36, oltre
interessi e oltre le spese del procedimento monitorio liquidate in €.567,00 oltre accessori.
Il predetto Decreto ingiuntivo veniva notificato al sig. C. G., a mezzo raccomandata, in data 31.01.2023.
Quest’ultimo proponeva opposizione e concludeva “Piaccia: all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi su esposti: accertare e dichiarare l’illegittimità del Decreto Ingiuntivo n. 5855/2022 emesso dal Tribunale di Catania in data 27.12.2022, per quanto esposto in parte motiva del presente atto e, per l’effetto, procedere alla revoca dello stesso; con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto anticipazione.”.
Negata la provvisoria esecuzione all'opposto decreto, le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 18.3.2024 che qui si intendono richiamate.

Motivazione

E' pacifico che la causa riguarda <b>rapporti derivanti da contratto di c.c. e quindi rientra nell'ambito di applicazione della cd mediaconciliazione obbligatoria prevista dal D.lgs 4.3.10 n. 28 all'art. 5. </b>

Altrettanto pacifico che il tentativo di conciliazione non e' stato esperito e neanche avviato entro il termine assegnato dal Gr con ordinanza, né successivamente 

Nessun dubbio quindi che la opposizione debba essere dichiarata improcedibile. 

<b>Ciò posto occorre indagare la sorte del decreto ingiuntivo opposto: se esso debba essere revocato o se, per contro, esso divenga definitivo in conseguenza della improcedibilita' della esecuzione.</b>

Ritiene questo giudice (in aderenza all'orientamento già espresso da questa Sezione in diversi procedimenti, anche con riferimento alle conseguenze della omessa mediazione nella fattispecie in esame) che la causa di opposizione a decreto ingiuntivo debba essere considerata procedimento unico.

La fase sommaria di richiesta ed ottenimento del decreto non può essere qualificata come fase, diversa ed ulteriore, di impugnazione del decreto ingiuntivo: "in altri termini, il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma da luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione" (Cass. 1586 del 2012 in parte motiva). Una volta notificato il decreto, e quindi instaurato il contraddittorio con il debitore, quest'ultimo ha sostanzialmente due possibilita': prestare acquiescenza al decreto e consentire il passaggio in giudicato o proporre, nei termini di legge, opposizione contestando la pretesa creditoria azionata. In tale secondo ed ultimo caso si instaura un giudizio a cognizione piena che segue le regole ordinarie. 

Il giudizio di opposizione riguarda la domanda azionata, in forma sommaria, dal creditore con il ricorso monitorio: e' il ricorso monitorio a segnare i limiti del thema decidendum della opposizione, tanto che e' il creditore opposto, 

La opinione sul punto della S.c. e' conforme: l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso" (per tutte, Cass. 1052/1995), ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore - (e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente); con la conseguenza che la sentenza che decide sull'opposizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, quante volte riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria sussistano al momento della decisione. 

Quindi la norma di cui al D.lgs 28 del 2010, laddove stabilisce che" l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale" deve essere interpretata e applicata in relazione alla domanda azionata nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero alla domanda spiegata dal creditore opposto. Nonostante l'attore in senso formale sia il debitore opposto, attore in senso sostanziale e' il creditore e quindi a lui spetta l'onere di instaurare la procedura di mediazione. In considerazione della natura peculiare del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la legge ha espressamente previsto che la mediazione non debba essere esperita obbligatoriamente prima del deposito del ricorso monitorio, ma ha stabilito che la obbligatorieta' diviene operativa dopo la pronunzia del Gl della opposizione sulle richieste ex artt. 648 e 649 cpc. 

Ritiene questo giudice che <b>l'onere dell'esperimento della mediazione spetti al creditore ingiungente e successivamente opposto, in ragione della individuazione della domanda spiegata in giudizio e della sua titolarita' in senso sostanziale. 

Di conseguenza, se la mediazione non viene promossa, a divenire improcedibile e' la domanda del creditore azionata in ricorso monitorio con conseguente decadenza del decreto ingiuntivo</b> (cfr. Trib. Ferrara 7.l.2015; Trib. Firenze 12.02.2015; Trib. Verona 28.10.2014; Trib. Varese 18.5.2012).

Conosce questo giudicante l’opposto orientamento che ha, invero, trovato accoglimento dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Non si ritiene - però - di condividere l'orientamento espresso da Cass. Civ. sez. III n. 24629 del 3.12.2015 (al momento unico arresto sul punto). In motivazione si legge "invero attraverso il decreto ingiuntivo l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell‘efficienza processuale e della ragionevole durata del processo. E' l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E' dunque sull 'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga". L'argomentazione adottata dalla Corte appare essere del tutto contraria alla ricostruzione pacificamente (da sempre) operata in merito alla posizione delle parti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. 

Come ampiamente illustrato in precedenza, non è l'opponente a decreto ingiuntivo a «esercitare in giudizio un'azione», come recita l'art. 5, comma l, D.Lgs. n. 28/2010 per le materie ivi contemplate: egli non fa che reagire alla pretesa monitoriamente azionata dal creditore, proponendo un'opposizione che è, per forma, un'atto di citazione (o un ricorso nel rito lavoristico e locatizio) ma, per contenuto, una comparsa di risposta (o una memoria difensiva nei riti speciali). 

Alla luce delle considerazioni che precedono, ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo per improcedibilita' della domanda monitoria. 

Nessun dubbio quindi che la domanda debba essere dichiarata improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Catania - quarta sezione civile, in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
l. dichiara improcedibile l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto opposto;
2. condanna, altresì, la parte opposta a rimborsare alla parte opponente - e per essa al procuratore distrattario che ne ha fatto richiesta - le spese di lite, che si liquidano per compenso di avvocato in € 1400, 00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l’immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in data 18.3.2024 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente di sezione
Dott. Mariano Sciacca


 

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