IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
composto da:
Dott. Ugo Puglisi -Presidente-
Dott.ssa Rosaria M. Castorina -Giudice relatore-
Dott.ssa Valeria Di Stefano -Giudice-
riunito in Camera di Consiglio, a scioglimento della riserva formulata nel verbale d'udienza del 18.5.2012, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n.14034/2011 R.G. Lavoro,
avente ad oggetto: reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso l'ordinanza del giudice del lavoro del Tribunale di Catania depositata in data 22.12.2011 proposto
da
A.G. rappresentato e difeso dall'avv. S.Buscemi -reclamante-
CONTRO
Azienda Ospedaliera di Rilievo nazionale e di alta specializzazione G. in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv. M.A. -resistente-

Svolgimento del processo

OSSERVA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. il dott. G.A. medico chirurgo, Dirigente Medico di chirurgia generale presso U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. G. C. diretta dal prof. dott. L. P., lamentava di essere stato estromesso dai programmi di sala operatoria a far tempo da novembre 2010. Il ricorrente aveva seguito come operatore nell'anno 2008 n. 155
interventi, neII'anno 2009 n. 162 inteventi e nell#'anno 2010 (periodo dall'1/1/2010 al 23/11/2010) n. 102 interventi. Nel periodo dal 23/11/2010 a tutt'oggi il predetto medico chirurgo era stato inserito nei turni di sala operatoria solo una voIta in data 3/2/2011 e ai soli fini dell'esecuzione di n. 2 interventi di ernia inguinale, di solito demandati agli specializzandi.
Chiedeva pertanto la reintegrazione a pieno titolo nelle mansioni di chirurgo generale dell'U.O. di Chirurgia___ del P.O. G. C. e il susseguente ordine all'Azienda resistente "di adottare qualsiasi atto e/o comportamento volto a garantire al ricorrente l'esecuzione di interventi chirurgici, in termini qualitativi e quantitativi equivalenti a quelli eseguiti dallo stesso prima della sua illegittima emarginazione dal contesto lavorativo".
L'Azienda resistente, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda cautelare, chiedendone il rigetto. Deduceva, in estrema sintesi, che a far tempo da novembre 2010 iI dott. A., sebbene espressamente invitato, si era astenuto dal partecipare alle riunioni programmatiche con il primario e con i colleghi e si era rifiutato di sottoporre all'esame del primario le valutazioni cliniche sui casi dallo stesso segnalati. Dunque, andava da sè che era il ricorrente stesso che si era "autoescluso" dalla partecipazione agli interventi programmati dal reparto,
pretendendo di porre in essere un "comportamento operatorio autonomo del tutto inconciliabile con la struttura organizzativa di un reparto ospedaliero pubblico, diretto ed affidato alla responsabità di un primario".
Con ordinanza del 22.12.2011 il Giudice rigettava la domanda, pur ritenendo sussistente il fumus boni iuris.
Con ricorso depositato in data 29.12.2011 proponeva reclamo A.G. evidenziando che la disposizione n.821/2011 lungi dall'essere satisfattiva delle domande, nella concreta attuazione aveva determinato il protrarsi della sua illegittima emarginazione dal contesto lavorativo.

Resisteva l'Azienda convenuta.
Con ordinanza del 20.3.2012 veniva ordinato all'Azienda Ospedaliera resistente la produzione in giudizio dei turni giornalieri di reperibilità chirurgica dal gennaio 2012 con la specifica indicazione del numero, della natura degli interventi eseguiti e dei nominativi dei chirurghi rispettivamente I, II e III reperibile.
All'esito dell'istruttoria il Collegio osserva

Motivazione

Il Giudice di prime cure ha correttamente osservato che la prolungata estromissione del dott. A. dall'attività di sala operatoria (dato di fatto obiettivamente comprovato dai programmi operatori versati in atti relativi al periodo in questione), risolvendosi nella privazione delle mansioni tipiche del suo profilo professionale di medico chirurgo, appare certamente idonea, durante il tempo necessario alla definizione del giudizio ordinario, a ledere diritti inviolabili del professionista quale lavoratore, costituzionalmente protetti, di per sè insuscettibili di riparazione economica, quali il diritto fondamentale all'esplicazione della vita professionale del medico chirurgo e alla vita di relazione del medesimo, alla sua identità e dignità professionale.
Il Giudice non ha ritenuto, tuttavia, sussistente il periculum in quanto, era intervenuta nelle more del giudizio la disposizione di servizio n. 821 del 20/10/2011, con la quale, al dichiarato fine di comporre la lite da cui trae origine il presente ricorso urgente, venendo incontro alle istanze del lavoratore, la Direzione Sanitaria Aziendale (da cui dipende e il dott. A. e il Primario dell'U.O.C dove il primo lavora) aveva disposto da un lato che "a) il personale dirigente medico assegnato all'U.O.C, ha l'obbligo di rispettare l'orario di servizio, di prestare la più ampia
collaborazione e di partecipare alle attività della struttura, ivi compresi gli incontri propedeutici agli interventi in sala operatoria e volti alla discussione dei casi clinici ai fini di valutare, tra l'altro, attraverso il confronto tra le professionalità, l'attendibilità della diagnosi preventiva, l'opportunità dell'intervento chirurgico e le relative modalità e tecniche di esecuzione. Ovviamente in caso di contrasto di valutazioni, la decisione finale non potrà che essere assunta per ragioni di funzionalità della struttura dal direttore dell'U.O.C., che ne assumerà la responsabilità";
e
dall'altro lato che "b) tutto il personale dirigente medico deve essere impegnato in sala operatoria in base ai turni prestabiliti e a rotazione tenendo anche conto delle esperienze e della versatilità di ciascuno di essi in relazione a particolari modalità e tecniche di esecuzione nel superiore interesse del paziente".
II Giudice di prime cure ha quindi ritenuto che l'espressa previsione dell'obbligo di garantire a tutto il personale dirigente medico di essere impegnato in sala operatoria "in base ai turni prestabiliti e a rotazione" assicurasse piena tutela alla posizione soggettiva, costituzionalmente protetta, fatta valere dal medico chirurgo ricorrente, in quanta garantiva al medesimo la piena soddisfazione del diritto, cui egli (legittimamente) aspira, ad una continuativa ed assidua partecipazione alle attività di sala operatoria, che dovrà pur sempre concretamente esplicarsi sotto il controllo e la vigilanza del direttore al quale spetta l'organizzazione dell'attività della Struttura cui è preposto e che ne assume la relativa responsabilità.
In sede di reclamo è emerso che successivamente alla disposizione n.821/2011, in data 13.12.2011 è stato disposta la riorganizzazione dei turni di reperibilità chirurgica con una nuova disposizione nella quale si prevede testualmente: i primi reperibili di guardia saranno i dirigenti con maggiore anzianità di servizio ed esperienza chirurgica relativamente alle urgenze cioe` i dott. _________. I secondi e i terzi a rotazione saranno i dott. A., _____
La motivazione dell'atto non indica i presupposti di fatto e di diritto sulla quale si fonda
Il dott. A. non figura, infatti, tra i primi reperibili.
Dalla documentazione acquisita per ordine del Giudice si evince che il reclamante nel periodo 1.1.2012-12.5.2012 ha eseguito solo n.7 interventi di elezione (di cui 6 di colecistectomia) quale I operatore. Lo stesso dal 6.3.2012 al 12.5.2012 non è più stato inserito in alcun programma operatorio. Nello stesso periodo ha eseguito n.7 interventi quale II operatore, n.6 interventi quale III operatore e n.2 interventi quale IV operatore. Dal 12.3.2012 al 12.5.2012 non è più stato inserito in alcun programma operatorio. Il dott. A. aveva invece eseguito come primo operatore n.155 interventi nel 2008, n.162 interventi nel 2009 e n.102 interventi nel 2010 (cfr. documentazione in atti).
L'attuale situazione come sopra riportata, lungi dal garantire al reclamante la tutela della sua posizione soggettiva, costituzionalmente protetta, ad una continuativa ed assidua partecipazione alle attività di sala operatoria, di fatto gli assegna un ruolo del tutto marginale nei turni dgli interventi di elezione. Basti solo riflettere che negli ultimi due mesi non è stato inserito in alcun ruolo.
Non appare idonea a giustificare tale situazione la circostanza che il ricorrente abbia usufruito di ferie residue (come sono obbligati a fare tutti i dipendenti pubblici entro giugno dell'anno successivo a quello di maturazione del diritto) ove si osservi che il piano ferie è stato predisposto nel gennaio 2012 e che nel periodo oggetto di valutazione il ricorrente è stato assente per ferie (programmate sin da gennaio) per cmplessivi 18 (13+5).
Il ricorrente ha agito allegando l'irreparabilità del danno, a tutela di un suo interesse alla professionalità e alla sua immagine di operatore sul campo, oltrechè a quella dello sviluppo armonico della medesima nel tempo mediante la costante vicinanza alla pratica della sua professione.
Alcuna delle spiegazioni offerte dal datore di lavoro appare allo stato capace di far supporre la razionalità e la legittimità della concreta ed effettiva esclusione del dott. A. dai turni operatori di elezione.
Ritiene, pertanto il Collegio che tale stato di cose nel breve tempo può cagionare, con il distacco del reclamante dalla pratica operatoria, il suo allontanamento professionale e tecnico dalla realtà della medesima e nel contempo la impossibilità di documentare nel futuro titoli adeguati ad un ordinario progresso di carriera e che, dunque, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Ordina all'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di alta specializzazione G. in persona del legale rappresentante pro tempore di riformulare e di rendere operativi entro trenta giorni turni operatori che rendano la partecipazione del dott. A., anche quale I reperibile, non minore per quantità e qualità a quella concretamente riconosciuta ai suoi colleghi di pari inquadramento e la condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1100,00 di cui €340 per competenze.
Catania 18.5.2012
Depositato in cancelleria in data 28.05.2012


 

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