REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio - Presidente -
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. RUBINO Lina - Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 30294-2008 proposto da:
G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 15 A, presso lo studio dell'avvocato GUARNASCHELLI GIORGIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO VIA____ in persona dell'Amministratore P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell'avvocato ANGELINI MASSIMO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
IMPRESA T. DI D'ANGELI LORENZO & C SNC, D.B.U.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 4894/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/11/2007, R.G.N. 3643/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l'Avvocato MICHELE ANTONUCCI per delega non scritta;
udito l'Avvocato MASSIMO ANGELINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. G.S. citò a giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la s.n.c. Tecno Ro.Da, il Condominio di Via ____ e l'amministratore del medesimo, D.B.U., affinchè fossero condannati in solido al risarcimento dei danni conseguenti al ritardo ed alla mancata diligenza nello svolgimento di lavori - consistenti in ristrutturazione ordinaria e straordinaria dello stabile - appaltati dal predetto Condominio alla società TECNO. Lamentò l'attore, in particolare, che la società convenuta, dopo aver smantellato la copertura dell'edificio e del suo appartamento, sito al settimo piano dello stabile, nonchè dopo aver anche demolito le pareti della sua unità immobiliare, aveva poi sospeso i lavori sine die.
Si costituirono tutti i convenuti, chiedendo il rigetto di ogni domanda; il Condominio, in particolare, propose domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa del comportamento non collaborativo del condomino G..
Espletata prova per testi e per interrogatorio e fatta svolgere una c.t.u., il Tribunale accolse la domanda, condannando il Condominio e la società TECNO al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 28.303,97, oltre interessi e con il carico delle spese.
2. La sentenza è stata appellata in via principale dal Condominio soccombente ed in via incidentale dal G. e dalla società TECNO, mentre il D.B. è rimasto contumace.
La Corte d'appello di Roma, con pronuncia del 22 novembre 2007, in parziale riforma di quella di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dal G. nei confronti del Condominio, mantenendo ferma la condanna emessa a carico della società TECNO, ha respinto gli appelli incidentali del G. e della società TECNO, condannando, fra l'altro, il G. al pagamento delle spese del doppio grado nei confronti del Condominio.
Ha osservato la Corte territoriale che la società appaltatrice, dopo aver eseguito alcuni lavori di demolizione, aveva verificato che le mura perimetrali dell'appartamento del G. non erano in grado di sostenere il peso della nuova struttura di copertura che si sarebbe dovuto edificare; sicchè era stata necessaria la demolizione anche delle mura dell'unità immobiliare del G., allo scopo di ricostruirle in modo idoneo ai lavori di copertura che erano stati deliberati. Nel corso dello svolgimento di tali opere, era deceduto il direttore dei lavori ing. L., per cui si era dovuto procedere alla sua sostituzione con l'ing. A., il quale aveva subordinato l'accettazione dell'incarico alla verifica dell'esistenza della necessaria documentazione amministrativa attestante la regolarità dell'immobile di proprietà del G.. I lavori erano perciò rimasti sospesi a lungo, fino a quando si era verificato il crollo delle pareti dell'appartamento del G., con conseguenti ulteriori vicende giudiziarie in sede penale e civile.
Tanto premesso in fatto, la Corte romana ha aggiunto che il presente giudizio rimaneva limitato ai danni verificatisi prima di detto crollo, perchè il blocco dei lavori era da ricondurre alla mancanza della documentazione amministrativa relativa alla regolarità urbanistica dell'appartamento del G.
Ed ha ritenuto di dover condividere la tesi del Tribunale circa la sussistenza della responsabilità della società TECNO, ma non in ordine anche alla responsabilità del Condominio.
Ed invero, alla luce della giurisprudenza sull'argomento, doveva affermarsi che la società TECNO era responsabile per aver effettuato una serie di demolizioni senza verificare prima, com'era suo dovere, l'idoneità delle mura perimetrali dell'appartamento del G. a reggere il peso della nuova edificanda copertura.
Quanto al Condominio, invece, la Corte d'appello ha affermato che a suo carico non poteva rinvenirsi alcuna responsabilità, in quanto esso non poteva avere l'onere di controllare l'adeguatezza tecnica dell'operato dell'impresa appaltatrice, nè poteva essere posta a suo carico una qualche responsabilità ai sensi dell'art. 1228 c.c.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Roma propone ricorso Sante G., con atto affidato a due motivi.
Resiste il Condominio di Via _____, con controricorso seguito da memoria.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Motivazione

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c. p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 1375, 2043, 2049 e 2051 cod. civ., nonchè omessa o insufficiente motivazione circa una circostanza decisiva per il giudizio, costituita dalla responsabilità del Condominio per culpa in eligendo e culpa in vigilando.
Rileva il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe errato nel non riconoscere la responsabilità del Condominio di _____, sotto vari profili. Esso, infatti, sarebbe innanzitutto responsabile per aver lasciato lo stabile in questione in pessimo stato di manutenzione, nonchè per aver tollerato la morosità di alcuni condomini nei pagamenti del saldi di avanzamento dei lavori in favore dell'impresa appaltatrice. Ma, oltre a questo, la responsabilità del Condominio dovrebbe essere affermata per culpa in eligendo e in vigilando, per non aver operato un'adeguata scelta dell'impresa alla quale affidare i lavori e per non avere poi verificato i lavori durante lo svolgimento.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 1117, 1118, 2043, 2049 e 2051 cod. civ., nonchè del D.L. 25 marzo 1996, n. 154, art. 8, comma 12, di numerose altre norme in materia edilizia, oltre ad omessa o insufficiente motivazione circa una circostanza decisiva per il giudizio.
Osserva il ricorrente che la circostanza relativa a presunte irregolarità amministrative dell'appartamento di sua proprietà non troverebbero riscontro negli atti di causa, non essendo stata formulata alcuna questione sul punto fin dagli atti introduttivi. Nel caso specifico, i lavori che dovevano essere svolti erano di manutenzione straordinaria, con la conseguente necessità di adempimento di una serie di oneri da parte del Condominio committente; sicchè doveva comunque estendersi anche nei confronti di questo la declaratoria di sussistenza del concorso di responsabilità.

3. I due motivi, da trattare congiuntamente stante l'intima connessione che li caratterizza, sono entrambi infondati.
3.1. Si rileva, innanzitutto, che sono del tutto irrilevanti le considerazioni contenute nel primo motivo di ricorso circa l'inerzia del Condominio in ordine alla necessaria attività di conservazione dell'immobile ed alla presunta tolleranza, da parte dello stesso, della morosità di alcuni condomini in ordine al pagamento delle quote di spettanza. Si tratta, com'è facile intuire, di profili di merito che restano comunque estranei alla presente sede di legittimità, anche perchè non attinenti alla ratio decidendi con la quale la Corte d'appello ha ritenuto inesistente una responsabilità del Condominio in relazione ai profili di interesse in questo giudizio.

3.2. Il punto di maggiore importanza riguarda, invece, il problema della responsabilità dell'appaltatore e del committente in ordine all'esecuzione dei lavori dati in appalto.
A questo proposito, si rammenta che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato in più occasioni che, in tema di appalto, è di regola l'appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell'inosservanza della legge penale durante l'esecuzione del contratto, attesa l'autonomia con cui egli svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il servizio cui si era obbligato. Il controllo e la sorveglianza del committente, invece, si limitano all'accertamento e alla verifica della corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'appaltatore con quanto costituisce l'oggetto del contratto. In tale contesto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, tanto che l'appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell'autonomia che normalmente gli compete (sentenze 23 marzo 1999, n. 2745, e 2 marzo 2005, n. 4361).

E' stata poi riconosciuta una responsabilità del committente quando sia configurabile in capo al medesimo una culpa in eligendo, per aver affidato il lavoro ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche, ovvero in base al generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 cod. civ. (sentenze 6 agosto 2004, n. 15185, e 27 maggio 2011, n. 11757, e 15 novembre 2013, n. 25758).

Nel caso specifico, la Corte romana ha rilevato che nulla di tutto ciò era ravvisabile nella specie; ed il profilo della presunta culpa in eligendo non pare sia stato neppure discusso in sede di merito, sicchè è palese che le censure poste col primo motivo di ricorso sono prive di fondamento.

3.3. Anche in riferimento al secondo, poi, non si può che pervenire alle medesime conclusioni.
Pur volendo tralasciare, infatti, il profilo di evidente genericità del quesito di diritto formulato a sostegno di tale censura (v. p. 24 del ricorso), ci si limita ad osservare che il secondo motivo si risolve nel tentativo di riproporre in sede di legittimità una serie di censure già discusse in sede di merito e respinte, in modo da sollecitare questa Corte ad una nuova e non consentita valutazione delle prove raccolte. Il che appare in modo chiaro, ad esempio, per quanto riguarda la valutazione delle conclusioni del c.t.u. e la presunta inerzia del Condominio anche in ordine alla sostituzione del direttore dei lavori.
Completamente fuor di luogo, infine, è il richiamo agli artt. 2043, 2049 e 2051 cod. civ., tutti in tema di responsabilità extracontrattuale; oltre tutto, non è configurabile un obbligo di custodia a carico del Condominio in relazione a lavori di ristrutturazione dati in appalto. E, d'altra parte, la sentenza ha ben delimitato l'oggetto del contendere ai danni derivanti dal blocco dei lavori nel periodo antecedente il crollo (v. p. 6) verificatosi all'interno dell'appartamento dell'odierno ricorrente.

4. In conclusione, il ricorso è rigettato.
A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 7.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 5 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2014


 

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